Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33709

Eccezione di improcedibilità del ricorso, Mancato rispetto
del termine per la notifica, Decreto di fissazione dell’udienza di discussione
– Termine non perentorio, ma ordinatorio, Rinnovazione della notifica

 

Rilevato

 

che, con la sentenza n. 7820/2013, la Corte di
Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da D. L., ha
annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4428/2005, rinviando
alla stessa Corte, in diversa composizione per un nuovo esame <<circa la
configurabilità della violazione dell’art. 1 della legge n. 1369/1960, in
ordine alla utilizzazione da parte della società P. (e poi dell’A.) dei
lavoratori collocati in mobilità dalla soc. Ericsson>>, sulla base di
<<criteri coerenti con le indicazioni del legislatore e con la relativa
elaborazione giurisprudenziale>>;

che il L. ha riassunto il giudizio con ricorso ex art. 392 c.p.c. notificato alla Ericsson Telecomunicazioni
S.p.A. ed alla A. S.p.A., mentre non risulta completato il processo
notificatorio nei confronti della P. S.r.l. in liquidazione, in difetto di
produzione degli avvisi di ricevimento ai sensi dell’art.
149 c.p.c. al liquidatore ed ai soci della P. S.r.l. in liquidazione;

che il L. ha depositato il ricorso in riassunzione
il 28.3.2014 e la Corte di merito ha fissato l’udienza di discussione il
16.6.2015, onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto entro
il 30.6.2014;

che la notifica non è avvenuta nel termine concesso
e che neppure il ricorrente ha presenziato all’udienza del 16.5.2015; che la
Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 27.6.2017, ha dichiarato
improcedibile il ricorso in riassunzione, ritenendo che il termine concesso per
la notifica dovesse considerarsi perentorio ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c.;

che per la cassazione della sentenza ricorre il L.
articolando un motivo ulteriormente illustrato da memoria; che la Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A. ha resistito con controricorso;

che la A. S.p.A. e la P. S.r.l. in liquidazione non
hanno svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si censura la violazione e
falsa applicazione degli artt. 435, secondo e terzo
comma, 291, 156,
secondo e terzo comma, 159, 160 e 162, 421, primo comma, 164,
secondo e terzo comma, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 359 c.p.c.,
in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c., e si lamenta che la Corte di Appello abbia accolto l’eccezione di
improcedibilità del ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 392 del codice
di rito, sollevata dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., basata sul mancato
rispetto del termine per la notifica, concesso fino al 30.6.2014, indicato nel
decreto che fissava l’udienza per il giorno 16.6.2015, reputando che il decreto
di fissazione dell’udienza di discussione stabilisca un termine perentorio, in
quanto fissato dal giudice; con la conseguenza che il termine perentorio per
notificare il detto ricorso deve ritenersi definitivamente spirato quantomeno
alla data del 16.6.2015, essendo irrilevante la rimessione in termini, comunque
concessa al ricorrente dalla Corte di Appello; al riguardo, il ricorrente
censura il fatto che la Corte di merito abbia considerato come inesistente una
notifica che era invece solo tardiva, perché effettuata il 29.5.2015 e che, pur
avendo rinviato l’udienza al 14.7.2015, autorizzando una nuova notifica entro
sessanta giorni, avendo preso atto della mera tardività della prima notifica,
<<sia poi ritornata sui propri passi>>, dichiarando improcedibile
il ricorso in riassunzione, nonostante la seconda notifica fosse stata
effettuata nel termine previsto, ponendosi così in contrasto con il consolidato
orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nella materia, alla stregua del
quale <<Nel rito del lavoro, l’inosservanza, in sede di ricorso in
appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di
forma e di contenuto dell’atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto
avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l’impugnazione è stata già
proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, mentre nel
procedimento ordinario di cognizione, il giorno dell’udienza di comparizione è
fissato dalla parte, considerato altresì che tale giorno è fissato, nel rito
del lavoro, dal giudice con il suo provvedimento. Pertanto, tale inosservanza
non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quello della sua
notificazione, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato
o di rinnovazione, disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c., costituendo questa norma
espressione di un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto
che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase
giudiziale, per cui sono sanabili ex tunc, con effetto retroattivo, a seguito
della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall’art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere
della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all’atto di
raggiungere lo scopo cui è destinato, ossia la regolare costituzione del
rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine
in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante>>
(Cass. nn. 20335/2016; 25684/2015);

che il motivo è fondato; ed invero, le
argomentazioni poste dal ricorrente a sostegno dei propri assunti sono del
tutto condivisibili ed in linea con i costanti arresti giurisprudenziali di
legittimità, dai quali non vi è ragione di discostarsi, peraltro, seguiti, in
un primo momento, anche dalla Corte di merito che, constatato che la prima
notifica fosse tardiva, aveva rinviato l’udienza, concedendo correttamente un
nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, rispettato dalla
parte ricorrente. E ciò, in quanto il termine assegnato dalla Corte di Appello
non rientra nei casi in cui lo stesso deve considerarsi perentorio,
trattandosi, invece di un termine ordinatorio, il mancato rispetto del quale
<<impone al giudice, che rilevi la nullità della notifica, di ordinare la
rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente
perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale
estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3 c.p.c.>>(così Cass., S.U.,
n. 802/2016); che, pertanto, una volta che la notifica sia stata effettuata,
anche se fuori termine, anteriormente alla prima udienza – come è avvenuto nella
fattispecie -, diventa irrilevante la circostanza della mancata comparizione
delle parti alla stessa udienza, causata da un disguido, quale, ad esempio
l’anticipazione dell’ora di udienza di cui le stesse non siano venute a
conoscenza per mera svista; al proposito, questa Suprema Corte ha ancora
ribadito che <<II gravame non può essere dichiarato improcedibile per
inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l’incidenza del
comportamento dell’appellante alla luce del principio di ragionevole durata del
processo, tenuto conto dell’avvenuto rispetto dei termini con riferimento
all’udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte
appellata>> (cfr., ex plunmis, Cass., ord. n. 16517/2016; Cass. n. 5238/2011); e ciò, anche perché la
nozione di inesistenza della notificazione va definita in termini rigorosi (v.
Cass., S.U., nn. 14917/2016; 10817/2008;
22641/2007; Cass. nn. 12478/2013) per le conseguenze definitive che comporta e,
all’evidenza, è estranea al caso di specie, nel quale la nullità della notifica
tardiva avrebbe dovuto essere sanata, come rilevato, con la concessione di un
nuovo termine da parte della Corte di Appello;

che, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio,
anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di
Appello di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi ai principi
consolidati nella materia, innanzi ribaditi

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte di
Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle
spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33709
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