Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2019, n. 34468

Obbligo dell’Amministrazione regionale di recepire la
contrattazione collettiva nazionale, Prevalenza della contrattazione
nazionale, in quanto gerarchicamente sovraordinata, su quella regionale,
Regioni a Statuto speciale, Non sussiste, Necessario il recepimento della
contrattazione collettiva nazionale mediante delibera di giunta e decreto
assessoriale

 

Rilevato

 

1. con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte
d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
condannato l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia
oggi Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione
Sicilia Forestali a pagare a F.F. e agli altri litisconsorti indicati in
epigrafe le differenze retributive correlate alla disciplina del CCNL 1.8.2002 del settore idraulico-forestale e
idraulico-agrario, assunta dagli originari ricorrenti come immediatamente
applicabile ai loro rapporti di lavoro;

2. la Corte territoriale ha fondato la sua decisione
sul rilievo che sussiste un obbligo dell’Amministrazione regionale di recepire
la contrattazione collettiva nazionale la quale prevale, in quanto
gerarchicamente sovraordinata, su quella regionale;

3. essa ha ritenuto che: nonostante la modifica del
titolo quinto della Costituzione permane in capo allo Stato la competenza
esclusiva in tema di ordinamento civile in forza del novellato art. 117 Cost.; dalla mera interpretazione
letterale della legge n. 421 del 1992 può
trarsi il principio, confermato anche dagli artt. 2, comma 3, terzo e quarto
periodo, e 45 d.lgs. n. 165/2001, della
regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei
dipendenti pubblici, che si pone quale limite anche della potestà legislativa
esclusiva che l’art. 14, lett. o), dello Statuto di autonomia speciale
attribuisce alla Regione Sicilia in materia di “regime degli enti
locali”;

4. per la cassazione di tale sentenza l’Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia ha proposto
ricorso affidato ad un unico motivo, al quale non hanno opposto difese F.F. e
gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati.

 

Considerato

 

5. con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art.
40 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell’art. 23, co. 5, della I. reg. sic.
15 maggio 2000 n. 10, dell’art. 45 ter I. reg. sic. 6 aprile 1996 n. 16,
dell’art. 49 L. reg. sic. 14 aprile 2006 n. 14, dell’art. 3 ult. c. I. reg.
sic. 10 aprile 1978 n. 2, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere
non necessario il recepimento a livello regionale del contratto nazionale di
diritto privato, alla cui negoziazione la Regione Sicilia non aveva
partecipato;

6. richiama l’orientamento giurisprudenziale di
questa Corte nonché i principi affermati dal Giudice delle leggi con la
sentenza n. 189/2007 per sostenere che non si può con legge regionale imporre
il recepimento di un contratto nazionale di diritto comune, che può solo
costituire “la base di partenza” per le successive trattative
negoziali:

7. aggiunge che il giudice d’appello ha errato nel
richiamare l’art. 40 del
d.lgs. n. 165/2001, che concerne un’ipotesi diversa da quella che qui viene
in rilievo, in relazione alla quale il contrasto fra contratti collettivi di
diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di
autonomia e, reciprocamente, di competenza;

8. in via preliminare deve rilevarsi che il
contraddittorio nel giudizio di legittimità risulta correttamente instaurato
perché il ricorso è stato ricevuto dal difensore, sia pure nel proprio studio
professionale, nella specie sito in Messina, anziché nel domicilio eletto per
il giudizio di appello;

9. in tema di notificazione al procuratore
costituito sul criterio topografico prevale quello personale (Cass. nn.
19763/2012, 17391/2009) perché l’art. 330 cod.
proc. civ., nel prevedere che l’impugnazione “si notifica ai sensi
dell’art. 170 presso il procuratore costituito”, mira ad assicurare la
conoscenza dell’atto “della parte per il tramite del suo difensore
tecnico, come tale qualificato professionalmente a valutare l’opportunità di
resistere all’avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una
incidentale” (Cass. S.U. n. 3702/2017), esigenza che è soddisfatta
ogniqualvolta l’atto pervenga al difensore, sia pure in luogo diverso da quello
nel quale quest’ultimo aveva eletto domicilio;

10. il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento
ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, pronunciando in
fattispecie analoghe, ha disatteso la tesi, fatta propria dal giudice
d’appello, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del
rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori
idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si
imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione,
prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso
recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn.,
15556/2019, 15369/2019, 14801/2019, 15613/2019, 17421/2018, 16839/2019, 30711/2017, 20988/2017, 20987/2017, 27398/2016,
27396/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 356/2016);

11. con le richiamate pronunce si è ritenuto
necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante
delibera di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la
Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso
motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato
che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma
solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione
presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali
della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le
disponibilità finanziarie dell’ente;

12. il Collegio ritiene di dare continuità ai
principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perché condivide le ragioni
esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118
disp. att. cod.proc.civ., e perché non ravvisa ragioni di rimeditazione
dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

13. esso non trova smentita nelle disposizioni di cui
all’art. 8, L.R. n. 66/1981 ed all’art. 45 ter L.R. n. 16/1996, non essendo da
queste desumibili il carattere cogente della contrattazione collettiva di
diritto privato; la prima di tali norme prevede l’applicazione del contratto
collettivo nazionale e di quello integrativo in cui il nazionale sia recepito,
senza introdurre alcun criterio di prevalenza dell’uno sull’altro;

14. l’interpretazione della L.R. n. 16/1996 va
condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la
Regione Sicilia gode, neppure i contratti stipulati dall’ARAN si impongono con
efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché l’art. 46 d.lgs. n. 165/2001
ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la
contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con
legge regionale;

15. gli artt. 24 e ss. della L.R. n.
10/2000, con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato
disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri
finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva con i vincoli di bilancio tant’è che significativamente l’art. 28,
comma 3, stabilisce che “I contratti collettivi sono corredati da
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della
copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, prevedendo
con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del
contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa”;

16. seppure dette norme non vengano direttamente in
rilievo nella fattispecie, nella quale non rilevano neppure gli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001,
erroneamente richiamati dalla Corte territoriale, va detto che sia la legge
regionale n. 10/2000 che il d.lgs. n. 165/2001
pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle
amministrazioni pubbliche dei criteri e dei limiti finanziari entro i quali
deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare anche nella
soluzione della questione qui controversa e che esclude l’invocata forza
cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, rispetto
alla quale la Regione Sicilia, in quanto estranea alla conclusione del
contratto, non è stata posta in condizione di verificare la compatibilità con i
vincoli di bilancio;

17. in via conclusiva, in accoglimento del ricorso,
la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale
indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai
principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvederà anche al
regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2019, n. 34468
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: