Vietare agli aviatori che svolgono operazioni connesse con la sicurezza nazionale di esercitare la loro professione oltre i 60 anni non costituisce necessariamente discriminazione in ragione dell’età.

Nota a CGUE 7 novembre 2019, C-396/18

Sonia Gioia

In materia di discriminazioni, la Direttiva 2000/78/CE (recante disposizioni “Per la parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione, sia privata sia pubblica”, attuata nel nostro ordinamento con D.LGS. n. 216/2013) ammette “la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisce aeromobili nell’ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungono l’età di 60 anni”, a condizione che tale disposizione sia necessaria e proporzionata allo scopo di sicurezza pubblica.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 7 novembre 2019, C- 396/18, investita della questione dalla Corte di Cassazione, in relazione al caso di un pilota, dipendente di una società che esercitava attività riservate per le esigenze dei servizi segreti dello Stato italiano, il cui rapporto di lavoro era cessato ipso iure al raggiungimento del 60° anno di età. Ciò, in attuazione della normativa nazionale (DPCM 9 settembre 2008, concernente “I limiti di impiego del personale navigante”) che, al fine di tutelare la sicurezza nazionale, prevede per i conducenti di aeromobili di Stato (e mezzi ad essi equiparati) un’età pensionabile inferiore rispetto a quella fissata per i piloti dell’aviazione civile, i quali possono continuare ad operare, seppur con alcune limitazioni, fino al 64° anno di età (punto FCL.065 dell’allegato I del regolamento UE n. 1178/2011).

Al riguardo, la CGUE ha ribadito che, in linea generale, “una misura nazionale, la quale fissi a 60 anni l’età limite a partire dalla quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni” viola la disciplina comunitaria antidiscriminatoria (CGUE 13 settembre 2011, C-447/09).

Tuttavia, la differenza di trattamento basata sulle capacità fisiche dei lavoratori legate all’età non costituisce discriminazione “quando, per la natura della prestazione o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato (art. 4, par. 1 e considerando 23, Dir. 2000/78/CE, cit.) e a condizione che sia effettivamente necessaria ad assicurare il mantenimento della sicurezza pubblica (art. 2, par. 5, Dir. cit.) (CGUE 22 gennaio 2019, C- 193/17; CGUE 13 settembre 2011, C-447/09, cit.).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non vi è motivo per affermare che il limite di età per svolgere voli, quali quelli gestiti dalla società convenuta, debba “per principio corrispondere all’età di 65 anni adottata nel settore del trasporto aereo commerciale”.

I piloti in questione, infatti, a differenza di quelli dell’aviazione civile, sono abitualmente chiamati ad intervenire in condizioni difficili, o addirittura estreme, tali da richiedere il possesso di requisiti fisici particolarmente rigorosi (CGUE 13 settembre 2011, C-447/09, cit.) che rappresentano una qualità “essenziale e determinante” per lo svolgimento dell’attività di pilota (art. 4, par. 1, Dir. cit.), finalizzata al legittimo scopo della sicurezza aerea e pubblica (art. 2, par. 5, Dir. cit.).

La differenza di trattamento riservata ai piloti di aeromobili che svolgono operazioni connesse alla tutela della sicurezza nazionale non costituisce pertanto fonte di discriminazione. Ciò, a condizione che la limitazione prevista sia proporzionata e necessaria a tale tutela; circostanza, questa, che deve essere verificata dal giudice del rinvio, tenendo conto della natura specifica delle attività esercitate dai dipendenti della società in questione e delle particolari capacità fisiche richieste che innegabilmente diminuiscono con l’età.

Piloti di aeromobili ed età pensionabile
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