I membri di studi professionali associati non sono soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali.
Nota a Cass. 21 novembre 2019, n. 30428
Francesco Belmonte
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali non sussiste l’obbligo assicurativo per i componenti di studi professionali associati, “in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9, D.P.R. n. 1124/1965) ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali.”
In tale linea si è pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. 21 novembre 2019, n. 30428), la quale – conformemente alle statuizioni della Corte di Appello di Milano n. 1457/2016 ed in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia (v. Cass. n. 15971/2017) – ha dichiarato che gli architetti associati non sono tenuti all’obbligo assicurativo INAIL, diversamente da quanto sostenuto dall’Ente previdenziale per il quale, invece, un simile obbligo discende dall’assimilazione della concreta situazione organizzativa dello studio professionale a quella dei soci lavoratori delle società semplici, tenuti all’obbligo in parola in base al disposto dell’art. 4, co. 1, n. 7, D.P.R. cit.
In particolare, per l’INAIL una simile esclusione denota un’interpretazione “sostanzialmente abrogativa” del disposto in argomento “che prevede vadano assicurati anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto e comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestano opera manuale oppure non manuale”.
Tuttavia, come correttamente rilevato dai giudici di merito, dal quadro normativo di riferimento (art. 4, co. 1, nn. 1, 2, 7; art. 9, co. 1 e 2, D.P.R. cit.) si evince che “il libero professionista nello svolgimento di un’attività non manuale è soggetto all’assicurazione obbligatoria solo se svolga la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui”.
Tali condizioni, per giudici milanesi, non ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto non è emerso che i tre architetti (componenti lo studio associato) “svolgano attività manuale, che si trovino in posizione di lavoro subordinato o svolgano la propria attività sotto la direzione altrui”.
La Cassazione, investita della questione, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Milano, avvalendosi, tra l’altro, della giurisprudenza costituzionale in argomento ed in particolare dell’ordinanza n. 25/2016 con cui il Giudice delle Leggi, sull’assunto che “non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele”, ha recentemente confermato l’assenza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.
La Corte Costituzionale, in particolare, ha rilevato come “a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l’accordo degli associati prefigura (art. 36 c.c.), e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell’autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela”.
Al contrario, la carenza di copertura assicurativa legittima un intervento dei Giudici costituzionali solo “laddove si realizzi una palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. che non può essere derogato”. [v. l’estensione ai ballerini e tersicorei (Corte Cost n. 55/1981) e ai lavoratori addetti, in rapporto diretto con il pubblico, a servizi di cassa presso imprese con dipendenti soggetti all’obbligo assicurativo (Corte Cost. n. 114/1977)].
Inoltre, la Corte, riconoscendo il carattere esemplificativo dell’elencazione delle figure impiegatizie contenuto nell’art. 4, D.P.R. cit. (Corte Cost. n. 262/1976), ha affermato, altresì, il generale principio che subordina l’applicazione della tutela assicurativa all’«“esposizione al rischio” “in ragione del quale, a parità di condizioni, deve corrispondere un analogo livello di applicazione della tutela assicurativa.» (Corte Cost. n. 171/2002)
Tuttavia, “l’estensione della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti esposti ad un rischio protetto non è condizionata dalla qualificazione giuridica del sottostante rapporto di lavoro.” Per tale ragione, il Giudice delle Leggi ha riconosciuto la tutela antinfortunistica ad alcuni lavoratori non legati da vincolo di subordinazione, come gli associati in partecipazione e i familiari del datore di lavoro, e in “favore di coloro che non risultino alle dipendenze del soggetto responsabile dell’attività protetta, come avviene nel caso di chi esercita la vigilanza sul corretto svolgimento di un’ attività svolta da altri.” (v. Corte Cost. n. 310/1994, Corte Cost. n. 332/1992, Corte Cost. n. 98/1990).
Dunque, per la Corte, devono ritenersi persistenti, all’interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle “attività protette” che alle “persone assicurate”.
Ciò ha consentito, ad esempio, di ritenere legittima la mancata estensione dell’assicurazione obbligatoria nei confronti dei commercianti e dei soci delle cooperative agricole di lavoro (v. Corte Cost. n. 158/1987 e Corte Cost. n. 221/1985).
Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore la scelta in ordine alle categorie di lavoratori autonomi cui estendere la disciplina di tutela riservata ai prestatori di lavoro subordinati (v. Corte Cost. n. 310/1994) e ciò “per la maggiore gravità del pregiudizio economico subito da tali soggetti a causa dell’infortunio e nella opportunità di evitare che il beneficiario della tutela coincida con il responsabile del rischio tutelato.”
Normativa di riferimento
Art. 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
“Sono compresi nell’assicurazione (n.d.r. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) [1];
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all’art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l’ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all’ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto [2] [3] [4] [5] [6] .
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all’impresa familiare indicati nell’art. 230-bis c.c. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nelle parti in cui non prevede le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all’estero alle dipendenze di impresa italiana.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1988, n. 880, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nelle parti in cui non prevede l’assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all’estero.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1992, n. 332, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza del 10 maggio 2002, n. 171, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall’art. 1 del presente testo unico.
[6] A norma dell’ articolo 12 bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38 , il presente articolo si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.