Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2235

Pensione di anzianità, Dipendente dell’Inps, Età
pensionabile, Autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione
ed autorizzazione alla integrazione volontaria della contribuzione stessa

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n.
25 del 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che
aveva accertato il diritto di A. O., dipendente dell’Inps, a percepire la
pensione di anzianità in deroga ai requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011 ed art. 1 comma 8 I. n. 243 del 2004,
sin dal marzo 2012 e condannato l’INPS a corrispondere la medesima pensione di
anzianità.

2. Ad avviso della Corte territoriale la O. aveva i
requisiti di cui alla L. 23 agosto
2004, n. 243, art. 1, comma 8, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in particolare 35
anni di contributi e 57 anni di età), potendo beneficiare anche dei contributi
versati volontariamente nel periodo di congedo non retribuito per motivi
familiari dal maggio 1983 al marzo 1984.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto
ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resiste A.O. con controricorso.

4. L’Inps ha depositato atto di costituzione di
nuovo difensore.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce
violazione e falsa applicazione della L.
n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, della L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1
come sostituito dal D.Lgs. 30
aprile 1997, n. 184, artt. 5 e ss. del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564,
art. 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3) avendo la Corte territoriale erroneamente non differenziato tra
autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed
autorizzazione alla integrazione volontaria della contribuzione stessa. Ed
infatti, assume l’istituto che la deroga all’innalzamento dell’età pensionabile
introdotta dalla novella di cui alla L. n. 247 del
2007 – e quindi la possibilità di usufruire dei requisiti di cui alla
precedente L. n. 335 del 1995 – poteva
correlarsi solo ai casi riguardanti chi, prima del 20 luglio 2007, fosse stato
autorizzato alla “prosecuzione volontaria della contribuzione”,
laddove la G. era stata autorizzata invece alla “integrazione della
contribuzione su base volontaria”. Evidenzia che la differenza tra le due
predette situazioni sia da rinvenirsi nella “costanza del rapporto di
lavoro” generatore dell’obbligo contributivo, assente nella prima e
presente, al contrario, nella seconda in cui si intende solo colmare il conto
assicurativo nei periodi scoperti.

7. il motivo è infondato, come recentemente
affermato da questa Corte con la ordinanza n.
12362 del 2019 cui va data continuità.

8. Vale riportare le disposizioni normative che
vengono in rilievo. La L. n. 243 del
2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L.
n. 247 del 2007, recita: “8. Le disposizioni in materia di
pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente
alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di
cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla L. 27 dicembre
1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato
dalla normativa speciale vigente.”. la L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1
che fissa i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
dispone: “L’assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di
lavoro che ha dato luogo all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
art. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente
conservare i diritti derivanti dall’assicurazione predetta o raggiungere i
requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi
nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.”. Il D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5
stabilisce: “1. In favore degli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione
o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di
legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere
riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento
della riserva matematica secondo le modalità di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art.
13 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli stessi periodi, lavoratori di cui al
comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione
volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di
appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n.
47.”.

9. Si tratterebbe, nell’assunto dell’INPS, di
ipotesi diverse non assimilabili in quanto: a) l’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria della contribuzione – di cui alla L. n. 47 del 1983, art. 1 – è un
beneficio che consente ai soggetti assicurati, in caso di interruzione o
cessazione del rapporto, quindi in assenza di un rapporto di lavoro di
proseguirne il versamento traslando sul lavoratore l’obbligazione di pagamento
dei contributi – già del datore di lavoro – ed è una misura finalizzata a
tutelare una situazione peculiare di debolezza dell’assicurato allo scopo di
consentirgli di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione generale
obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione;
b) l’autorizzazione alla “copertura assicurativa di periodi non coperti da
contribuzione” – prevista dal D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5
opera, invece, in costanza di rapporto di lavoro e non mira a soddisfare quelle
esigenze di tutela di cui sopra.

10. Orbene, tale assunto non è condivisibile. In
primo luogo, non tiene conto della lettera del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5,
comma 1 che fa riferimento anche ad ipotesi di interruzione del rapporto di
lavoro e del disposto del comma 2 il quale prevede, in alternativa al riscatto,
di cui al comma 1, proprio l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del
versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi
della L. 18 febbraio 1983, n. 47.

Nè ricorre tra le due ipotesi quella diversità
ontologica predicata dall’INPS per limitare l’ambito di applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma
8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007
trattandosi in entrambi i casi di tratta di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria. Peraltro – come evidenziato dalla Corte territoriale – appare
irragionevole la diversa lettura fornita dall’istituto per il quale va
differenziata la posizione di chi sia stato regolarmente autorizzato, da parte
dell’ente previdenziale, ad integrare la contribuzione su base volontaria, non
versata dal datore nel suddetto periodo di sospensione lavorativa, e chi sia
autorizzato a proseguire la contribuzione volontaria, perché non più dipendente
e, quindi, in assenza di un datore di lavoro che possa versare tale
contribuzione;

11. Pertanto, il ricorso va rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo in favore della controricorrente.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad
Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese
accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello
stesso art. 13, corna 1 bis.

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