Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2020, n. 2014

Licenziamenti, Illegittimità, Cessazione dell’appalto, lmpresa subentrante, Costituzione di un rapporto
lavorativo ex novo, Obbligo di repechage

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 1529 del 17.3.2017 la Corte di
appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha
dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati dalla società P.I.
soc.coop.sociale a T.D., A.D. e A.C. con decorrenza dal 31.1.2015.

2. La Corte romana riteneva che, se pur in caso di
cessazione dell’appalto il contratto collettivo applicato in azienda (c.c.n.l.
cooperative del settore socio sanitario) prevedesse un sistema di procedure
idonee a garantire la costituzione di un rapporto lavorativo ex novo con
l’impresa subentrante, detta tutela non poteva escludere quella prestata al
lavoratore dalla legge in caso di recesso del datore di lavoro, con particolare
riguardo al mancato adempimento dell’obbligo di repechage e alla conseguente
illegittimità del licenziamento.

3. Avverso detta decisione la società cooperativa
propone ricorso affidandolo a due motivi. Le lavoratrici sono rimaste intimate.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con i due motivi di ricorso la società denuncia,
ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ.,
la violazione della legge n. 604 del 1966 dell’art. 18 della legge n. 300 del
1970 nonché delle norme collettive che disciplinano il c.d. cambio appalto
(art. 37 del c.c.n.l.
lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario)
avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere conservata, a favore delle
lavoratrici, la tutela inerente l’illegittimo licenziamento anche nelle ipotesi
di cambio appalto e di assunzione del lavoratore presso l’impresa subentrante.
In particolare rileva la diversità e contrapposizione tra la disciplina del
licenziamento individuale e la situazione in cui si assicuri la continuità
lavorativa a seguito del cambio appalto.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

Correttamente la sentenza impugnata ha richiamato il
principio già statuito da questa Corte secondo cui “Ove il contratto collettivo
preveda, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i
dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli
stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa
subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con
l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di
un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si
aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore
di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge
all’esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del
lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il
riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta
effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé,
rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso, dovendosi escludere che si
possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o
l’acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea
o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché
implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto
risolutivo” (Cass.n. 12613 del 2007

).

Al suddetto principio è
stata data continuità con recenti decisioni.

E’ stato, invero,
sottolineato che “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione
di un nuovo rapporto con la società subentrante nell’appalto di servizi non
implica, di per sé, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso, dovendosi
escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il
licenziamento o l’acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova
occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in
maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di
accettare l’atto risolutivo. Tale principio conserva validità nel caso in
esame, neppure risultando circostanze fattuali ulteriori e significative nel
senso voluto dalla società” (Cass. n. 22121 del
2016
).

Inoltre, è stata chiarita
la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso
dell’originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di
lavoro con l’impresa subentrante. “La garanzia del passaggio dal datore
originario all’impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad
assicurare la stabilità e continuità dell’occupazione, ma lascia distinti i
rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l’impresa
subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai
escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe
invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali
differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali”  (Cass. n. 29922 del 2018).

Anche nelle ipotesi del
passaggio da un appalto all’altro l’originario datore di lavoro, sarà tenuto a
dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l’impossibilità di
reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.

Questa Corte ha, altresì,
rilevato che le recenti modifiche legislative apportate in materia di subentro
di un nuovo appaltatore (art. 30 della legge n. 122 del 2016,
sostitutiva dell’art. 29 d.lgs n. 276 del 2003),
confermano la diversità dei rapporti lavorativi instaurati all’esito del
passaggio del lavoratore da un appalto all’altro e lasciano inalterate le
obbligazioni sorte nei singoli rapporti nella misura in cui escludono – in
presenza di elementi di discontinuità tra le due imprese – la configurabilità
di un trasferimento d’azienda o di parte di azienda.

3. In
conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese in assenza delle
controparti.

4. Sussistono
i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
(legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

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