Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34632

Tributi, Fondi previdenziali integrativi aziendali,
Prestazioni erogate in forma capitale, Regime di tassazione

 

Rilevato che:

 

l’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei
confronti di M.C., che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
con cui la C.T.R. del Lazio, in controversia relativa all’impugnazione del
silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso delle ritenute effettuate sulle
somme erogate dal Fondo Pensioni del personale della B.N.L., rigettandone
l’appello, aveva confermato la prima decisione di accoglimento del ricorso
proposto dal contribuente;

in particolare, il Giudice di appello ha ritenuto
che, correttamente, i primi Giudici avessero statuito che la tassazione da
applicare al Fondo Pensione B.N.L. dovesse essere diversificata, a seconda che
si tratti di somme concernenti la sorte capitale (aliquota 25,77%) oppure di
somme provenienti dalla liquidazione del rendimento (aliquota del 12,50%), e che
per gli importi maturati successivamente, e cioè a decorrere dal 1° gennaio
2001, i rendimenti andassero assoggettati interamente al regime di tassazione
separata pari al 25,77%.;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo si deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art.16
lett. a) e 42, comma 4, del d.p.r.
n.917/1986, dell’art.6, comma 2,
d.p.r. n.917/1986 laddove la sentenza impugnata aveva dato applicazione
meramente apparente e incompleta al principio di diritto enunciato nelle sentenze n.13642/2011 e ss. dalle Sezioni Unite
di questa Corte;

2. con il secondo motivo, articolato in subordine,
si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.360, co 1., n.5 c.p.c.;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del
secondo.

In materia, e con specifico riferimento al Fondo
Pensioni del personale della B.N.L., questa Corte ha già statuito (con sentenze
n.ri 22732/2016 e 22733/2016) che trovi applicazione il principio affermato, su
controversie aventi contenuto analogo alla presente, con sentenza di questa Corte a Sezioni unite n.13642/2011 la quale ha,
definitivamente, chiarito il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale
erogato da un fondo previdenziale, stabilendo che <<in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un
soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a)
per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è
assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma, lett. a), e 17 del TUIR,
solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b)
per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente
il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma I, lett. a), e art. 17
del TUIR»;

4. pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla
sentenza citata dalla quale questo Collegio non intende discostarsi deve essere
accolto il ricorso proposto con rinvio al giudice di merito affinché si attenga
al principio enunciato;

nel caso che occupa la C.T.R, infatti, non ha
compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del
rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso
di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e
quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, dato che
rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata la tassazione al
12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei
premi riscossi;

5. il primo motivo di ricorso va, perciò, accolto,
con assorbimento del secondo, con la conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio perché
accerti, previa disamina dei  meccanismi
di funzionamento del fondo coerente applicazione con il principio enunciato,
nel corso degli anni e se vi sia stato impiego sul mercato del capitale
costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal
datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual
modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle
singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del
rinvio quantificherà l’eventuale parte della somma, complessivamente erogata al
contribuente, che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato
del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore
di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e,
conseguentemente, l’ammontare del suo eventuale effettivo credito restitutorio;

6. il giudice del rinvio provvederà anche in ordine
alle spese della presente fase del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

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