Il giudice è tenuto a determinare l’indennità di licenziamento nella sua misura massima ove tra la data di licenziamento e quella della reintegra del lavoratore intercorra un termine superiore a 12 mesi.
Nota a Cass. 13 settembre 2019, n. 22929
Jennifer Di Francesco
La Corte di Cassazione (13 settembre 2019, n. 22929) ha affermato che, in caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, il giudice deve necessariamente determinare l’indennità risarcitoria in 12 mensilità qualora l’intervallo intercorrente tra la data del licenziamento dichiarato illegittimo e quella della sentenza di reintegra superi i 12 mesi.
L’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970 prevede infatti che il lavoratore, ove sia stato illegittimamente licenziato, ha diritto all’annullamento del licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra (sottratti da tale importo l’eventuale aliunde perceptum e percipiendum), non superiore a 12 mensilità.
La Cassazione, a conferma di quanto stabilito dalla Corte d’Appello, evidenzia come la norma in esame non prevede una forbice tra un minimo ed un massimo e afferma che la determinazione della misura massima dell’indennità trova la sua unica e necessaria ragione nel fatto che vi possa essere una maggiore estensione del periodo intercorrente tra il licenziamento del lavoratore e la sua reintegra. Tale limite è posto a tutela del datore di lavoro e svolge una funzione contenitiva delle conseguenze economiche gravanti sullo stesso (evitando che su di esso ricadano effetti di azioni a lui non addebitabili e non rientranti nella sua accertata illegittima condotta).
Di conseguenza, l’indennizzo risarcitorio massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto è un parametro dal quale il giudice non può discostarsi per la quantificazione di detta indennità ove tra licenziamento e sentenza intercorra un periodo superiore ad un anno. La Corte di Cassazione ha, in sostanza, eliminato ogni discrezionalità in ordine alla determinazione del quantum dell’indennità risarcitoria ed ha ancorato la sua quantificazione al mero decorso temporale di un anno (o più) dall’intimazione del licenziamento.