Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1001
Attività libero professionale di architetto, Attività di
lavoro dipendente, Forme di previdenza obbligatorie, lscrizione alla Gestione
Separata
Fatto
Rilevato che
con sentenza nr. 4713 del 27 ottobre 2017, la Corte
d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la decisione
di primo grado che aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione
alla Gestione Separata di cui alla L.
n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di A. V.C., in relazione all’attività
libero – professionale di architetto svolta in concomitanza con l’attività di
lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria,
e dichiarato non dovute le somme di cui all’avviso di addebito INPS del
19.6.2013;
avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione deducendo due motivi di censura;
ha resistito, con controricorso, A. V.C.;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata
alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di
consiglio;
parte controricorrente ha depositato memoria;
Diritto
Rilevato che
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – l’Istituto
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma
26 e del D.L. nr. 98 del
2011, art. 18, comma 12, (conv. con legge nr.
111 del 2011), entrambi in relazione alla legge nr. 179 del 1958, art. 3,
alla legge nr. 6 del 1981,
artt. 10 e 21 e allo
Statuto INARCASSA, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.I. 20 dicembre 1995, nr.
1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo
di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e
degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non
possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso
altra gestione previdenziale obbligatoria;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995 nr. 335 e dell’art.
18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 nr. 111,
nonché dell’art. 2 del DPR 22
luglio 1998 nr. 322, in merito all’eccezione di prescrizione, riproposta in
sede di appello e non valutata dalla Corte territoriale perché ritenuta
assorbita;
il primo motivo è manifestamente fondato essendosi
ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli
architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che
non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati
verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto
iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata
presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali
cui è ispirata la legge nr. 335
del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini
dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione
autentica contenuta nel D.L. nr.
98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L.
n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire
in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che
invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento
effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. nr.
30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria
di questa Sesta sezione nr. 18865 del 2018, Cass. nr. 32166 del 2018, alla cui
ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non
sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite;
segue, ex plurimis, Cass., sez. VI., nr.14445 del 2019);
il secondo motivo relativo all’eccezione di
prescrizione sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata, atteso il
rigetto della pretesa dell’Inps di pagamento dei contributi, resta assorbito;
in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e
la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, che, attenendosi all’orientamento richiamato, esaminerà ogni
ulteriore questione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del
giudizio di legittimità.