Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 gennaio 2020, n. 229
Datore di lavoro, Nomina responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, Nomina medico competente per la sorveglianza
sanitaria, Dispositivi di protezione individuale, Piano operativo di
sicurezza, Assenza
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza resa all’esito di
giudizio abbreviato, il g.i.p. del Tribunale di Cagliari condannava G.A. alla
pena di sei mila euro di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b), 18, comma 1, lett. a) e d), e 96 d.lgs. n. 81 del 2008,
perché, quale datore di lavoro e titolare della omonima ditta individuale:
ometteva di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
ometteva di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, non
forniva al lavoratore G. B. i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale e, infine, non redigeva il piano operativo di sicurezza. Fatti
accertati il 15/01/2016.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite
il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico
motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione.
Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe
desunto in maniera apodittica, in capo all’A., la qualifica di “datore di
lavoro”, in quanto, come risulterebbe dalla visura camerale storica della
ditta A.G., l’imputato avrebbe cessato l’attività ben trentun anni prima dei
fatti contestati; in ogni caso, il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo
ha individuato in capo all’A. la qualifica di datore di lavoro, il che integra
il denunciato vizio di omessa motivazione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81
del 2008, per “datore di lavoro” si intende “il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Orbene, la qualifica di datore di lavoro si radica
non già in una veste meramente formale, bensì nell’effettiva titolarità del
rapporto di lavoro con il lavoratore; e ciò per l’evidente ragione di evitare
che il titolare del rapporto di lavoro possa sottrarsi al rispetto delle
prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sol perché l’esercizio
dell’attività di lavoro non è organizzata in forma societaria.
Del resto, è principio consolidato quello secondo
cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio
di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si
accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto
(Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 – dep. 31/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv.
271327; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017 – dep. 09/05/2017, Minguzzi, Rv.
269973).
3. Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ravvisato
la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato: pur dando atto delle
ripetute iscrizioni e cancellazioni dal registro delle imprese che emergono
dalla visura della ditta “A.G.”, il Tribunale ha desunto detta
qualifica dal comportamento tenuto dall’imputato all’atto dell’ispezione presso
il cantiere ove, unitamente ad altro soggetto, identificato in G.B., stava
effettuando lavori di tinteggiatura,
essendosi appurato dagli ispettori che il B. era
stato assunto proprio dall’A. per un giorno di lavoro effettivo, svolgendo
mansioni di manovale edile.
E’ perciò evidente che l’A., essendo titolare del
rapporto di lavoro, rivestiva a tutti gli effetti la qualifica di datore di
lavoro, circostanza, del resto, confermata dal fatto che proprio l’A. abbia in
seguito ottemperato alle prescrizioni imposte dagli ispettori del lavoro.
4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere
rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.