Qualora il procedimento notificatorio non si concluda con la consegna dell’atto da notificare al destinatario, la notifica oltre che nulla, è del tutto inesistente.

 Nota a Cass (ord.) 30 ottobre 2019, n. 27911

 Giuseppe Catanzaro

Nel rito del lavoro, qualora la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile. Al giudice non è infatti consentito (sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111, co. 2, Cost.) di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.

È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (ord.) 30 ottobre 2019, n. 27911 (conforme a App. Milano 12 marzo 2015 e all’indirizzo giurisprudenziale constante – v. fra le altre, Cass. S.U. n. 20604/2008 e Cass. n. 6159/2018).

La Corte specifica che:

– “la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio “a quo” che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si era successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico”. Essa, infatti, va effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ciò, poiché “il dato di riferimento personale prevale su quello topografico”. Né vi è alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo. Tale onere è previsto per il domicilio eletto autonomamente, mentre per l’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore, esso svolge solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, “sicché costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione” (v. Cass. n. 14083/2017 e Cass. n. 14033/2005);

– se il procedimento notificatorio non si conclude con la consegna dell’atto da notificare al destinatario, la notifica, oltre che nulla, è del tutto inesistente (né ad essa si applica l’art. 291, co. 1, c.p.c., per cui la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza);

– dall’impossibilità di disporre la rinnovazione della notifica discende “l’inammissibilità dell’impugnazione non riproposta nel termine utile per impugnare e la costituzione del convenuto non dà luogo a sanatoria ex tunc, ma solo ex nunc, ne consegue pertanto che la questione della conoscenza o della conoscibilità del reale recapito del procuratore spiega rilevanza in ordine alle modalità con le quali la notificazione stessa deve essere nuovamente richiesta dall’impugnante, ma non tocca la necessità che l’adempimento delle formalità incombenti sul medesimo avvengano entro la scadenza del termine perentorio fissato per l’impugnazione restando a carico dell’istante il rischio che le nuove modalità di notificazione non consentano di rispettare detto termine” (Cass. n. 14039/2009);

– come noto, infatti, i termini per l’impugnazione delle sentenze (qualificati come perentori dall’art. 326 c.p.c.) si inquadrano nell’istituto generale della decadenza e dunque decorrono “per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge”. Pertanto, essi decorrono durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario e rimane a carico dell’istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso (v.  Cass. n. 13524/2003 e Cass. n.17402/2002).

Notificazione di impugnazione di trasferimento
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