Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 febbraio 2020, n. 24
Interpello articolo
11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, Emolumenti
arretrati da assoggettare a tassazione separata, Articolo 17,comma 1, lettera b), del
Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto,
e’ stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è stato condannato dal Tribunale di X al
pagamento di emolumenti arretrati in favore di personale docente non di ruolo
impiegato all’estero. Trattasi, nello specifico, di insegnanti assunti con
contratti a tempo determinato, non più in servizio.
Al fine di poter liquidare le predette somme,
l’Istante riferisce di aver chiesto l’aliquota media IRPEF alle controparti, le
quali – tramite il proprio avvocato -avrebbero obiettato che, alla luce di
alcune pronunce della Corte di Cassazione, il datore di lavoro condannato al
pagamento di arretrati retributivi, a qualsiasi titolo,deve corrispondere al
lavoratore le somme al lordo e non al netto delle ritenute (Corte di Cassazione 28 settembre 2011, n. 19790, 18 agosto 2014, n. 18027, 13 febbraio 2013, n. 3525, 14 settembre 2015, n. 18044, 17 settembre 2015, n. 18232; 2 novembre2015, n. 22379).
Considerato quanto sopra, l’Istante chiede di sapere
se:
1. sia corretto applicare l’imposta di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b),del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
n.917 (Tuir), sui compensi liquidati in esecuzione delle sentenze a favore
dei docenti a tempo determinato non più in servizio presso l’Amministrazione;
2. debba chiedere ai docenti interessati l’aliquota
media in applicazione delle regole della tassazione separata previste dall’articolo 21 del citato Tuir;
3. possa applicare agli arretrati l’aliquota
stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui si deve
determinare l’imposta, qualora non riesca a conoscere l’aliquota media dei
singoli docenti.
Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente
L’Istante non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell’agenzia delle
entrate
L’articolo
17, comma 1, lettera b), del Tuir, prevede l’applicazione della tassazione
separata in caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di
leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti
o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi
e le indennità di cui al comma 1 dell’art.
50 e al comma 2 dell’art. 49”.
La tassazione separata prevista per gli arretrati
dall’articolo 17, comma 1, lettera
b), del Tuir costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro
dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con
ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta
precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un
pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.
L’articolo
21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati
separatamente di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera b):
– “l’imposta è determinata applicando
all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui (…)
sono percepiti” (comma 1);
– “se non vi è stato reddito imponibile in
alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’articolo 11 per il primo scaglione
di reddito (comma 3);
– “l’imposta determinata ai sensi dei
precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni
previste nell’articolo 12 e nei
commi 1 e 2 dell’articolo 13 se
e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli
arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare
al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno
degli anni cui si riferiscono” (comma 4).
Inoltre, l’articolo
29, comma 1, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che
le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del
Tuir, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con i criteri
di cui all’articolo 21, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, del
medesimo testo unico.
In base alle richiamate disposizioni, il soggetto
erogante/sostituto d’imposta ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata
gli arretrati da corrispondere per effetto di sentenza.
Per i predetti redditi, il citato articolo 17 del Tuir prevede, al
comma 3, ultimo periodo, che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le
maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i
redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.
Nel caso di specie, il Tribunale di X, con sentenza
ha dichiarato il diritto delle parti ricorrenti a “vedersi restituire le
somme trattenute a titolo di indennità integrativa speciale e, per
l’effetto” ha condannato l’Istante “a restituire le trattenute
effettuate in busta paga corrispondenti all’ex indennità integrativa speciale,
pari all’importo di ciascun mese di euro 538,30, e quindi al pagamento della
complessiva somma di (…)”, per ciascun docente, “somme calcolate al
lordo, oltre interessi legali come per legge”.
Considerato che la sentenza, nel definire gli
importi complessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in merito agli
obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali,
si ritiene che l’Istante dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata
ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
lettera b), del Tuir. Qualora l’Istante non sia a conoscenza dell’aliquota
media dei singoli docenti determinata ai sensi dell’articolo 21 del Tuir, potrà
applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito
vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice.