Il consorzio di bonifica, quale ente pubblico economico qualificabile in termini di “impresa pubblica”, è incluso nel novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi di maternità e malattia, ai sensi dell’art. 20, co. 2, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008.
Nota a Cass. 24 ottobre 2019, n. 27344
Silvia Rossi
Circa l’applicabilità ad un Consorzio di bonifica (Delta del Po) dell’obbligo di versamento all’Inps della contribuzione per malattia e maternità, la Corte di Cassazione 24 ottobre 2019, n. 27344 ha ribadito i seguenti rilevanti principi.
Ai sensi dell’art. 20, co. 2, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008: “A decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione per malattia per gli operai” (v. INPS Msg. 10 marzo 2009, n. 5730).
Con riguardo alle “imprese di Stato”, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, secondo un’interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. ed alla luce degli artt. 11 e 117 Cost., l’elencazione prevista dal citato Decreto non ha carattere tassativo, dal momento che l’espressione “imprese di Stato” (v. Cass. n. 22291/2019 e n. 2756/2014) va intesa in senso atecnico.
Essa è cioè riferita alle “imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato” (vedi INPS – Circ. 30 dicembre 2008, n. 114, e INPDAP, Nota operativa 22 dicembre 2009, n. 18).
Sicché, la medesima valenza atecnica deve essere attribuita alla restante parte dell’elencazione contenuta nel citato co. 2. Tale norma va interpretata nel senso di assoggettare alla contribuzione da effettuare all’INPS: “a) tutte le imprese degli pubblici e degli enti locali (di cui al D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni) che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni ’90 ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative; b) tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali; c) nonché le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti già assoggettati a regimi previdenziali speciali sono poi confluiti nell’INPDAP”.
Con specifico riguardo al Consorzio di bonifica Delta del Po, la Corte richiama Cass. S.U. n. 1547/2017 che, ai fini dell’accertamento della natura dei consorzi di bonifica, sottolinea come l’art. 59, R.D. n. 215/1933 li qualifichi espressamente quali “persone giuridiche pubbliche” e che la medesima definizione è poi ribadita dall’art. 862 c.c. Quanto poi alla fattispecie sottoposta all’esame dei giudici, l’art. 1 Legge della Regione Veneto 8 maggio 2009, n. 12 dispone, all’art. 3 (Consorzi di bonifica), che: “Nell’ambito di ciascun comprensorio di cui all’articolo 2, la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge”.
Ciò, in linea con la costante giurisprudenza secondo cui i consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici, “pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad organizzazione, operano con caratteri di economicità ed imprenditorialità, conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite” (Cass. n. 191/1997 e Cass. n. 9300/2000).
Né vale ad escludere l’obbligazione contributiva la previsione del ccnl 1° giugno 2005, artt. 95 e 100, applicato dal Consorzio ricorrente, che obbliga il medesimo ad erogare direttamente ai dipendenti sia il trattamento di malattia che quello di maternità. Si tratta infatti di statuizioni dell’autonomia privata, in quanto contenute in contratti collettivi che non hanno la medesima efficacia generalizzata di quelli vigenti nel regime corporativo, soppresso dal D.L. 5 agosto 1943, n. 721 e dal D.Lgt. 23 novembre 1944 n. 369.