Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2878

Sanzione disciplinare, Audizione nel corso del procedimento
disciplinare, Stato di malattia, Documentazione, Modello processuale

Rilevato che

M.G. proponeva ricorso per revocazione della
sentenza di questa Corte n. 26273/2017.

Premetteva che, con la decisione in oggetto, il
Supremo Collegio aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la
sentenza con cui la Corte di appello di Roma (n. 4299/2015) aveva confermato
due precedenti sentenze del tribunale di rigetto della impugnativa della
sanzione disciplinare e del licenziamento irrogati allo stesso M.
dall’Università di S.R.T..

La Corte di legittimità, per quel che in questa sede
rileva, aveva ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura inerente
la violazione del diritto di difesa del lavoratore per la sua mancata audizione
nel corso del procedimento disciplinare.

Avverso tale statuizione il M. aveva proposto
ricorso per revocazione affidato a tre motivi cui aveva resistito con
controricorso l’Università di S.R.T..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle
parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

 

Considerato che

 

1) Con il primo motivo il ricorrente rileva l’errore
revocatorio nella statuizione della Corte di legittimità circa la cessazione
dello stato di malattia del ricorrente alla data del 12.6.2009, data in cui il
datore di lavoro aveva fissato l’audizione del dipendente. A riguardo sostiene
che , come attestato da documentazione medica allegata, lo stato di malattia
fosse perdurato anche in tale data e che dunque la Corte fosse stata indotta in
errore dal fatto che avesse ignorato la specifica documentazione medica.

2) Con il secondo motivo denuncia la svista in cui
sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel ritenere inammissibile il motivo di
gravame sul presupposto che fossero state omesse circostanze, quali lo stato di
malattia del lavoratore nel giorno fissato per l’audizione e la relativa
documentazione medica, invece presenti ed allegate in giudizio.

3) Con il terzo motivo è dedotta la errata
determinazione circa la valutazione di inammissibilità dello stesso motivo di
mancata valutazione dello stato di malattia, anche sotto il profilo di
violazione ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.,
in quanto non correttamente adempiuti dalla parte ricorrente gli oneri di cui
all’art. 366 c.p.c., risultando carente la
trascrizione del contenuto del motivo di appello proposto .

I motivi possono essere trattati congiuntamente in
quanto afferenti alla prima censura dell’originario ricorso per cassazione,
trattato dalla sentenza oggetto di revocazione.

La decisione in questione aveva ritenuto il motivo
proposto, denunciante vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo
per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c, con riguardo alla
mancata audizione del dipendente in malattia, inammissibile per due differenti
profili e comunque infondato.

La Corte aveva in primis rilevato che il motivo,
come articolato, “non corrispondeva al modello processuale”
corrispondente alle modifiche legislative intervenute sulla disposizione di cui
all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., in quanto il
ricorrente non aveva indicato il come, il quando il fatto storico fosse entrato
nel processo e fosse stato in discussione tra le parti, oltre che la sua
decisività. Ne aveva quindi ritenuta l’inammissibilità.

In seconda battuta aveva poi ritenuto la stessa
censura comunque inammissibile anche se riqualificata come riferibile all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in quanto non
trascritto il motivo di appello (ma solo la rubrica).

Aveva infine valutato infondata la censura in
quanto, dalla “descrizione offerta dall’odierno ricorrente -pg12 e pg.20
ric.- ed emergente altresì dalla sentenza impugnata era risultato che il datore
di lavoro aveva concesso vari differimenti per l’audizione del lavoratore e che
l’ultima convocazione era stata fissata il 12 giugno 2009 cessato lo stato di
malattia”.

Rispetto al motivo in esame, la Corte di legittimità
aveva quindi individuato tre differenti profili di vizi, ciascuno dei quali
utile e da solo sufficiente a rendere inammissibile o comunque infondata la
censura in origine proposta.

Nel valutare i motivi di revocazione diretti alle
singole statuizioni espresse dalla sentenza, occorre partire dalla premessa
che, come evidenziato dalle Sezioni Unite del Giudice di legittimità “Il
combinato disposto dell’art. 391 bis e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di
revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o
processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione” (Cass. SU n.
8984/2018). Soggiunge la Corte che ” La giurisprudenza di legittimità ha
perimetrato l’errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine
rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o
processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione
dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione
storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il
vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli
la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error
furis, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile
all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione
della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione
(vadasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a §
3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da
30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa
dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base
di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e
risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio
sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato,
costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U.,
n. 30994/2017, cit.)”.

Il principio richiamato fissa il discrimine tra
vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata
valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità.
Nel caso di specie nella sentenza oggetto di revocazione la Corte aveva
individuato due profili di inammissibilità del motivo, valutandone la estraneità
al modello processuale disegnato dall’art. 360 co.1
n. 5 c.p.c, e comunque la inammissibilità ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., in quanto non
trascritto il motivo di appello ( ma solo la rubrica). Si tratta all’evidenza
di due valutazioni in diritto (processuale) circa la corrispondenza del motivo
proposto con il modello processuale che devono quindi far escludere la
ammissibilità del motivo di revocazione proposto in quanto diretto a
ridiscutere una valutazione non più emedabile.

Tale inammissibilità, che lascia inalterata la
decisione assunta dalla sentenza oggetto di revocazione, rende assorbita ogni
ulteriore indagine sui residui vizi revocatori denunciati non idonei a scalfire
le plurime ragioni della decisione che, come chiarito, risultano singolarmente
sufficienti a sostenere la decisione di inammissibilità o comunque di rigetto .

Le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di
cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.500,00 per
compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2878
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