Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2019, n. 32698

Inquadramento, Accertamento, Aziende industria
cineaudiovisiva, Differenze retributive, Attività istruttoria espletata,
Difetto di allegazioni

 

Rilevato
che

 

1. la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza
del Tribunale di Tivoli che aveva respinto la domanda proposta da M.T. intesa
all’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nel V livello del
c.c.n.I. di settore (dipendenti da aziende dell’industria cineaudiovisiva) dal
gennaio 2002 sino al novembre 2003, nel VI livello a partire dal dicembre 2003
ed alla conseguente condanna della società D.I.H. s.r.l., datrice di lavoro, al
pagamento delle relative differenze retributive;

2. la Corte rilevava un palese difetto di allegazioni
che risiedeva nell’assenza di comparazione fra declaratoria contrattuale e
superiore pretesa a fronte delle mansioni asseritamente espletate: mancava il
raffronto tra le mansioni svolte e quelle appartenenti alla qualifica
rivendicata per ciascun periodo e non risultava neanche indicata la ragione per
cui le mansioni esposte in ricorso esorbitassero dalla declaratoria di
effettivo inquadramento;

3. in ogni caso le risultanze dell’attività
istruttoria espletata non avevano consentito di ritenere dimostrate le
allegazioni dell’appellante, in quanto nessuno dei testi escussi aveva
confermato che il T. avesse assunto il ruolo di responsabile e coordinatore di
reparto e, per l’ultimo periodo, che avesse svolto funzioni direttive e compiti
complessi e variabili, nonché di programmazione e coordinamento del lavoro
proprio e di altri dipendenti, con conoscenza completa di tecniche
specialistiche, in coerenza con le indicate declaratorie contrattuali di
riferimento;

4. di tale decisione domanda la cassazione il T.,
affidando l’impugnazione a duplice motivo, cui resiste la società con
controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie ai
sensi dell’art. 380 bis, 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo, si contesta la mancata
considerazione da parte del giudice del gravame del fatto storico, rilevante in
causa, ed oggetto di discussione, che, a decorrere dal 1.12.2003 fino alla data
del deposito del ricorso di primo grado, il ricorrente era stato qualificato dalla
resistente come capo reparto: si assume che il fatto abbia carattere decisivo
in quanto la qualifica di caporeparto, per il quale è contrattualmente previsto
il VI livello del c.c.n.I., è stata assegnata al lavoratore con formale
provvedimento aziendale;

2. con il secondo motivo, si ascrive alla sentenza
anche violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 c.c.n.I. per i dipendenti
dell’industria cineaudiovisiva, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 114, 132, 276 c.p.c.e 118 disp.
att. c.p.c., sostenendo il lavoratore di avere svolto le mansioni
corrispondenti alle qualifiche rivendicate a decorrere dal 1.12.2003 e di avere
maturato le differenze retributive richieste, quantificate sulla base dei
conteggi allegati;

3. entrambi i motivi di ricorso non si confrontano
con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha evidenziato il difetto
di allegazioni necessarie per procedere all’accertamento richiesto con
osservanza del c.d. criterio “trifasico” ed attingono il merito, pur
essendo preclusa la deduzione del vizio di cui all’art.
360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, stante I’ applicabilità
ratione temporis della relativa previsione – art.
348 ter comma 5, c.p.c. – ostativa alla deduzione di tale vizio, per essere
la data di deposito del gravame (15.1.2013) successiva alla data dell’ 11
settembre 2012 (articolo 54 co. 2
DL 83/2012);

4. alla stregua di tali rilievi e considerato che il
vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta
recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, (cfr. Cass. n. 8315 del
04/04/2013), deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del
ricorso;

5. le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo;

6. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115
del 2002;

 

P.Q.M.

 

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in
misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, commalbis, del citato D.P.R..

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