Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382

Pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs
503/1992, Requisiti contributivi e sanitari, c.d. Finestre mobili

Rilevato che

 

la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n.
274/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la
quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario,
era stata accolta, con effetto dall’1/8/2013, la domanda di A.D., diretta
all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992; essendo stata verificata la
sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità
alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex articolo 12, di cui all’articolo 12 del decreto-legge n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

A fondamento della pronuncia la Corte osservava che
il sistema delle finestre introdotto dalla normativa (di cui all’articolo 12 del decreto-legge n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010),
non si potesse riferire – per motivi letterali e logici – alla categoria dei
lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata;
e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione
di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo
evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono
conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura
non inferiore all’80%.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’Inps con un motivo, illustrato da memoria; R., E. e O.D., eredi
aventi causa di A.D., sono rimasti intimati.

E stata comunicata alle parti la
proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio

 

Ritenuto che

 

con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la
violazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.), posto che, ad avviso
dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi
per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia; e si riferiva,
pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65
anni se uomini, dato che – come si ricava dal dato testuale – la regola
introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che
maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento,
compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.

2. – Il ricorso è fondato, in conformità
all’orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione
dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui all’articolo 12 del decreto-legge n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010)
alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs.
503/1992.

Sul punto questa Corte si è pronunciata
affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass.
nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018,
29191/2018) perché, la disposizione dell’art. 12, comma 1 – per motivi
letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l’ambito soggettivo
di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e
dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.

3. – Si tratta, per quanto qui interessa, non solo
dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al
pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato”, secondo la lettura riduttiva che è stata
accolta dai giudici di merito, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico
impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli
altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle
età previste dagli specifici ordinamenti”. E sbagliato perciò sostenere
che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle
finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse
rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti
negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già
impiegato in termini simili ed in via generale dall’art. 1 comma 5 della legge 247/2007).

4. – Va pure considerato che nessun argomento
contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa
successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L.
n. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011)
che ha eliminato (art. 24, comma
5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e
la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del d.l. n.78 del 2010
esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi
da 6 a 11 – assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al
passato per l’accesso al pensionamento – tra i quali non rientrano però i
pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i
quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per
l’accesso a pensione.

Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa
che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il
pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto
legislativo n. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina
sulle finestre di cui all’art. 12
d.l. 78/2010 cit.

5. – La stessa considerazione vale pertanto anche su
quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS
n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti affermato che “nulla è
modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi
in misura non inferiore all’80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega
avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della
decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i
lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per
l’accesso alla pensione di vecchiaia; ciò comporta che anche dopo la legge
Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide,
rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza
della pensione.

6. – Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del
Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale
tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente
ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del
sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte che, come già detto,
non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte
con l’art. 1, comma 8 del
decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora
consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione
dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole
rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso
slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non
comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di
attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato
invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare; ed anche
accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di
totale o parziale incapacità lavorativa.

7. – Le stesse considerazioni di rilievo
costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla
c.d. legge Fornero n. 214/2011, dovendosi
escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia
pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non
invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre,
come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell’accesso a
pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque
favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge Fornero
cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono
esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l’accesso
anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall’art. 1, comma 8 d. lgs 503/1992.

8. – Il ricorso va dunque accolto, la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al giudice indicato in
dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di
proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali di cui all’art 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: