La movimentazione di somme di denaro da parte del lavoratore costituisce circostanza di per sé idonea a configurare una pericolosità della mansione rilevante ai fini della responsabilità datoriale.

Nota a Cass. 18 novembre 2019, n. 29879

Sonia Gioia

In materia di obblighi di protezione, “l’adozione di particolari misure di sicurezza (cd. innominate) viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose” (cfr. Cass. n. 25883/2008). In particolare, tale obbligo sussiste “per i lavoratori che, in quanto in possesso temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapina/lesioni, così come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro”.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (18 novembre 2019, n. 29879), in riforma della pronuncia di merito (App. Ancona n. 954/2013) che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da violazione degli obblighi di sicurezza avanzata dagli eredi di una lavoratrice, con mansioni di custode, anche notturna, di un collegio studentesco, deceduta in seguito ad una rapina subìta mentre era in servizio.

Al riguardo, la Corte d’Appello aveva imputato l’evento “a nefasta ed imprevedibile causalità” e al fatto che la dipendente non avesse provveduto alla chiusura del portone di ingresso, omettendo, tuttavia, di considerare una pluralità di circostanze – che avrebbero dovuto indurre il datore ad adottare specifiche cautele anti aggressione, quali:  il lavoro notturno svolto in solitudine (a differenza di quanto avveniva in altri convitti), l’obbligo di custodia della cassa del collegio contenente il denaro versato dagli studenti ai fini del pernottamento, l’omissione di qualsiasi dispositivo di sicurezza e controllo a tutela dei dipendenti nonché la mancanza di ogni protezione della guardiola della custode.

In ragione dell’omessa valutazione di tali circostanze, la Cassazione ha cassato, con rinvio ad altro giudice, la pronuncia in questione, precisando che il possesso temporaneo di somme di denaro da parte dei lavoratori costituisce circostanza di per sé sufficiente a configurare una pericolosità della mansione, rilevante ai sensi dell’art. 2087 c.c., e, pertanto, tale da indurre il datore di lavoro ad apprestare le misure di sicurezza necessarie a salvaguardare l’integrità fisica e la personalità del dipendente.

Mansioni pericolose e obblighi di sicurezza
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