Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33407

Licenziamento, Illegittimità, Reintegra, Corresponsione
delle retribuzioni non percepite, Passivo fallimentare, Prova della pretesa
creditoria

Ritenuto

 

1. Che la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n
340 del 2014, pronunciando sull’impugnazione proposta dal Comune di Barletta
nei confronti di G.M., ha accolto l’appello, e per l’effetto ha revocato il
decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Trani, con cui era stato ingiunto
al suddetto Comune di pagare, in favore di G.M., la somma di euro 108.512,27,
oltre rivalutazione.

2. Il G. aveva prestato attività lavorativa in
favore della società S. s.r.I., ed era stato illegittimamente licenziato dalla
medesima società.

A seguito di reintegra nel rapporto di lavoro,
giusta sentenza del Tribunale di Trani, il datore di lavoro era stato
condannato al risarcimento del danno e alla corresponsione delle retribuzioni
non percepite dal lavoratore.

In ragione del fallimento della suddetta società, il
lavoratore aveva insinuato nel passivo fallimentare il proprio credito.

Poiché il Comune di Barletta era debitore nei
confronti della società S. s.r.l. (datore di lavoro) in forza di lodo
arbitrale, il lavoratore aveva attivato la tutela monitoria ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., a seguito della quale il
Tribunale aveva emesso il decreto ingiuntivo.

L’opposizione proposta dal Comune veniva rigettate.

3. La Corte d’Appello accoglieva l’opposizione, sia
in ragione della mancanza di prova della pretesa creditoria da parte del G.,
sia perché la fattispecie non era riconducibile all’art.
1676 cod. civ.

4. Per la cassazione della sentenza di appello
ricorre il G. prospettando sei motivi di ricorso.

5. Resiste il Comune con controricorso.

6. In prossimità dell’adunanza camerale il
lavoratore ha depositato memoria.

 

Considerato

 

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116, 416, 167, 112, cod. proc
civ., degli artt. 2697, 2909, 1292, 1306, 1676 cod. civ., in riferimento all’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ.; erra la Corte d’Appello nella ricognizione della
fattispecie astratta, disattendendo il principio di contestazione specifica del
novellato art. 115 cod. proc. civ., ritenendo
che la regola processuale ivi dettata sia quella osservata dal Comune ingiunto,
che contesta le allegazioni del ricorso attraverso clausole generiche e di
stile, richiedendo invece le suddette norme contestazioni specifiche.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato
la fattispecie astratta recata dalle suddette disposizioni.

Correttamente, invece, il Tribunale aveva ritenuto
la mancanza di specifica contestazione da parte del Comune e l’obiettiva
affermazione di verità della sentenza relativa alla vicenda presupposta,
allegata al ricorso introduttivo del giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116, 416, 167, 112 cod. proc.
civ., degli artt. 2697, 2909, 1292, 1306, 1676, cod. civ.,
in riferimento all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ.,
e nullità in riferimento all’art. 360, n. 4, cod.
proc. civ., per violazione della regola processuale di vincolata esenzione
c alla valutazione delle prove in ragione della mancata contestazione specifica
da parte dell’ingiunto; erra la Corte d’Appello nel ritenere di procedere alla
valutazione della prova invece di astenersi dalla medesima.

Ed infatti, la Corte d’Appello non aveva tenuto
conto della mancanza di specifica contestazione ex art.
115 cod. proc. civ., né aveva considerato il valore di affermazione
obiettiva di verità della sentenza resa nei confronti della società S. s.r.l.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116, 416, 167, 112, cod. proc.
civ., degli artt. 2697, 2909, 1292, 1306, 1676, cod. civ.,
in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
e nullità della sentenza ex art. 360, n. 4. cod.
proc. civ., ai sensi dell’art. 112, cod. proc.
civ.; erra la Corte d’Appello nel rilevare d’ufficio l’estraneità del
credito in questione alla disciplina dell’art. 1676
cod. civ.

Assume il ricorrente che l’opponente non, aveva mai,
eccepito quanto rilevato d’ufficio dalla Corte d’Appello, e cioè l’essere la
natura risarcitoria del credito da reintegra estranea alla sfera di
applicazione dell’art. 1676 cod. civ. Pertanto
il giudice di appello aveva violato l’art. 112 cod.
proc. civ.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1676 cod.
civ., in riferimento all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ.; erra la Corte d’Appello nel ritenere estranea alla suddetta
norma la natura del credito per retribuzioni arretrate da illegittimo
licenziamento.

Ciò che rileva è il collegamento all’appalto e non
la natura del credito.

Afferma il ricorrente che le retribuzioni non
percepite nel periodo di ingiusto licenziamento (a prescindere dalla loro natura
retributiva, risarcitoria o indennitaria) rientrano nel contratto d’appalto
utile al committente.

Dunque, è il nesso tra appalto e licenziamento e non
la natura del credito a valere per agire nel rapporto trilaterale in materia di
appalto.

5. Riservando al seguito l’esame del quinto e del
sesto motivo di ricorso, si rileva che ha priorità logica e giuridica l’esame
dei motivi terzo e quarto, in quanto, entrambi, sotto diversi profili,
attengono alla statuizione del giudice di appello che ha escluso l’applicabilità
dell’art. 1576 cod. civ., e quindi la
possibilità di azionare il credito in questione nei confronti del Comune.

6. Il terzo motivo non è fondato.

Nella specie la Corte d’Appello ha escluso la
sussumibilità della fattispecie in esame nell’ambito di applicazione dell’art. 1676, cod. civ.

