Nel caso di cessione d’azienda, “il cessionario è obbligato esclusivo nei confronti del lavoratore per la sola quota di tfr relativa al periodo successivo alla cessione e, quanto alla quota precedente, solo in ragione del vincolo di solidarietà col cedente, mentre quest’ultimo rimane definitivamente obbligato nei confronti del lavoratore ceduto per la quota riferibile al periodo antecedente alla cessione”. L’impresa cedente non può dunque sostenere che, maturando il TFR al momento della cessazione del rapporto, la quota di esso riferibile al periodo di lavoro presso il cedente resti a carico del cessionario (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27507).
F. A.
Cessione d’azienda e trattamento di fine rapporto (TFR)