Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2020, n. 2013
Inail, Rapporti di collaborazione, Domanda accertamento
della non assoggettabilità all’assicurazione obbligatoria dell’attività
parasubordinata e part time, Rigetto, Infortunio in itinere, Copertura
assicurativa
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n.
1/2014, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza di
primo grado resa nei confronti dell’Università degli Studi di Firenze, ha
rigettato la domanda di accertamento della non assoggettabilità
all’assicurazione obbligatoria ex d.lgs. n. 38 del
2000 e t.u. n. 1124 del 1965 dell’attività
parasubordinata e part time svolta da numerosi studenti che avevano
intrattenuto con l’Università rapporti di collaborazione ex art. 13 I. n. 390 del 1991 nel
periodo gennaio 2003 – giugno 2007.
2. L’Università di Firenze, in relazione alla espressa
pretesa dell’INAIL derivata da attività ispettiva seguita ad infortunio in
itinere occorso ad una studentessa, aveva sostenuto la tesi secondo la quale l’art. 13 I. n. 390 del 1991, nel
consentire agli Atenei di disciplinare forme di collaborazione con gli studenti
aventi ad oggetto attività connesse ai servizi resi, retribuite ma con certe
esclusioni e con obbligo per le Università di provvedere alla copertura
assicurativa contro gli infortuni, esaurisce la disciplina di questo speciale
rapporto collaborativo e, dunque, la sottrae per specialità alla regola
generale dell’obbligo di corrispondere il premio assicurativo.
3. La Corte d’appello ha rilevato che l’obbligo
assicurativo generale relativo alle attività di lavoro parasubordinato,
insussistente al momento di entrata in vigore della legge
n. 390 del 1991, è stato introdotto dal d.lgs
n. 38 del 2000 all’art. 5,
e da ciò deriva che la previsione della legge n.
390 del 1991 (di assicurare l’attività in forma diversa) è stata superata
dalla estensione dell’operatività dell’obbligo assicurativo presso l’Inail a
tutte le ipotesi di lavoro parasubordinato.
4. Neppure, ad avviso della Corte territoriale, può
ravvisarsi un rapporto di specialità tra le due norme sopra citate perché gli
aspetti peculiari del tipo di rapporto collaborativo in esame (causa mista di
agevolazione del percorso universitario per i più meritevoli e prestazione
resa, che si risolve nelle sole modalità di reclutamento che privilegiano il
merito e la soglia di reddito) non sono sufficienti a fondare un tipo speciale
rispetto allo schema generale della parasubordinazione.
5. Allo stesso modo la esclusione di obblighi
tributari in favore dello studente, configura solo un vantaggio fiscale
discrezionalmente riconosciuto dalla legge e non impedisce l’accertamento
giudiziale della sussistenza della parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c., ancora ammessa nella
organizzazione della pubblica amministrazione. La Corte territoriale ha,
quindi, ritenuto integrato anche il requisito oggettivo dell’obbligo assicurativo
in ragione della accertata utilizzazione da parte degli studenti di computers,
con diffuso rischio ambientale di natura elettrica.
6. Avverso tale sentenza ricorre l’Università degli
Studi di Firenze, che nelle more del giudizio ha depositato atto di costituzione
di nuovo difensore per rinunzia del precedente, con tre motivi.
7. Resiste l’Inail con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.5), c.p.c., si deduce
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per aver
contraddittoriamente argomentato, dopo aver annunciata l’analisi della
specialità della <norma> sulla specialità della < fattispecie
concretai In sostanza, la ricorrente coglie un vizio motivazionale
nell’argomentazione utilizzata dalla sentenza impugnata che, pur dando atto che
il rapporto di collaborazione degli studenti ex art. 13 I. n. 390 del 1991
presenta caratteri di specialità, non ha riconosciuto la medesima relazione di
specialità tra tale disciplina normativa e quella imposta dall’art. 5 d. Igs. n. 38 del 2000.
2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., si denuncia
violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 38
del 2000 in luogo della normativa speciale di cui alla legge n. 390 del 1991 in merito alle
collaborazioni studentesche, nonché violazione dell’art.
