Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 402

Lavoratori collocati in mobilità, Omesso pagamento della
tassa di ingresso, Cartella esattoriale, Prescrizione estintiva quinquennale

 

Rilevato che

 

1. con sentenza del 4112 del 2013, la Corte
d’Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado che aveva
parzialmente accolto l’opposizione proposta da C. P. s.r.l. nei confronti
dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. ed
Equitalia Sud s.p.a., avverso la cartella esattoriale per omesso pagamento
della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità, annullandola in
parte qua per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito
azionato;

2. per la Corte territoriale trovava applicazione la
prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lett. a), legge n.
335 del 1995, stante la natura contributiva della tassa d’ingresso o
contributo di mobilità di cui all’art. 5, comma 4, legge n. 223 del
1991;

3. per la cassazione di tale decisione ricorre
l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, C. P.
s.r.I.;

4. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate
Riscossione, è rimasta intimata;

 

Considerato che

 

5. con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, legge n. 223 del
1991 e 3, comma 9, lett. a),
legge n. 335 del 1995, lamenta l’erroneità della ritenuta ascrivibilità nel
novero della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle
imprese che collochino in mobilità il proprio personale;

6. il ricorso è infondato;

7. in continuità con le decisioni di questa Corte
(v., fra le altre, Cass. nn. 30699 del 2017, 672 del 2018, 12781 del 2019), va riaffermato che
la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria
della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della
norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che
l’ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi,
addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze
terminologiche che non possono incidere sull’appartenenza alla comune ed ampia
categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi
esemplificative si rinvia a Cass. n.672 del 2018
cit.) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della
precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente
considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla
disciplina della prescrizione quinquennale, dettata dall’articolo 3, comma 9, lettera b)
della legge n. 335 del 1995, tutti i contributi, nell’accezione lata
comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in
mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (corrispondenti, per
ciascun lavoratore, ad una somma pari a sei volte il trattamento mensile);

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo;

9. non si provvede alla regolazione delle spese in
favore della parte rimasta intimata;

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate euro 7.000,00 per compensi, oltre ad euro
200,00 per esborsi , spese forfetarie nella misura del quindici per cento e spese
accessorie di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

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