Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1887

INPS, Fondo di garanzia, TFR maturato, Accertamento
dell’assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale, Previo
conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro
insolvente

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 12.12.2017, la Corte
d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato
l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, a corrispondere a P.G. il TFR
maturato per il rapporto di lavoro alle dipendenze di In T.P.S. s.r.l..

La Corte, in particolare, ha ritenuto che
l’accertamento dell’assoggettabilità a fallimento di un imprenditore
commerciale potesse essere effettuato, ai fini dell’intervento del Fondo di
garanzia, anche al di fuori della competente sede fallimentare e che, ai fini
dell’obbligo del Fondo di corrispondere il TFR, non fosse in specie necessaria
né la preventiva formazione di un titolo esecutivo nei confronti del datore di
lavoro né il previo esperimento di una qualche procedura esecutiva, da
ritenersi superflui in ragione della sopraggiunta cancellazione della società
dal registro delle imprese senza che risultasse alcuna distribuzione di somme
ai soci.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS
con due motivi. P.G. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 2° e 5° comma, I. n.
297/1982, 1, comma 2°, 15, comma 4° e 22, I. fall., e 1, d.lgs. n. 169/2007, anche in
relazione all’art. 2697 c.c., per avere la
Corte di merito ritenuto che l’accertamento della non assoggettabilità a
fallimento di un imprenditore commerciale potesse essere effettuato, ai fini
dell’intervento del Fondo di garanzia, anche al di fuori della competente sede
fallimentare.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1°-5°, I. n. 297/1982,
anche in relazione all’art. 410 c.p.c., per
avere la Corte territoriale ritenuto possibile l’intervento del Fondo di
garanzia anche in assenza della preventiva formazione di un titolo esecutivo
nei confronti del datore di lavoro e del previo esperimento di una qualche
procedura esecutiva, considerati superflui in ragione della sopraggiunta
cancellazione della società dal registro delle imprese senza che risultasse
alcuna distribuzione di somme ai soci.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Benché questa Corte abbia recentemente affermato che
la verifica da parte del tribunale fallimentare della non assoggettabilità a
fallimento dell’imprenditore, ex art.
15, ult. co., I. fall., costituisca un presupposto necessario, unitamente
alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento
dell’esecuzione forzata, per l’accesso alle prestazioni del Fondo per il
pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all’art. 2, I. n. 297/1982 (Cass.
nn. 21734 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 3667 del 2019), reputa il
Collegio che l’anzidetto orientamento non possa essere condiviso in ragione del
principio generale desumibile dalla previsione di cui all’art. 34 c.p.c., secondo cui il giudice adito
procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla
risoluzione della controversia pendente innanzi a sé, salvo che, «per legge o
per esplicita domanda di una delle parti», sia necessario «decidere con
efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla
competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore»,
nel qual caso «rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un
termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui».

Va premesso, al riguardo, che questa Corte ha ormai
consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal
Fondo di garanzia gestito dall’INPS hanno natura previdenziale e non
retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n.
25016 del 2017): si tratta infatti di obbligazioni affatto autonome
rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell’ambito di un
rapporto assicurativo contributivo- previdenziale, ancorché nella loro misura
coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di
cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un
fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi
nell’ambito del rapporto di lavoro.

Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento
del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al
lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella
cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti
dall’art. 2, I. n. 297/1982,
che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore
mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e,
dall’altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni
della legge fallimentare, il previo esperimento dell’esecuzione forzata per la
realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale,
delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°).

Con riguardo a tale ultima fattispecie, che è quella
che rileva ai fini del presente giudizio, questa Corte ha precisato che
l’espressione «non soggetto alle disposizioni del R.D.
16 marzo 1942, n. 267», di cui all’art. 2, comma 5°, cit., va
interpretata nel senso che l’azione nei confronti del Fondo di garanzia deve
trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a
fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non
sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché,
in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive
(cfr. fra le più recenti, Cass. n. 24767 del 2017), tra le quali rilevano
adesso quelle di cui all’art. 1,
comma 2°, I. fall., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 169/2007.

