Il differimento dell’età pensionabile legato alle aspettative di vita si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
Nota a Cass. 27 novembre 2019, n. 31001
Fabio Iacobone
L’adeguamento all’incremento della speranza di vita si applica a ogni tipo di accesso alla pensione ancorato al raggiungimento di una determinata età anagrafica, ivi comprese le pensioni di vecchiaia anticipate per invalidità.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (27 novembre 2019, n. 31001, difforme da App. Cagliari 24 marzo 2017, n. 57), la quale ripercorre la normativa in materia, precisando che l’età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico è stata adeguata (a decorrere dal 1 gennaio 2015, ex art. 22 ter, co.2, D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009) all’incremento della speranza di vita (come accertato dall’Istituto nazionale di statistica e validato dall’Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente) e che, successivamente, il quinquennio previsto per la periodica verifica degli incrementi della speranza di vita è stato oggetto di modifica, dapprima con il D.L. n. 78/2010, art. 12, co. 12-bis, (conv. in L. n. 122/2010), il quale ha previsto che esso dovesse avvenire con cadenza triennale e, poi, dal D.L. n. 201/2011, art. 24, co. 13, (conv. in L. n. 214/2011) che ha disposto che esso debba avvenire con cadenza biennale; conseguentemente, il Decreto 6 dicembre 2011, art. 1, co. 1, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al D.L. n. 78/2010, art. 12, co. 12-bis e 12-quater, venissero incrementati di tre mesi.
La citata normativa, rileva la Corte, si riferisce testualmente ai “requisiti di età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico italiano”. Il che evidenzia l’intenzione del legislatore di dettare una disciplina “valevole per tutti i casi in cui il conseguimento di una pensione a carico del sistema di previdenza pubblica è ancorato al raggiungimento di una qualche età anagrafica”.
Pertanto, tutte le provvidenze pensionistiche conseguibili al raggiungimento di una certa soglia d’età sono assoggettate alla revisione periodica di tale soglia in dipendenza dell’incremento della speranza di vita.
In particolare, il richiamato D.L. n. 78/2010, art. 12, co. 12-quater, generalizza il meccanismo di adeguamento dell’età anagrafica all’incremento della speranza di vita per tutti i regimi e gestioni pensionistiche che possiedano requisiti diversi da quelli vigenti nell’a.g.o., prevedendo che l’adeguamento dei requisiti si applica anche “agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria…”, con l’unica eccezione dei “lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età”.
Tale adeguamento riguarda, dunque, anche i requisiti anagrafici dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a causa d’invalidità, poiché quest’ultima non è altro che una “anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (così, Cass. n. 24363/2019 e Cass. n. 11750/2015).
Lo stato d’invalidità, infatti, pur costituendo solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.LGS. n. 503/1992, “non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla L. n. 222 del 1984” (v. Cass. n. 11750/2015, cit.).
In sintesi, quindi, alle conseguenze dello stato d’invalidità si applica la generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui al citato D.L. n. 78/2009, art. 22-ter, co. 2.