Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1118
Contratti a termine, Assunzione a tempo indeterminato,
Passaggio di livello, Anzianità di servizio, Calcolo
Rilevato
1. con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte
d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato
il diritto di D.A., dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (anche
CNR, di seguito), a vedersi riconosciuta alla data del 31.12.2005 l’anzianità
di servizio pari a quindici anni e sei mesi;
2. la Corte territoriale ha precisato che la domanda
non aveva ad oggetto la valutazione, in termini di anzianità di servizio, del
periodo di lavoro prestato in forza dei contratti a termine stipulati prima
dell’assunzione a tempo indeterminato, ma mirava al riconoscimento, al momento
del passaggio dal III al II livello, della anzianità di 171 mesi già
considerata dal CNR con il provvedimento del 17 aprile del 2001, alla quale
doveva aggiungersi quella maturata successivamente e sino al passaggio al secondo
livello, con applicazione della percentuale di abbattimento di cui all’art. 4
c. 12 del CCNL di settore biennio economico 1996-1997 (pari dunque a 15 anni e
sei mesi, superiore a quella di tredici anni e sette mesi attribuita dal CNR);
3. la Corte territoriale ha ritenuto infondata la
tesi del CNR secondo cui con il provvedimento del 17.4.2001 il computo
dell’anzianità era stato effettuato solo ai fini economici; tanto perchè,
sebbene inserita nell’ambito della nuova classificazione stipendiale, l’anzianità
calcolata nel provvedimento dell’aprile del 2001 corrispondeva esattamente con
l’anzianità di servizio individuata dalla tabella contrattuale di equiparazione
secondo il previsto programma di permanenza in servizio di ciascuna fascia e
perchè l’anzianità non costituiva elemento finalizzato all’individuazione della
nuova posizione stipendiale , “restando piuttosto un mero parametro di
coerenza del sistema di confluenza tra la previgente (per classi) e la nuova
classificazione stipendiale (per fasce) del personale”;
4. ha aggiunto che, avendo il CNR riconosciuto
corretto il calcolo effettuato nel 2001, il computo dell’anzianità effettuato
nel 2005 in occasione del passaggio dal terzo al secondo livello doveva
ritenersi incompatibile con il computo effettuato nel 2001 e con la
negoziazione collettiva che fa riferimento al servizio effettivo;
5. avverso questa sentenza il Consiglio Nazionale
delle Ricerche ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo,
al quale ha resistito con controricorso D.A.;
Considerato
6. con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 c. 12 del CCNL 96/97 e dell’art.
45 D.P.R. n. 509 del 1979; assume che il provvedimento adottato il 17.4.2011 si
era limitato a rideterminare il trattamento economico a seguito delle modifiche
introdotte con il CCNL 96/97 (sulla scorta del provvedimento di inquadramento
del 3.3.1986) e che esso era finalizzato soltanto a determinare il trattamento
economico tenendo conto del vincolo rappresentato dalla pregressa retribuzione
e non anche a riconoscere ai fini economici e giuridici l’anzianità comprensiva
dei periodi precedenti l’immissione in ruolo quale “anzianità
effettiva”; deduce che il riferimento alla anzianità maturata dal
lavoratore era contenuto nel provvedimento del 17.4.2001 art. 2, che
disciplinava il trattamento economico;
7. il ricorso presenta plurimi di inammissibilità;
8. le censure al di là della titolazione della
rubrica si fondano sul provvedimento del 17.4.2001 che non è riprodotto nel
ricorso, non risulta allegato a questo e di cui non è indicata la sede di
produzione processuale;
9. esse non si confrontano con la articolata
ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale, la quale ha
esaminato la disciplina collettiva in tema di mutamenti della classificazione
del personale, ha spiegato che l’anzianità calcolata nel provvedimento
dell’aprile del 2001 corrispondeva esattamente con l’anzianità di servizio
individuata dalla tabella contrattuale di equiparazione secondo il previsto
programma di permanenza in servizio di ciascuna fascia e che l’anzianità non
costituiva elemento finalizzato all’individuazione della nuova posizione stipendiale,
“restando piuttosto un mero parametro di coerenza del sistema di
confluenza tra la previgente (per classi) e la nuova classificazione
stipendiale (per fasce) del personale”;
10. esse non si confrontano nemmeno con la
statuizione che afferma che la disciplina collettiva fa riferimento al servizio
effettivo ai fini del calcolo dell’anzianità dì servizio per il passaggio al
secondo livello;
11. il ricorrente, infine, non ottempera all’onere
di specificità imposto dall’art. 366 n. 4
cod.proc.civ., nella lettura datane da questa Corte, secondo cui il ricorso
per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei
motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i
requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata (cfr. fra le tante Cass. nn. 1274/2018, 17330/2015, 4036/2011,
17125/2007, 15952/2007), sicché, anche qualora il ricorrente lamenti la
violazione di norme di legge o di disposizioni dettate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro non è sufficiente l’indicazione delle norme che si assumono
violate ma è necessario che il ricorrente specifichi “in qual modo
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano
ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o
con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità,
diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito
istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione”
(Cass. n. 24298/2016);
12. nel caso di specie il ricorrente si è limitato a
richiamare nella rubrica del motivo le norme di legge e del CCNL assunte come
violate ovvero malamente applicate, non ha svolto alcuna critica delle
soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche
poste dalla controversia e, come evidenziato innanzi, ha fondato le doglianze
unicamente sul provvedimento adottato nel 2001;
13. ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
legittimità liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per
esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.