Ai fini degli obblighi di sicurezza rileva il datore di lavoro effettivo
Nota a Cass. 8 gennaio 2020, n. 229
Daniele Magris
“In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto”.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (8 gennaio 2020, n. 229), che, conformemente al giudizio di merito, sottolinea come la qualifica di datore di lavoro si radichi non già in una veste meramente formale, bensì nell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ciò, per evitare che il titolare del rapporto di lavoro si sottragga al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni unicamente perché l’esercizio dell’attività di lavoro non è organizzata in forma societaria o di impresa formalmente strutturata (v. anche Cass. n. 50037/2017 e Cass. n. 22606/2017).
Il rilevo dell’effettività è ben presente al legislatore (art. 2, co. 1, lett. b, D.LGS. n. 81 del 2008), secondo cui per “datore di lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.