Qualora un avvocato faccia valere nei confronti della Cassa Forense il diritto al rimborso dei contributi, dapprima non riconosciuto o esercitato, è necessaria la previa domanda in via amministrativa.

Nota a Cass. 25 novembre 2019, n. 30670

Giuseppe Catanzaro

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha “la facoltà di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata”  … e “sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci” (v. L. n. 319/1975, art. 3, u. c,. come mod. dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).

Lo afferma la Corte di Cassazione (25 novembre 2019, n. 30670, parzialmente difforme da App. Milano n. 1220/2011), la quale interpreta la previsione contenuta nel citato ultimo comma, L. n. 576/1980 cit. nel senso che per tutte le domande di restituzione di contributi indebitamente versati alla Cassa, sia che si tratti di annualità che di intera posizione previdenziale annullata, si richiede la previa domanda amministrativa “ogni qual volta sia fatto valere verso l’ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l’antecedente valutazione amministrativa della pretesa”.

La mancanza della domanda amministrativa determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. nn. 11438/2017 e 17395/2016).

Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza (v. Cass. S.U. n. 7269/1994, relativa ad una domanda di restituzione di contributi proposta contro l’INPS; Cass. n. 2760/2019, riguardante gli accessori del credito previdenziale o assistenziale; Cass. n. 30283/2018, in relazione alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ex L. n. 257/1992 e Cass. n. 2063/2014, concernente il Fondo Volo gestito dall’INPS).

In particolare i giudici ribadiscono che la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario rispetto ad ogni diritto previdenziale inerente sia a posizioni contributive che a prestazioni vere e proprie.

La domanda non è invece necessaria qualora la legge disponga esplicitamente in senso contrario e cioè: a) nei casi di procedimento da avanzare ex officio; b) “in quelli in cui l’azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell’ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito)”; c) “nelle ulteriori ipotesi in cui sull’an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes” (Cass. n. 30283/2018, cit.).

Domanda di restituzione di contributi alla Cassa Forense
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