La solidarietà del committente per i crediti retributivi dei dipendenti dell’appaltatore non può riguardare anche i crediti risarcitori di questi ultimi.
Nota a Cass. 6 novembre 2019, n. 28517
Maria Novella Bettini
Il regime di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi va interpretato nel senso che la locuzione “trattamenti retributivi” (di cui all’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003) riguarda gli emolumenti di natura strettamente retributiva “che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione”, stante il “nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa”.
La suddetta responsabilità, invece, è esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (v. Cass. n. 27678/2018 e Cass. n. 10354/2016). Tali somme, infatti, non si pongono in relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, ma hanno “una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso”.
Questo, l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione 6 novembre 2019 n. 28517 (v. anche Cass. n. 18852/2014; Cass. n. 14290/2012 e Cass. n. 20087/2008), in relazione a crediti maturati da talune lavoratrici (nei confronti del datore di lavoro) a titolo risarcitorio per l’illegittima, unilaterale riduzione dell’orario lavorativo.
La Corte specifica che, in base alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (secondo la vigente disciplina, ma anche ex art. 5, D.LGS. n. 61/2000, applicato ratione temporis) non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, poiché necessita, in ogni caso, di “accordo delle parti risultante da atto scritto” (art. 8, co. 2, D.LGS. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni).
Ciò, in quanto, “configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata” (v. Cass. n. 1375/2018 e Cass. n. 25006/2016).
La natura risarcitoria del compenso relativo a detta variazione unilaterale, per il quale il riferimento alla retribuzione ha valore di mero parametro di liquidazione, esclude la responsabilità solidale del committente (Poste Italiane s.p.a.) nei confronti delll’appaltatore che abbia ridotto unilateralmente e, quindi, illegittimamente, l’orario di lavoro dei suoi dipendenti.