Quando la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia d’incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso si ridimensiona il possibile concorso di colpa del lavoratore, escludendo che la sua condotta incauta riduca il risarcimento dovuto dall’impresa.
Nota a Cass. 25 novembre 2019, n. 30679
Valerio Di Bello
In tema di infortuni sul lavoro, ad eccezione dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, si applica l’art. 1227, co .1, c.c., qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore. Tuttavia, qualora la violazione di un “obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso”, il comportamento incauto del lavoratore non comporta concorso di colpa e non è idoneo a ridurre la misura del risarcimento. Ciò accade, in particolare, quando l’infortunio: a) si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio; b) ovvero sia determinato dal fatto che il datore di lavoro abbia “integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza”; c) o vi sia “inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso”. In particolare, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non osservi specifici doveri informativi (o formativi) in materia di sicurezza, “tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, il comportamento del lavoratore da cui è scaturito l’infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore, sotto il medesimo profilo, l’ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa (o di formazione), al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale e che sia tale da ridurre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto”.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (25 novembre 2019, n. 30679, difforme da App. Trieste n. 53/2011), la quale precisa che:
a) l’ 2087 c.c. contempla un’ipotesi di responsabilità datoriale oggettiva; il lavoratore è onerato della sola prova della “nocività” del lavoro e spetta al datore dimostrare di avere adottato tutte le misure cautelari idonee ad impedire l’evento, adempiendo agli obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica (Cass. 23 maggio 2019, n. 14066);
b) il comportamento colposo del lavoratore, attuato autonomamente ma tale da non integrare gli estremi del rischio elettivo, può determinare un concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (così, Cass. n. 1994/2012; Cass. n. 9817/2008; in ambito previdenziale e di regresso, Cass. n. 21563/2018 e Cass. n. 17917/2017) “allorquando l’evento dannoso non possa dirsi frutto dell’incidenza causale decisiva del solo inadempimento datoriale, ma derivi dalla indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro”;
c) così, “i comportamenti concomitanti del lavoratore che pur possano rivestire, dal punto di vista materiale, portata concausale rispetto all’evento finale, degradano a mera occasione del danno, tutte le volte in cui essi siano tenuti a fronte di specifiche direttive, ordini, disposizioni datoriali” (v. Cass. n. 7328/2004; Cass. n. 5024/2002) poiché, se quegli ordini sono osservati e ne consegue l’evento lesivo, la disposizione datoriale assorbe in sé l’intera efficacia causale giuridicamente rilevante;
d) pertanto, non si può parlare di concorso di colpa qualora “sia lo stesso datore di lavoro ad avere integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e contrarie ad ogni regola di prudenza” (Cass. pen. n. 36227/2014; Cass. n. 12538/2019, Cass. n. 24629/2019), ovvero, quando, pur in presenza di un comportamento del lavoratore astrattamente non rispettoso di regole cautelari, la radice causale dell’infortunio si radichi nella mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di forme tipiche o atipiche di prevenzione, individuabili e pretendibili ex ante “la cui ricorrenza avrebbe consentito, nonostante tutto, di impedire con significativa probabilità l’evento”;
e) peraltro, il datore di lavoro è tenuto a proteggere l’incolumità del lavoratore malgrado l’imprudenza e la negligenza di quest’ultimo (v. Cass. n. 27127/2013; Cass. n. 4656/2011), sicché i comportamenti incauti del lavoratore connessi in modo diretto all’inosservanza di specifici doveri informativi (o formativi) datoriali, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, quel comportamento non vi sarebbe stato, non addossano al lavoratore una colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale;
f) la responsabilità datoriale è invece esclusa nell’ipotesi di comportamenti abnormi del lavoratore (riferiti ad azioni intraprese volontariamente e per motivazioni personali estranee alle attività lavorative). Tali condotte, infatti, pur afferendo all’ambito della prestazione, non sono prevenibili né impedibili: v. Cass. n. 8861/2013, che ha escluso la responsabilità datoriale in un’ipotesi in cui il dipendente, dopo aver iniziato le ordinarie mansioni affidategli munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, se li era tolti non appena sfuggito alla sorveglianza del capo officina; analogamente, Cass. n. 6995/2018, relativa ad un infortunio causato dall’inosservanza “non concretamente impedibile, di un divieto scritto ed esplicitato in un cartello posto in modo visibile sul veicolo, nel punto stesso ove il lavoratore era salito per farsi incautamente trasportare”. In senso opposto, v. Cass. n. 16026/2018, che ha escluso il rischio elettivo in un caso in cui il lavoratore aveva violato la direttiva di dare inizio ad una certa attività solo dopo una data ora, “ma in ciò era stato agevolato dal comportamento datoriale di consegna anticipata delle chiavi per l’accesso ai luoghi, ritenuto in contrasto con l’obbligo di porre in essere anche le misura preventive di salvaguardia rispetto a comportamenti anticipatori, seppure anomali o colposi, dei lavoratori”; e Cass. pen. n. 27871/2019, secondo cui “per l’esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente” (in tal senso, v. anche Cass. pen. n. 24923/2017).