Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2020, n. 119

Riduzione di personale, Procedura di mobilità ex art. 4 della legge n. 223 del 1991
– Impugnazione licenziamento, Esubero esclusivamente nell’ambito di specifiche
professionalità, Carattere discriminatorio, lnefficacia dei licenziamenti
intimati, Indennità risarcitoria onnicomprensiva

Rilevato che

 

1. M.C., L.P.., S.P. e S.E., in data 30.6.2014,
venivano licenziati dalla società I. & Co. per riduzione di personale,
all’esito di una procedura ex art.
4 della legge n. 223 del 1991 di mobilità conclusasi con verbale negativo
presso la Regione Lazio del 17.4.2014.

2. I suddetti lavoratori, con ricorso ex art. 1 co. 48 legge n. 92 del 2012,
impugnavano il licenziamento contestando l’erroneità dei punteggi attribuiti,
la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991,
eccependo una presunta non esaustiva indicazione dei dati numerici
giustificativi della crisi aziendale e la lacunosità delle informazioni
relative ai motivi che avevano determinato la situazione di eccedenza nonché
sulla possibilità di collocazione alternativa e deducendo, infine, che comunque
la scelta degli operai da licenziare aveva avuto carattere discriminatorio.

3. Nel contraddittorio delle parti, l’adito giudice
del lavoro del Tribunale di Cassino accoglieva la domanda dei lavoratori
dichiarando l’inefficacia dei licenziamenti intimati e la risoluzione dei
rapporti di lavoro con effetto dalla data di licenziamento, con condanna della
società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 15
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ciascuno di essi.

4. A seguito di opposizione il medesimo Tribunale,
con la sentenza n. 960 del 2017, in accoglimento della domanda subordinata
proposta dai lavoratori e previo accertamento della violazione del disposto
dell’art. 4 della legge n. 223
del 1991 condannava la I. & Co. Srl al pagamento, in favore di ognuno
di loro, di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura
di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre
accessori e spese di lite.

5. La Corte di appello di Roma, con la pronuncia n.
1471/2018, rigettava il reclamo proposto dalla società.

6. A fondamento della decisione i giudici di seconde
cure precisavano che, nella fattispecie in esame, nella comunicazione di avvio
della procedura di riduzione del personale erano state esplicitate le ragioni
che avevano determinato la necessità di ridurre il personale nonché le ragioni
per cui l’azienda non aveva altra possibilità che ricorrere alla procedura di
mobilità: ciò che non si leggeva, però, era l’esplicitazione delle ragioni che
avevano determinato la scelta aziendale di individuare l’esubero esclusivamente
nell’ambito di specifiche professionalità, non consentendo quindi al sindacato
una puntuale verifica sulla legittimità della scelta operata in violazione di
quanto statuito dall’art. 4
comma 3 della legge n. 223 del 1991.

7. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva
ricorso per cassazione la I. & Co. srl affidato ad un motivo.

8. Gli intimati non svolgevano attività difensiva.

9. Nelle more si costituiva la Curatela del
Fallimento della società I. & Co. srl che depositava memoria.

10. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

 

Considerato che

 

1. Con l’unico articolato motivo la società denuncia
la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 co. 3 e 5 legge 23.7.1991
n. 223, ovvero l’omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di
avvio della procedura prevista dal comma 3 dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991.
La ricorrente deduce, richiamando precedenti di legittimità, che la
comunicazione preventiva poteva limitarsi all’indicazione del numero
complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso fra i diversi profili
professionali previsti dalla classificazione del personale occupato
nell’azienda, senza necessità di ogni ulteriore specificazione, mentre i
giudici del merito, con la loro interpretazione, avevano indebitamente esteso
la verifica giudiziale ai motivi determinanti la scelta imprenditoriale
considerando necessaria l’indicazione dei profili professionali e delle
funzioni da sopprimere. Inoltre rappresenta che, nella comunicazione suddetta,
erano dettagliatamente specificate le eccedenze lavorative distinguendo, per
ciascun profilo professionale, i relativi esuberi conseguenti al processo di
ridimensionamento e che il contenuto indispensabile della comunicazione di
avvio della procedura alle organizzazioni sindacali si doveva valutare con
riferimento ai motivi, esternati nella stessa comunicazione e, nel caso di
specie, il progetto di riduzione del personale complessivo dell’azienda
imponeva di indicare solo la ripartizione delle eccedenze per categorie
professionali e non anche la specificazione di uffici o reparti con eccedenze
né le concrete funzioni lavorative che si intendevano eliminare risultando tali
profili estranei alle ragioni della decisone imprenditoriale.