12 delle disp. prel. al cod.civ. e dell’art. 15
c.p. in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva proceduto al
confronto tra le due fattispecie astratte al fine di verificare la sussistenza
di un rapporto di specialità tra le stesse, sì da giungere alla conclusione che
la legge successiva generale non può derogare alla legge speciale.
3. Con il terzo motivo si denuncia l’insufficiente
motivazione in ordine al profilo della mancanza di specificazione delle ragioni
per le quali si deve ritenere obbligatoria l’assicurazione vigente presso
l’Inail per gli studenti collaboratori, con consequenziale violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 38 del 2000. In
particolare, la ricorrente deduce che dall’art. 5 citato si evince solo un
generico obbligo di assicurazione dei lavoratori parasubordinati ma ciò non
spiega perché gli studenti collaboratori (regolarmente assicurati presso altra
assicurazione) avrebbero dovuto assicurarsi obbligatoriamente presso l’INAIL.
4. Il primo motivo è inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale
testo modificato dall’art. 2 del
d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per
cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa
circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente
questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,
estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397 del
2019). E’ proprio tale tipo di censura che il motivo intende attribuire alla
sentenza impugnata, posto che non viene indicato alcun fatto storico decisivo e
dibattuto le parti che sarebbe stato omesso, ma si denuncia un percorso logico
ritenuto contraddittorio.
5. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.
Quest’ultimo va epurato dal profilo relativo alla insufficiente motivazione,
che è inammissibile dal momento che ai sensi del dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.
83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134
la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di
legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta
da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni
od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure
perplessi od obiettivamente incomprensibili. La sentenza impugnata non soffre
di tali vizi e la questione esaminata ha rilievo esclusivamente giuridico.
6. In sostanza, si tratta di appurare se con la
introduzione dell’art. 5 d.lgs. n.
38 del 2000 sia stato modificato il regime di legge previsto per coprire il
rischio, derivante dall’attività di collaborazione resa con mezzi elettrici e
computers, cui gli studenti collaboratori sono esposti e che l’art. 13, secondo comma, della legge n. 390 del
1991 (oggi abrogato ex d.lgs. n. 68 del 2012)
aveva regolato con la previsione dell’obbligo imposto alla Università di
stipulare, per la copertura del rischio infortuni, polizze assicurative
private.
7. Ad avviso della sentenza impugnata, l’estensione
dell’obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati ha in concreto
assorbito la vecchia previsione, anche se il rapporto degli studenti
collaboratori mostra caratteri specifici. L’Università di Firenze critica tale
argomento, ritenendo che si debba applicare il criterio interpretativo della
specialità della norma precedente che, quindi, in base al principio generale
espresso dall’art. 15 c.p. ma valevole
nell’intero ordinamento, non può essere derogata dalla successiva norma
generale.
8. La questione controversa pone la necessità di
confrontare i testi delle due disposizioni al fine di coglierne innanzitutto
l’effettiva reciproca incompatibilità e, quindi, di individuare il criterio
risolutore del conflitto tra le disposizioni interessate.
9. L’art.
13, comma 2, I. n. 390 del 1991, ratione temporis applicabile, prevede(va)
che <2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui
al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall’imposta locale sui redditi e
da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in
alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla
copertura assicurativa contro gli infortuni>.
10. L’art.
5 d.lgs. n. 38 del 2000, intitolato <Assicurazione dei lavoratori
parasubordinati> prevede <1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i
lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste
dall’articolo 1 del testo unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si
avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente
condotti, 2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti
gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio
assicurativo e’ ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di
due terzi a carico del committente […].
11. Il confronto restituisce una valutazione di
incompatibilità dell’applicazione di entrambe le disposizioni alla fattispecie
della collaborazione degli studenti universitari sopra descritta, posto che la
previsione dell’obbligo di stipulare polizze private a copertura del rischio da
infortunio non può che porsi in termini alternativi rispetto all’obbligo di
assicurare il medesimo rischio presso l’assicurazione obbligatoria gestita
dall’Inail. In altri termini il principio ispiratore di entrambe le discipline
assicurative è il medesimo ma la regolamentazione è differente.