Non vi è dunque questione di carenza di titolarità,
attiva o passiva, del rapporto controverso, rispetto a cui il ricorrente deduce
la non rilevabilità d’ufficio, ma l’applicazione del principio “iura novit
curia” di cui all’art. 113, comma 1, cod.
proc. civ., in virtù.. del quale il giudice ha il potere-dovere di
assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti
in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento
della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli
erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento
della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie
concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del
principio di cui all’art. 112, cod. proc. civ.,
porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una
ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale
allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. esercizio con
le connesse questioni sulla è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante
dagli atti di causa (Cass., n. 8645 del 2018, n. 30607 del 2018).

Nella specie la Corte d’Appello ha rigettato la
domanda del lavoratore in quanto erroneamente fondata sull’applicabilità dell’art. 1676, cod. civ., ai fatti di causa.

7. Il quarto motivo di ricorso non è fondato.

Con giurisprudenza consolidata, riaffermata dalla
recente ordinanza n. 7887 del 2019 che la richiama, questa Corte ha affermato
che la norma dell’articolo 1676, cod. civ.,
attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore una azione diretta — ( per
conseguire quanto loro dovuto per effetto dell’attività prestata in relazione
all’opera o servizio appaltato) — nei confronti del «committente», con
disposizione applicabile anche al subappaltatore pur sempre in relazione al
«committente» del datore di lavoro, che nel contratto di subappalto è il primo
appaltatore e non già il committente originario.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte lo
scopo dell’articolo 1676, cod. civ., è quello
di determinare la indisponibilità del credito dell’appaltatore-datore di lavoro
nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno
prestato la loro opera per la esecuzione dell’appalto, sicchè dal momento in
cui gli ausiliari dell’appaltatore si rivolgono al committente questi diviene
diretto debitore, in solido con l’appaltatore, fino alla concorrenza del
proprio debito per il corrispettivo dell’appalto e se paga all’appaltatore non
è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass.,
n. 10439 del 2012).

Consegue alla ratio della norma, come già chiarito
da questa Corte (Cass., n. 23489 del 2010) che
l’azione diretta proposta dal dipendente dell’appaltatore contro il committente
per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il
committente ha verso l’appaltatore al momento della proposizione della domanda,
è prevista dall’art. 1676, cod.civ., con
riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività
svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto
dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pure relativi
allo stesso rapporto di lavoro.

Peraltro, tale interpretazione trova riscontro nella
giurisprudenza di questa Corte (si v., ex multis, Cass.,
n. 28517 del 2019, n. 10354 del 2016) che in relazione all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276
del 2003, che detta il regime della responsabilità solidale del committente
con l’appaltatore di servizi opera, ha affermato che tale disposizione deve
essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente
retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a
corrispondere ai propri dipendenti ed ha pertanto escluso (si v., Cass., n.
27678 del 2018) l’applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a
titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione
dei principi sopra esposti, ed è dunque immune dalle censure che le sono state
mosse.

8. Può passarsi all’esame del primo e del secondo
motivo di ricorso, che devono essere trattati insieme in ragione della loro
connessione. Gli stessi sono inammissibili per carenza di interesse.

Come si è accennato la Corte d’Appello ha posto a
fondamento della decisione due distinte ratio decidendi. La domanda del G.,
infatti, è stata rigettata sia in ragione della mancanza di prova della pretesa
creditoria, sia perché la fattispecie non era riconducibile all’art. 1676 cod. 
civ.

Una volta esclusa la fondatezza dei motivi di
ricorso volti a censurare una delle plurime rationes decidendi – come nella
specie in ragione del rigetto del terzo e del quarto motivo di ricorso vertenti
sull’applicabilità dell’art. 1676 cod. civ. –
opera il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui
«qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra
loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e
giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle
“rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di
interesse, le censure relative al e altre ragioni esplicitamente fatte oggetto
di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante
l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa»
(Cass. n. 2108 del 2012, n. 27206 del 2017).

9. Vengono in esame gli ultimi due motivi di ricorso.

10. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1676,
2935, 2945, 2953, 1310, cod. civ.,
in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;
infondatezza delle eccezioni di prescrizione del credito e insussistenza del
debito della committente verso l’appaltatrice – sollevate dall’appellante e
dichiarate assorbite dalla Corte d’Appello.

11. Alla non fondatezza e alla inammissibilità dei
motivi di ricorso che precedono, segue il rigetto della censura in esame.

12. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la
violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 112,
91 e 92, cod. proc.
civ., e nullità in riferimento all’art. 360,
n. 4, della compensazione delle spese derivanti da violazioni e nullità dei
motivi precedenti.

In ragione dell’art. 91
cod. proc. civ., il giudice di appello avrebbe dovuto condannare il Comune
alle spese e competenze dell’intero giudizio, sia di primo che di secondo
grado.

13. Il motivo non è fondato.

Correttamente, in ragione della soccombenza
integrale, atteso che la sentenza di appello ha riformato la sentenza di primo
grado revocando il decreto ingiuntivo, la regolazione delle spese di lite è
avvenuta ai sensi dell’art. 91, cod. proc. civ.,
con la condanna dell’unica pane soccombente al pagamento integrale delle
stesse.

14. La Corte rigetta il ricorso.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

16. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi
professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15%
e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33407
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: