Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2020, n. 2526

Rapporto di lavoro subordinato continuativo, CCNL
Comunicazioni, Differenze di retribuzione, Omesso versamento della
contribuzione, Serie di contratti “definiti di collaborazione autonoma”

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Roma, con decisione
pubblicata il 2 ottobre 2015, in seguito a cassazione con rinvio disposta da
questa Corte con sentenza n. 21359 del 2013, ha dichiarato, in riforma della
pronuncia di primo grado, “che tra A.A. e la società A. Spa è intercorso
un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal 23.2.98 al 30.6.04 e che
detto rapporto è proseguito sino al 31.12.04 con la società T.C. Spa ed è
ancora in essere con quest’ultima, con inquadramento nel terzo livello del CCNL
Comunicazioni ed orario di 36 ore settimanali; che la ricorrente ha diritto di
percepire per detti periodi le conseguenti differenze di retribuzione, oltre
accessori di legge; che le richiamate società hanno omesso il versamento della
contribuzione di legge all’Inps, conseguentemente dalle medesime dovuta nei
limiti della prescrizione”; pertanto la Corte territoriale ha condannato
“in solido la società A.C. spa, quale incorporante di A. Spa, e la società
T.C. spa al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 30.6.2004
e, per il periodo sino al 31.12.2004, la società T.C. spa, nonché al versamento
della contribuzione di legge nei limiti della prescrizione” e
“quest’ultima società a pagare all’appellante, a titolo di risarcimento
del danno, l’ordinaria retribuzione dalla costituzione in mora, oltre accessori
dalla sentenza”.

2. I giudici di appello, premesso che la pronuncia
rescindente aveva cassato demandando al giudice del rinvio di procedere “a
nuovo esame dei fatti di causa con riferimento alle ulteriori indagini
istruttorie sollecitate ed alla valutazione della produzione documentale
indicata, facendo ricorso anche a poteri integrativi istruttori nei limiti
consentiti dalla normativa vigente ed in conformità ai principi giurisprudenziali
sopra richiamati”, hanno ritenuto, scrutinando nuovamente il materiale
probatorio acquisito, che – in estrema sintesi – tra le parti fosse intercorso
un unico rapporto di lavoro di natura subordinata, nonostante la presenza
formale di una serie di sessanta contratti “definiti di collaborazione
autonoma”, con le relative conseguenze in ordine alla persistenza del
rapporto di lavoro ed alle pronunce patrimoniali di cui al dispositivo
riportato.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto
ricorso A.C. Spa e T.C. Spa con 10 motivi; ha resistito con controricorso A.A.;
non hanno svolto attività difensiva T.I. Spa e l’INPS, che ha solo depositato
procura speciale.

4. In prossimità dell’adunanza camerale del 9
gennaio 2019 le parti hanno comunicato memorie ed il P.G. ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Il Collegio, in detta adunanza, ha ritenuto che non
sussistessero i presupposti per la trattazione con il rito camerale, per cui la
causa è stata discussa all’udienza pubblica del 14 novembre 2019, in vista
della quale la lavoratrice ha comunicato nuova memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia
“nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132 c.p.c. n. 4 e 118
disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art.
360, 1 comma, c.p.c.)” perché la Corte di Appello di Roma non avrebbe esplicitato
“sulla base di quali elementi tale subordinazione sarebbe stata ritenuta
provata”.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1362-1371, 2222 c.c.,409 n. 3 c.p.c. (art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.)” per avere la Corte territoriale desunto
la natura non autonoma del rapporto di lavoro “già dalla sola analisi
delle clausole contenute nei contratti intercorsi tra le parti”, con
argomentazioni “criptiche e contraddittorie” e “senza procedere
alla verifica del concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo”.

Con il terzo mezzo si denuncia “omessa
motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, ovvero
la riferibilità alla posizione lavorativa della Sig.ra A. di quanto contenuto
nel verbale ispettivo emanato nell’agosto del 2006 dall’Ispettorato del Lavoro
e la sospensione da parte del TAR degli effetti di tale verbale, confermata dal
Consiglio di Stato (art. 360, comma 1, n. 5).
In ogni caso, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per
il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5)”.

Con il quarto motivo si denuncia “violazione
dell’art. 2697 c.c. e art. 115 e 116 c.p.c.
in relazione alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva dai lavoratori
interessati (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”,
sostenendo che da essi non sarebbero emersi “elementi gravi, precisi e
concordanti circa gli elementi significativi per la qualificazione del rapporto
intercorso tra le parti quale lavoro subordinato”.

