Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34193
Rinuncia all’accredito contributivo ex art. 1, co. 13, L. n. 243/2004,
Determinazione della retribuzione pensionabile, Computo dei ratei di
tredicesima e di quattordicesima già maturati all’atto della domanda di
esercizio dell’opzione, Non sussiste
Ritenuto che
1. A.P. già iscritto al soppresso fondo degli
addetti ai pubblici servizi di trasporto ed in possesso dei requisiti per
godere della pensione di anzianità, si era avvalso del diritto, di cui all’art. 1, comma 13, I. n. 243 del 2004,
a percepire dal datore di lavoro l’ammontare dei contributi a decorrere da
febbraio 2008 e sino al 30 giugno 2009, momento in cui aveva conseguito la
pensione.
2. L’accesso alla pensione era appunto avvenuto il
30.6.2009 ma l’Inps aveva incluso nella quota A di pensione, cioè in quella
relativa alla contribuzione maturata sino al 31.12.1992, solo i ratei di
mensilità aggiuntive effettivamente corrisposti nei dodici mesi precedenti la
data fino alla quale è considerata prestata l’attività lavorativa ai fini del
trattamento pensionistico e cioè sino al primo febbraio 2008, con la
conseguenza che erano stati esclusi nella base contributiva i ratei della
tredicesima relativa all’anno 2008 ed all’anno 2009 e della quattordicesima
relativa ai medesimi anni;
3. Rigettata la domanda in primo grado e proposto
appello dal Pirovano, la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1141 del
2013, riformava la sentenza del Tribunale ed accoglieva l’impugnazione
rilevando che, ai sensi dell’art. 1,
commi 12-13, legge nr. 243 del 2004, per il calcolo della pensione doveva
computarsi la retribuzione in godimento al momento dell’esercizio dell’opzione,
considerando non solo le somme effettivamente percepite ma anche quelle che
sarebbero state percepite se il rapporto fosse effettivamente cessato alla data
di esercizio dell’opzione;
propone ricorso per cassazione l’INPS con unico
motivo;
A.P. è rimasto intimato;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi
dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.
– si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, co. 12 e 13 legge nr. 243 del
2004, art. 6 D.lgs. nr. 314
del 1997 e successive modificazioni, art. 3, comma 11, legge n. 297 del
1982) atteso che ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, a favore dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione, si
applica il principio generale secondo cui le gratifiche e le mensilità
eccedenti la 13ma devono essere computate nel periodo di paga in cui sono
effettivamente percepite, secondo il principio generale di coincidenza
temporale tra obbligo retributivo ed obbligo contributivo; pertanto la
contribuzione corrisposta direttamente al lavoratore per effetto dell’opzione
di cui alla legge n. 243 del 2004,
ex art. 1, commi 12 – 13, includeva i ratei di 13ma e 14ma già maturati i
quali non potevano quindi entrare nella retribuzione pensionabile;
2. il motivo è infondato in forza dei principi
espressi da questa Corte di legittimità (Cass. n.
25025 del 31.1.2017, n. 21668 del 2017)
cui si intende dare continuità;
3. dispone la legge nr. 243 del 2003, art. 1, comma
12: “Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del
pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico,
i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art.
59, commi 6 e 7, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono
rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non
fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al
lavoratore”;
il successivo comma 13 stabilisce: “All’atto
del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia
esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato
alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà,
sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima
scadenza.
Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del
trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica
al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento”;
4. la questione oggetto del giudizio riguarda la
determinazione della retribuzione pensionabile per il lavoratore che ha
esercitato l’opzione e goduto del c.d. bonus relativo al posticipo del
pensionamento stabilito dalle norme citate ed in particolare occorre stabilire
se, in seguito al godimento del cd. bonus, la retribuzione pensionabile includa
anche il computo dei ratei di tredicesima e di quattordicesima già maturati all’atto
della domanda di esercizio dell’opzione per il conseguimento del bonus e la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
5. a fronte della tesi accolta dalla sentenza
impugnata, secondo cui la pensione (e la sua base pensionabile) si cristallizza
al momento dell’esercizio dell’opzione, con inclusione dei ratei di tredicesima
e quattordicesima maturati e su cui erano dovuti i contributi, si contrappone
la tesi dell’INPS secondo la quale nel maturato che integra la base
pensionabile non si calcolano i predetti ratei in quanto i contributi sulle
componenti extramensili devono essere pagati solo nel periodo di paga (dicembre
per la tredicesima e giugno per la quattordicesima) in cui vengono
effettivamente corrisposte, secondo il criterio di cassa che regola il pagamento
della contribuzione; pertanto, essi erano dovuti al lavoratore nel corso della
prosecuzione del rapporto, in conformità al criterio stabilito dalla legge
secondo cui con l’esercizio dell’opzione il lavoratore rinuncia alla
contribuzione e la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore;
6. la tesi patrocinata dall’INPS è infondata essendo
smentita dalla legge nr. 243 del 2003, art. 1, comma 13, dal quale risulta
chiaramente che il trattamento pensionistico liquidato a favore del lavoratore
che abbia esercitato la facoltà di opzione deve essere ” pari a quello che
sarebbe spettato” ove egli non avesse esercitato la stessa facoltà; e,
poiché in caso di cessazione del rapporto sui ratei di tredicesima e
quattordicesima maturati sarebbero stati versati i contributi, in quanto
rientranti nella retribuzione imponibile, lo stesso deve accadere per l’ipotesi
di opzione e prosecuzione del rapporto, in base al criterio di parità ed alla
fictio iuris previsti dalla norma;
7. in conclusione, la retribuzione pensionabile
equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il
pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi,
stabilito per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche,
conguagli e premi, stabilito dal d.lgs.
n. 314 del 1997, art. 6, comma 9, può operare soltanto per i normali
rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione
delle stesse somme;
8. pertanto la sentenza della Corte territoriale si
sottrae alle censure di cui al ricorso dell’INPS che va rigettato; nulla per le
spese attesa la mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
se dovuto.