Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32384

Premio di produzione, Natura di compenso continuativo,
Obiettivo dell’incremento del fatturato, lnterpretazione degli atti
unilaterali provenienti dalla società, lnterpretazione degli atti unilaterali
provenienti dalla società, riservata al giudice di merito, Principio
dell’intangibilità della retribuzione, non trova applicazione rispetto a
compensi estranei alla sfera del cd. minimo costituzionale

 

Rilevato che

 

1. la Corte d’appello di Cagliari, Sezione
distaccata di Sassari, con sentenza n. 47 pubblicata il 15.2.2017, ha respinto
l’appello di L.M., confermando la sentenza di primo grado con cui, per quanto
ancora rileva in questa sede, era stata rigettata la domanda della predetta
volta alla condanna della datrice di lavoro S. s.p.a. al pagamento del premio
di produzione per le annualità dal 2009 fino al ripristino del premio stesso;

2. la Corte territoriale ha escluso che il premio di
produzione (premio Sogeaal) avesse natura di compenso continuativo, in base
alla formulazione letterale delle relativa previsione (comunicazioni aziendali
del 17.4.2001, 3.12.2006 e 3.11.2009) e alle modalità di riconoscimento, legate
all’obiettivo dell’incremento di fatturato conseguito dalla società a partire
dalla soglia di 9 miliardi (obiettivo modificato nel 2009 con riferimento al
pareggio di bilancio), il cui raggiungimento, peraltro, non era stato neanche
allegato e dimostrato dalla lavoratrice;

3. avverso tale sentenza la L. ha proposto ricorso
per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso
la S. s.p.a.;

4. il pubblico ministero ha depositato conclusioni
scritte.

 

Considerato che

 

5. con l’unico motivo di ricorso la L. ha censurato
la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.
36 Cost. e dell’art. 2103 c.c. in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;

6. ha sostenuto come la Corte d’appello avesse errato
nel negare il carattere retributivo al premio di produzione, contrattualmente
previsto, erogato in modo continuativo e non legato a specifiche prestazioni da
parte della dipendente, come desumibile dai documenti prodotti in corso di
causa (lettera del 3.12.2006, comunicazione del 3.11.2009), con conseguente
illegittimità della revoca unilaterale attuata in violazione del principio di
irriducibilità della retribuzione;

7. ha rilevato come la lavoratrice nulla avrebbe
potuto provare con riferimento all’obiettivo del 2009, indicato nella lettera
del 3.12.2006 come “tutto il fatturato conseguito dalla società a far data
da quello al 31.12.2006”, e come nella comunicazione del 3.11.2009 il
pareggio di bilancio costituisse non il target da raggiungere bensì l’obiettivo
minimo per ridiscutere i termini per l’eventuale ripristino del premio stesso;

8. il motivo di ricorso è inammissibile per alcuni
aspetti, infondato per altri;

9. è inammissibile nella parte in cui censura
l’interpretazione degli atti unilaterali provenienti dalla società e relativi
al riconoscimento e alla revoca del premio di produzione, attività riservata al
giudice di merito e non censurata nel caso di specie attraverso il riferimento
alla violazione di specifiche regole ermeneutiche;

10. ferma l’applicabilità agli atti unilaterali
delle norme sull’interpretazione del contratto con il limite della
compatibilità (Cass. n. 14864 del 2009) e considerato che l’attività di
interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito, questa
Corte ha più volte precisato come la censura mossa ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. debba rappresentare
elementi idonei a far ritenere erroneo il risultato interpretativo oggetto di
impugnazione, non potendo il controllo di logicità del giudizio di fatto
risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che
ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione
esaminata (Cass. n. 18375 del 2006; n. 25270 del
2011; n. 15471 del 2017);

11. le censure in esame non rispondono a tali
requisiti e neppure investono i parametri per l’individuazione della natura
retributiva dei compensi aziendali, peraltro operata dalla Corte d’appello conformemente
alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10307 del 2002; n. 11956 del
2009);

12. il motivo di ricorso è infondato laddove
denuncia la violazione dell’art. 36 Cost.
atteso che la particolare garanzia apprestata da questa disposizione a tutela
della qualità del lavoro subordinato non comprende tutti gli elementi e gli
istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento
economico, ma solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale,
con esclusione degli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale
(cfr. Cass. n. 5934 del 2004; n. 15148 del 2008;
n. 21274 del 2010);

13. pertanto i criteri della proporzionalità e della
sufficienza posti dalla citata norma costituzionale a tutela del lavoratore,
nonché il principio dell’intangibilità della retribuzione, non trovano
applicazione rispetto a compensi, come ad esempio un premio di produzione,
estraneo alla sfera del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass. n. 12054 del 2003);

14. la denuncia di violazione dell’art. 2103 c.c. è formulata in modo non conforme ai
criteri di specificità (cfr. Cass. n. 287 del 2016;
n. 23847 del 2017), e risulta, comunque,
inconferente rispetto alla statuizione della sentenza d’appello censurata;

15. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere
respinto;

16. la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in
dispositivo;

17. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da
dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi
professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura
del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24
dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

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