Con il quinto motivo si denuncia “violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 409, n. 3, c.p.c.,
2222, 2094 c.c.,
115 e 116 c.p.c.
(art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c). ovvero: nullità
della sentenza o del procedimento (art. 360, 1
comma, n. 4, c.p.c)”, lamentando che la sentenza impugnata si
fonderebbe su “assunti del tutto apodittici, prima ancora che erronei,
illogici e contraddittori”, poiché dalle risultanze istruttorie non
sarebbe affatto emersa – a dire delle ricorrenti – la natura subordinata della
prestazione resa dalla A.

Con il sesto motivo si lamenta “violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 244, 115 e 116 c.p.c. (art. 360,
1 comma, n. 3 c.p.c.)” perché l’indagine della Corte di Appello si
sarebbe diretta “nel verso di una panoramica generalizzante di fatti e
circostanze prive di specificità e riferibilità al thema probandum, per nulla
idonee a suffragare le richieste della collaboratrice con il ricorso di primo
grado”.

2. I sei motivi, che possono essere trattati
congiuntamente per reciproca connessione in quanto riguardano l’accertamento
della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, non possono
trovare accoglimento.

Nella sostanza le società ricorrenti si dolgono che
i giudici di appello abbiano ravvisato nella vicenda storica sottoposta al loro
giudizio gli elementi sintomatici della subordinazione.

Ciò tuttavia fanno trascurando di considerare che
così si invoca una rivalutazione della ricostruzione fattuale operata dai
giudici ai quali compete, anche attraverso il riferimento a materiali
istruttori, ricostruzione che è invece affidata al sovrano apprezzamento del
giudice di merito, in tal modo travalicando i limiti imposti ad ogni
accertamento di fatto dal novellato art. 360, co.
1, n. 5, c.p.c., come interpretato da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle
stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015,
oltre che dalle Sezioni semplici) di cui chi ricorre non tiene adeguato conto.

Come noto, nell’ambito delle controversie
qualificatorie in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano
rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di
cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle
risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il
rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno
costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un
pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra molte, nel corso del tempo, v.
Cass. n. 1598 del 1971; Cass. n. 3011 del 1985; Cass. n. 6469 del 1993; Cass.
n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), solo per la
determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto,
mentre può essere sindacata nei limiti segnati dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. tempo per tempo vigente, la scelta
degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra
loro, rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e
Cass. n. 13202 del 2019).

Invece le ricorrenti, nei motivi in esame,
prospettano anche errores in iudicando, ma il vizio di violazione o falsa
applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art.
360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che,
in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non
si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla
“lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva
esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che
sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non
esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348
del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla
violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la
mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del
sindacato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5
c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le
parti, come è nel caso che ci occupa.

In particolare risultano poi inappropriati i
richiami sia all’art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.;
per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697
c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art.
360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse
onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla
differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di
censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte
dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella
specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del
merito circa l’esistenza della subordinazione, opponendo una diversa
valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità; per
l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero
convincimento, posto a fondamento degli artt. 115
e 116 c.p.c., opera interamente sul piano
dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la
denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito
non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un
errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma
normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato
(tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).

Così si è ribadito anche in controversie analoghe
(cfr. Cass. n. 4369 del 2017; Cass. n. 18018
del 2017; Cass. n. 26612 del 2019; Cass. n. 26613
del 2019) che taluni rilievi, pur formalmente ricondotti ad una pretesa
violazione di legge, si sostanziano in censure sulla congruità e logicità della
motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo
dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; disposizione che deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione.

Com’è noto, a seguito della indicata modifica
legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della
motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. il quale, a sua volta, ricorre
solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., configurabile solo nel
caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di
“motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14
cit.). Di talché, anche per questo verso, le censure mosse dalle ricorrenti si
palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in
maniera esaustiva e niente affatto perplessa, peraltro su sollecitazione di
questa Corte che aveva disposto il rinvio, le ragioni della decisione che
deponessero nel senso della sussistenza tra le parti di un vincolo di
subordinazione.

3. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia
“omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, ovvero della sussumibilità della prestazione lavorativa resa dalla
Sig.ra A. nella declaratoria inquadramentale di cui al livello III del CCNL per
le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.). In ogni caso, insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”.

Si eccepisce che la Corte territoriale avrebbe del
tutto omesso di verificare se i compiti svolti dalla collaboratrice ricorrente
potessero essere annoverati nella declaratoria rivendicata.

La censura è inammissibilmente formulata perché, pur
invocando la violazione del n. 5 dell’art. 360
c.p.c., non tiene in adeguato conto gli enunciati posti dalle Sezioni unite
con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 più
volte richiamate ed ancora lamenta la “insufficiente motivazione” non
più sindacabile nella formulazione novellata della disposizione.

4. Con l’ottavo motivo si denuncia: “violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 409, n. 3,
c.p.c., 2222 c.c.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2020, n. 2526
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