Il committente che vieti il subappalto è comunque obbligato in solido per i contributi omessi dal subappaltatore.
Nota a Cass. 25 ottobre 2019, n. 27382
Gennaro Ilias Vigliotti
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto…”.
Questo sancisce l’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla responsabilità solidale, nell’ambito dell’appalto di opere o servizi, a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.
Il suddetto vincolo di solidarietà è finalizzato a rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore.
Per tale via, il legislatore intende incentivare un l’utilizzo virtuoso dei contratti di appalto, “inducendo il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore”.
È quanto afferma la Corte di Cassazione 25 ottobre 2019, n. 27382 (conforme ad App. Torino n. 69/2016; v. anche Cass. n. 31768/2018), la quale chiarisce che: a) l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (v. Cass. n. 8662/2019 e Cass. n. 13650/2019) ed ha natura indisponibile; b) la peculiarità dell’obbligazione contributiva “induce a ritenere non coerente con le sue caratteristiche ed in assenza di qualsiasi plausibile ragione, l’esonero della responsabilità del committente” per i contributi omessi dal subappaltatore pur a fronte di un divieto di subappalto da parte del committente stesso.