Un co.co.co. italiano residente all’estero che presti la propria opera in favore di un datore di lavoro italiano sarà tassato solo all’estero.
Nota a AdE Risposta n. 271/2019
Stefano Quaranta
È di particolare interesse la questione trattata dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 271/2019, resa a seguito di una richiesta di interpello formulata da una cittadina italiana residente in Danimarca.
L’istante, in particolare, svolgeva in Danimarca attività di co.co.co. per una S.p.A. italiana e, per ciò, i suoi compensi erano stati sottoposti a tassazione anche dal Fisco italiano con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 23, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e 24 comma 1-ter, del D.P.R. n. 600/1972.
Gli stessi compensi erano assoggettati a tassazione anche da parte del Fisco danese, essendo la contribuente istante, come detto, fiscalmente residente in Danimarca.
La contribuente interrogava l’Agenzia delle Entrate Italiana prospettando la tesi della non imponibilità dei suoi redditi in entrambi gli Stati, ma in uno soltanto.
Orbene, la soluzione fornita dall’Agenzia accoglie la prospettazione della contribuente in quanto ritiene il reddito in questione tassabile solo nel Paese di residenza della stessa (Danimarca), e ciò in quanto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti da un soggetto residente all’estero (lavoratore) in favore di un soggetto residente in Italia (datore di lavoro) sono tassabili in Italia (in base all’art. 23, comma 2, lett. b), del TUIR) se corrisposti da un datore di lavoro italiani, fino a che una convenzione contro le doppie imposizioni non disponga altrimenti.
Nel caso in questione, trova, invece, applicazione proprio la convenzione stipulata tra Danimarca e Italia in materia di doppie imposizioni (che prevale sul citato art 23). L’art. 15 di tale Convenzione (conformemente al Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni) dispone che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente”.
I redditi derivanti dalle attività di lavoro dipendente sono, dunque, tassati, di regola, nello Stato di residenza del contribuente, a meno che le stesse attività non siano svolte nell’altro Stato contraente (e salva anche una serie di eccezioni contemplato al paragrafo 2 dello stesso articolo che qui non rilevano).
Nel caso di specie, essendo l’istante residente in Danimarca e, svolgendo in questo Stato la propria attività, essa è soggetta alla tassazione solo nello Stato di residenza (Danimarca), a prescindere dal fatto che la propria prestazione professionale sia eseguita in favore di una società fiscalmente residente in Italia.