Una norma nazionale può legittimamente escludere il recupero di giorni di ferie eccedenti il minimo annuale di quattro settimane, se coincidenti con periodi di malattia.
Nota a CGUE, 19 novembre 2019, cause riunite C-609/17 e C-610/17
Flavia Durval
Le normative nazionali ed i contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dall’art. 7, paragr. 1, della Direttiva 2003/88/CE possono escludere nel contempo il recupero, a causa di malattia, di tali giorni di ferie (recupero, per converso, previsto nel caso in cui la malattia coincida con giorni di ferie non eccedenti le quattro settimane. V. M. N. BETTINI e F. DURVAL, Ferie e Malattia, Monotema).
Questo rilevante principio è sancito dalla Corte di Giustizia UE (19 novembre 2019, in cause riunite C-609/17 e C-610/17), la quale rileva che, in base agli artt. 7, paragr.1 e 15, della citata Direttiva, vengono fissate prescrizioni minime di sicurezza (periodo minimo di quattro settimane) e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori.
Tuttavia, le ferie annuali retribuite concesse oltre il minimo delle quattro settimane richiesto dalla disposizione in questione non sono disciplinate da tale Direttiva, bensì dal diritto nazionale, il quale può disporre che la durata sia sempre superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane (v. CGUE 24 gennaio 2012, C-282/10, punto 49).
Gli Stati membri, inoltre, qualora riconoscano il diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane (di cui al richiamato art. 7, paragr.1, Direttiva 2003/88/CE), sono liberi di prevedere o meno il diritto del lavoratore, che sia stato inabile al lavoro a causa di malattia per la totalità o per una parte del periodo medesimo, di recuperare o meno i giorni di ferie non goduti.
Ciò, purché “il diritto alle ferie annuali retribuite di cui usufruisce effettivamente il lavoratore quando non è inabile al lavoro a causa di malattia rimanga sempre almeno pari al periodo minimo di quattro settimane summenzionato”.