Il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento del diritto alla pensione indiretta purché abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. E l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale è indifferente.
Nota a Cass. 25 ottobre 2019, n. 27392
Francesco Belmonte
La pensione indiretta è erogata ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività che abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (d’ora in poi Cassa). Tale pensione indiretta costituisce tipica espressione del sistema solidaristico, dal momento che, come i trattamenti di invalidità, spetta a beneficiari che, se non fosse intervenuto l’evento invalidante o il decesso, sarebbero impossibilitati a vantare alcunché a titolo di pensione, poiché il prescritto periodo di contribuzione non è stato maturato, come nella diversa ipotesi della reversibilità (v. Corte Cost. n.169/1986).
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (25 ottobre 2019, n. 27392, difforme da App. Catanzaro 2 dicembre 2013), che richiama l’art. 7, L. n. 576/1980, secondo cui: “La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque”.
Al riguardo, la Corte precisa che:
– posto il limite insuperabile del decennio effettivo d’iscrizione e contribuzione, gli aspiranti al beneficio del trattamento indiretto sono selezionati tra i superstiti dei soli professionisti che vantino tale condizione, al momento del decesso; mentre, restano esclusi i superstiti di professionisti sprovvisti dell’effettivo decennio d’iscrizione e contribuzione;
– la continuità richiesta dall’art. 7, co. 4, L. n. 576/1980, va posta “all’esterno del precetto dettato nel comma 3 e senza alcun raccordo o rimando tra i due commi che conduca la lettura dell’interprete sul binario di un combinato disposto tra le due norme”;
– tale continuità è cioè riferita soltanto all’iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età;
– va pertanto cassata l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Catanzaro che aveva richiesto, oltre all’effettività dell’iscrizione, la continuatività della stessa per dieci anni (con la conseguenza che gli elementi costitutivi della prestazione indiretta deriverebbero, piuttosto, dall’effettività sommata alla continuativa iscrizione per almeno dieci anni ininterrotti). Ciò, poiché “il dettato letterale della disposizione – ‘La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età …’ – fissa la stringente condizione della continuità dell’iscrizione raccordata esclusivamente al requisito anagrafico, sicché l’estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla volontà del legislatore, che ha esteso l’intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi espressamente rinviato, l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale”.