2. Il motivo non è fondato.

3. La procedura disciplinata dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991
è volta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della
crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale
datoriale, in funzione della tutela dell’interesse del lavoratore destinato
potenzialmente ad essere estromesso dall’azienda: con la conseguenza, nel caso
di mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti
gli elementi previsti dall’art.
4, dell’insanabile inefficacia dei successivi licenziamenti intimati ai
lavoratori, legittimati a denunziarne la incompletezza ed il conseguente vizio
del licenziamento (Cass. 2.3.2009 n. 5034; Cass. 11.7.2007 n. 15479).

4. La lettera di avvio della procedura di mobilità
assolve, quindi, la funzione di garantire l’effettività del confronto con le
organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione, salvo ulteriore verifica,
comunque, della loro pertinenza ed inerenza alle ragioni alla base della
procedura stessa (Cass. n. 24882 del 2019; Cass.
2429 del 2012).

5. La necessità della conformazione della
comunicazione ai requisiti prescritti dall’art. 4 co. 3 della legge n. 223
del 1991 è, pertanto, finalizzata a consentire alle organizzazione
sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l’esubero di
personale e le unità che, in concreto, l’azienda intende espellere, di talchè
sia evidenziabile la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e
l’individuazione del personale da licenziare e sia permesso all’interlocutore
sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo
controllo sulla programmata riduzione del personale, valutando anche la
possibilità di misure alternative al programma di esubero (Cass. 12.11.2013 n.
23594; Cass. 16.1.2013 n. 880).

6. Ciò non costituisce un controllo sulla legittima
scelta imprenditoriale di adire una procedura di licenziamento collettivo,
assolutamente coerente con il principio di libertà della iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.) e, pertanto,
insindacabile in sede giudiziale, quanto piuttosto di verificare il rispetto
della specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e chiusura
della procedura di mobilità, previsti dall’art. 4 commi 3 e 9 della legge n.
223 del 1991 (Cass. 28.10.2009 n. 22825; Cass. 9.3.2015 n. 4678).

7. La valutazione di adeguatezza della comunicazione
spetta al giudice di merito e deve essere compiuta anche in relazione al fine
che la comunicazione stessa persegue, che è quello di sollecitare e favorire la
gestione contrattata della crisi (Cass. 5.6.2003 n.
9015).

8. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha
ritenuto in punto di fatto -con congrua motivazione e, quindi, insindacabile in
sede di legittimità- carente la comunicazione preventiva nella esplicitazione
delle ragioni che avevano determinato la scelta aziendale di individuare
l’esubero esclusivamente nell’ambito di specifiche professionalità, quali
esemplificativamente la soppressione delle funzioni ritenute meno necessarie o
di quelle la cui mancanza consentiva comunque il proseguo delle attività ovvero
la necessità di una struttura più snella in determinati reparti e maggiormente
rispondente alle attività programmate: ciò non consentiva, secondo i giudici di
seconde cure, al sindacato una puntuale verifica sulla legittimità della scelta
operata.

9. In punto di diritto, deve rilevarsi la correttezza
dell’assunto perché la Corte territoriale ha reputato la comunicazione in
contrasto con il normativo obbligo di trasparenza -senza che ciò possa
costituire violazione del precetto di cui all’art.
41 Cost.- perché non conforme al principio giurisprudenziale (cfr. tra le
altre, Cass. 16.3.2007 n. 6225) che ha sancito, in tema di legittimità della
comunicazione preventiva, il rispetto della sequenza logico-giuridica in virtù
della quale: a) i dati comunicati dal datore di lavoro devono essere completi
ed esatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione non deve essere
limitata da una eventuale loro insufficienza; c) deve sussistere un rapporto
causale tra la carenza e la limitazione della funzione sindacale.

10.Tale verifica è stata, come sopra detto,
adeguatamente e correttamente espletata dalla Corte di merito, con esito
negativo, al termine di un accertamento di fatto insindacabile in questa sede.

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve,
pertanto, essere rigettato.

12. Nulla va disposto in ordine alle spese del
presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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