Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2020, n. 26

C.c.n.I. giornalisti, Redattore, Nullità del termine apposto
al contratto, Accordo transattivo

Rilevato

 

1. Che con sentenza n. 2894/2016 la Corte d’appello
di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la
nullità del termine apposto al contratto inter partes in data 24 giugno 2002 e
la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con decorrenza dal 1 luglio 2002; ha dichiarato il diritto della
lavoratrice S. O. a riprendere il posto di lavoro con le mansioni in precedenza
svolte o altre equivalenti con inquadramento e retribuzione corrispondenti alla
figura di redattore di cui all’art. 1 c.c.n.I. giornalisti; ha condannato la
datrice di lavoro R. R. T. Italiana s.p.a. al pagamento in favore di
controparte dell’indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto oltre accessori;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso R. R. T. Italiana s.p.a. sulla base di quattro motivi; S. O. ha
resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a sei
motivi; R.R.T. Italiana s.p.a. ha depositato controricorso avverso ricorso
incidentale;

3. che con istanza congiunta in data 24.7.2019 i
procuratori delle parti, premesso che S. O. e R.R.T. Italiana s.p.a., in data
1.4.2019, avevano sottoscritto verbale di conciliazione, il quale aveva
ricevuto integrale esecuzione, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia
del contendere;

 

Considerato

 

1. Che dal verbale di conciliazione versato in atti
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in relazione al
rapporto di lavoro oggetto delle pretese azionate in primo grado da S. O.;

1.1. che nel verbale di conciliazione, alla luce
dell’accordo transattivo raggiunto, le parti hanno dato espressamente atto
della totale definizione della controversia con reciproca rinunzia a ogni altro
diritto o questione inerente l’attività svolta dalla O. in favore di R. o di
altre società del gruppo a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di
legge, di contratto e di accordi collettivi, nonché da patti individuali di
lavoro;

1.2. che nella istanza congiunta i difensori hanno
dichiarato che l’accordo transattivo aveva ricevuto integrale esecuzione;

2. che la definizione transattiva della lite
determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione
delle spese;

3. che non sussistono i presupposti processuali per
farsi luogo al raddoppio del contributo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall’art.
1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 (Cass. n. 3542 del 2017);

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa
le spese.

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