12. Una volta verificata l’effettiva incompatibilità
applicativa delle due disposizioni per effetto della successione di leggi, va
affermato che il criterio primario di risoluzione di tale tipo di contrasto tra
disposizioni derivate da due fonti primarie è quello cronologico, fissato in
via generale dall’art. 15 delle preleggi;
secondo tale criterio, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già
regolata dalla legge anteriore.
13. Si è correttamente osservato che l’ordinamento
ha affidato all’interprete il compito di verificare l’effettiva realizzazione
di un effetto abrogativo tacito ed in proposito questa Corte di cassazione ha
elaborato il principio, che qui va riaffermato, secondo il quale
l’incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che
realizza una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando
tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile
la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della
nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra
(Cass. n. 1429 del 2002; n. 10053 del 2002).
14. Inoltre, si è pure chiarito (Cass. n. 4420 del
1995) che il principio “lex posterior generalis non derogai priori
speciali” – che si giustifica per la migliore e più adeguata aderenza
della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto
della sua previsione – non può valere, e deve quindi cedere alla regola
dell’applicazione della legge successiva, allorquando dalla lettera e dal
contenuto di detta legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale
anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da
rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e
quella generale successiva.
15. Nel caso di specie, l’intento del legislatore del
2000, mantenuta comunque una logica selettiva e non universale di copertura
assicurativa, fatto palese dalla lettura delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 38 del
2000 sull’allargamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente
all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, è stato quello di procedere ad
una ulteriore espansione dei soggetti tutelati anche per rispondere all’invito
proveniente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che già aveva
sollecitato il legislatore ordinario a superare il sistema rigido di
indicazione di singole categorie di soggetti (Corte Cost. n. 310 del 6/15
luglio 1994).
16. Da tali elementi intrinseci alla ratio legis si
evince con chiarezza che, quanto alla disciplina dell’obbligo di assicurazione
per il caso di infortunio e malattia che è attribuito dall’ordinamento
all’INAIL, la specifica previsione contenuta nell’ art. 13, comma 2, I. n. 390 del 1991
di assicurare l’evento con le forme assicurative private, ha cessato di operare
con l’entrata in vigore dell’art. 5
d.lgs. n. 38 del 2000.
17. Non avrebbe, infatti, alcuna plausibile ragion
d’essere – sussistendo il medesimo rischio oggettivo – la sottrazione di tale
forma di collaborazione coordinata e continuativa intercorrente con
l’Università, dalla generale fattispecie assicurativa obbligatoria prevista per
le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili alla nozione di
parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c.,
esistente all’epoca dei fatti di causa (antecedentemente alla introduzione
delle collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015).
18. Tale interpretazione, conforme alle indicazioni
della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata che pretende
l’applicazione della regola che a parità di rischio debba corrispondere parità
di tutela indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al
quale il lavoro è prestato (cfr. Corte Cost. n. 476
del 1987; Corte Cost. n. 332 del 1992), non
è contraddetta dal rinvio operato dall’art. 5 d.lgs. n. 38 del 2000 ai
lavoratori parasubordinati di cui all’art.
49, comma 2, lettera a) [nel testo vigente sino al 31 dicembre 2000], del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
19. Il rinvio
alla norma tributaria, infatti, non assume il rilievo di presupposto
applicativo dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL ma solo di fattore
descrittivo della platea dei lavoratori parasubordinati a cui la tutela
assicurativa è estesa dalla nuova legge e, dunque, non si pone in
contraddizione con la previsione della esenzione fiscale sui redditi erogati
dall’università che l’art. 13 I.
n. 390 del 1991 prevedeva prima della sua abrogazione.
20. Il rinvio del d.lgs.
n. 38 cit. è chiaramente finalizzato unicamente ad indicare, in modo forse
non del tutto appropriato data la finalità dell’intervento normativo,
l’estensione dell’obbligo all’intera categoria dei soggetti che traggono
redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore
di altri.
21. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese
del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6000,00
per compensi, oltre ad Euro 200,00 esborsi, spese forfetarie nella misura del
15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.