Per calcolare i limiti dei compensi percepiti nell’ambito di prestazioni di lavoro accessorio, ci si deve riferire al valore nominale riportato nei vouchers con cui la prestazione viene retribuita e non alle somme nette percepite dal lavoratore.

Nota a Cass. 12 dicembre 2019, n. 32702

Francesco Belmonte

Il limite quantitativo pari a 2.000 euro (oggi 2.500) riferito ai compensi percepiti per prestazioni accessorie in favore di un singolo committente nel corso dell’anno solare deve essere interpretato come compenso lordo e non netto. Il termine “compenso” va infatti riferito al valore nominale del voucher, ossia alla somma lorda rappresentata dallo stesso e non alla somma di danaro concretamente riscossa dal lavoratore (pari al 75% del valore nominale del voucher).

Questo, il principio statuito dalla Corte di Appello di Milano (n. 1632/2018), confermato dalla Corte di Cassazione (12 dicembre 2019, n. 32702) con riferimento alla legislazione vigente ratione temporis (D.LGS. n. 276/2003).

La materia del lavoro accessorio o occasionale è stata più volte regolamentata (v. art. 70 ss., D.LGS. n. 276/2003, abrogato dall’art. 48 ss, D.LGS. n. 81/2015, a sua volta abrogato dall’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, conv. in L. n. 96/2017, come integrato dall’art. 2-bis, L. 9 agosto 2018, n. 96, di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 – c.d. Decreto Dignità). Le prestazioni di lavoro occasionale, nel regime attuale, devono rispettare (nell’anno civile, ossia: 1° gennaio – 31 dicembre) precisi limiti di durata (pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, art. 54-bis, co. 20, cit.) ed economici (al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione – art. 54-bis, co.1, 8 e 20).

Nello specifico, i compensi devono essere:

a) di importo non superiore a € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54-bis, co. 1, lett. c);

b) di importo complessivamente non superiore a € 5.000 per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, co. 1, lett. a);

c) di importo complessivamente non superiore a € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (art. 54-bis, co. 1, lett. b).

L’importo complessivo può arrivare fino al massimo di € 6.666 (poiché la misura dei compensi viene calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo) solo per specifiche categorie di lavoratori “deboli”, quali: i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;  i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; i disoccupati;  i percettori di prestazioni integrative del salario.

Calcolo dei voucher lavoro
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