Ciò premesso, è evidente che, rispetto alla domanda
giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di
garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle
procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso
logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con
efficacia di giudicato; di più, è una questione che nessuna delle parti del
processo potrebbe validamente chiedere che sia decisa con efficacia di
giudicato, dal momento che, svolgendosi la controversia previdenziale tra il
lavoratore assicurato e l’ente previdenziale chiamato al pagamento ed essendo
il datore di lavoro terzo estraneo a tale vicenda, l’accertamento che in essa
dovesse essere compiuto circa la sua non assoggettabilità a fallimento non
potrebbe mai far stato nei suoi confronti, in considerazione dei limiti
soggettivi del giudicato stesso.

Non induce a diverse conclusioni l’argomentazione di
Cass. n. 21734 del 2018, cit., che, al fine di affermare il necessario previo
adito del giudice fallimentare, valorizza la circostanza che determinate
situazioni che in concreto legittimerebbero l’esclusione della procedura
concorsuale (quali, nel caso ivi deciso, «una soglia di rilevanza
dell’insolvenza riferita all’indebitamento complessivo dell’impresa e non alla
posizione del creditore istante per il fallimento») possono essere accertate
soltanto in sede fallimentare, cioè con il concorso degli altri creditori:
questo è piuttosto un problema di prova, nel senso che, ad es., non si potrebbe
ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore
commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore
assicurato che chieda l’intervento del Fondo, di un credito di importo
inferiore alla soglia definita dall’art. 15, ult. co., I. fall.; in
questo senso, anzi, va senz’altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che
adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del
proprio datore di lavoro chieda l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur
sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato
luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non
assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa
predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente
assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda.

Nel caso di specie, tuttavia, l’INPS non ha
contestato la bontà dell’accertamento eseguito dal giudice di merito circa la
non ricorrenza in concreto delle condizioni per l’assoggettabilità a fallimento
della datrice di lavoro dell’odierna controricorrente, ma ha censurato che a
tale accertamento avesse proceduto il giudice adito, piuttosto che il tribunale
fallimentare: e in tali termini, come anzidetto, la censura è infondata e va
senz’altro rigettata.

E’ fondato, viceversa, il secondo motivo.

Come premesso in fatto, la Corte territoriale ha
ritenuto sul punto l’inutilità del previo esperimento di una qualsiasi
procedura esecutiva (e, prima ancora, ancorché implicitamente, l’inutilità che
l’odierna contro ricorrente si munisse di un titolo esecutivo nei confronti
della propria datrice di lavoro) sul presupposto che «la società, a brevissima
distanza dalla cessazione del rapporto di lavoro, è stata – in data 14/11/2012
– cancellata dal registro delle imprese senza che risulti la distribuzione di somme
ai soci e senza che risulti nel breve arco di tempo dalla fine del rapporto di
lavoro (30/5/2012) e detta cancellazione la concreta possibilità da parte della
lavoratrice di intraprendere procedure esecutive ragionevolmente non aleatorie
né infruttuose» (così la sentenza impugnata, pag. 7); di conseguenza, dato atto
dell’«inutile esperimento del tentativo di conciliazione» nei confronti della
datrice di lavoro (ibid.) e della mancata contestazione da parte dell’INPS
dell’an e del quantum del credito per TFR, ha condannato l’Istituto al
pagamento della corrispondente prestazione previdenziale.

Sennonché, indipendentemente dalla questione,
logicamente successiva, della necessità o meno dell’esperimento di una
procedura esecutiva (circa la quale valga comunque qui richiamare il principio
di diritto statuito da Cass. n. 17593 del 2016
e succ. conf.), va rimarcato che nel sistema delineato dall’art. 2, I. n. 297/1982, il previo
conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro
insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche
logicamente necessario, giacché l’accertamento giurisdizionale della misura del
TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua
consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di
lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura
stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente
previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo
nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto
di lavoro. Proprio per ciò, nessun rilievo può avere in casi del genere
un’eventuale non contestazione da parte dell’INPS dell’an e del quantum del TFR
dovuto al lavoratore, non esistendo in generale alcun onere di contestazione di
fatti che siano ignoti alla parte (così, da ult., Cass. n. 87 del 2019).

Si aggiunga che contrari argomenti non possono
trarsi da Cass. nn. 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, che pure si
menzionano nella sentenza impugnata a sostegno della tesi qui oggetto di
censura: ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle loro
peculiarità, è la necessità del preventivo esperimento di un’azione esecutiva
di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il
lavoratore assicurato si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del
proprio datore di lavoro.

Pertanto, non essendosi la Corte di merito
uniformata al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata
e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1887
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