Al dipendente pubblico, in stato di comando obbligatorio presso altra Pubblica Amministrazione, la Certificazione Unica riepilogativa di tutti i compensi corrisposti, compresi quelli erogati dai sostituti di imposta secondari, deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta principale.
Nota a AdE Risposta 27 ottobre 2019, n. 428
Marialuisa De Vita
Con la risposta n. 428/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’obbligo di rilascio della Certificazione Unica in relazione ad un dipendente pubblico “comandato” presso altra Amministrazione.
Nel caso di specie, un dipendente pubblico, a tempo pieno e indeterminato di una prima Pubblica Amministrazione, veniva assegnato in posizione di comando obbligatorio presso altre due Pubbliche Amministrazioni, percependo:
– dalla prima (sostituto d’imposta principale) il trattamento fondamentale;
– dalla seconda e dalla terza (sostituti di imposta secondari) il trattamento accessorio.
In presenza di un unico rapporto di lavoro con tre soggetti in posizione datoriale, il primo datore di lavoro si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate chiedendo se fosse tenuto, in qualità di sostituto d’imposta principale, a rilasciare al dipendente pubblico una Certificazione Unica comprensiva anche dei dati comunicati dai due sostituti di imposta secondari.
Nell’argomentare la propria soluzione, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 29, co. 2 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui:
– gli uffici che erogano gli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (nel caso di specie il primo datore di lavoro) devono effettuare entro il 28 febbraio di ciascun anno il conguaglio tra le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti liquidati al lavoratore nel periodo di imposta precedente;
– i soggetti pubblici che erogano compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (nel caso di specie le altre due Pubbliche Amministrazioni alle quali il dipendente è stato assegnato) devono, invece, comunicare ai predetti uffici, ai fini del conguaglio, entro la fine dell’anno e, in ogni caso, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute effettuate.
Posto che in presenza di più sostituti d’imposta pubblici le operazioni di conguaglio sono obbligatorie, l’Agenzia delle Entrate precisa che i sostituti d’imposta secondari non devono rilasciare alcuna Certificazione Unica al percipiente, ma devono procedere all’invio di una Certificazione Unica ordinaria all’Amministrazione finanziaria riportando tutti i dati relativi alle somme erogate al lavoratore e barrando il punto 613 al fine di certificare che le predette informazioni sono state inoltrate al sostituto principale, che ha provveduto a tenerne conto ai fini delle operazioni di conguaglio (cfr. Ris. AdE n. 354/E/2002; Ris. AdE n. 271/E/2008).
Ne deriva che, in presenza di un unico rapporto di lavoro caratterizzato dalla presenza di tre soggetti in posizione datoriale, deve essere rilasciata dal datore di lavoro che eroga il trattamento fondamentale una Certificazione Unica comprensiva non solo degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, ma anche di quelli accessori corrisposti al dipendente pubblico dagli altri datori di lavoro.