Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2020, n. 3082

Inail, Cartella esattoriale, Premi non versati,
Qualificazione rapporti di lavoro, Subordinazione, Attività di telemarketing
e attività amministrativa, Regime di prescrizione

Considerato in fatto

 

1. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente
l’opposizione proposta dalla soc. B. S. srl avverso la cartella esattoriale con
la quale era ingiunto il pagamento di Euro 2370,91 a favore dell’Inail per
premi non versati in relazione alla posizione di lavoratori che svolgevano le
mansioni di operatore telefonico per attività di telemarketing o per attività
di tipo amministrativo o operative quali autisti e magazzinieri . Secondo il
Tribunale era corretta la qualificazione dei rapporti dedotti in causa in
termini di subordinazione ad eccezione dei lavoratori A.S. e F.O., che avevano
svolto la loro attività in maniera prevalentemente autonoma.

Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di
Milano ha affermato la sussistenza della subordinazione con riferimento a tutti
i lavoratori, sia per quelli che avevano svolto attività di telemarketing, sia
per quelli che avevano svolto attività amministrativa. Con riferimento ai
lavoratori A. e F., qualificati anch’essi quali lavoratori subordinati, ha
ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione perché sollevata solo in appello.

2. Avverso la sentenza ricorre la B.S.. Resiste
l’Inail. Con ordinanza la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa
alla sezione ordinaria.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia
violazione dell’art. 3, comma 9,
L. n. 335/1995 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto
inammissibile per tardività l’eccezione di prescrizione. Rileva che in materia
previdenziale il regime di prescrizione è sottratto alla disponibilità delle
parti, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio e dunque proponibile come
eccezione in ogni stato e grado . Secondo la ricorrente i contributi erano
prescritti in quanto il rapporto dell’A. era cessato nel gennaio 2002 e del F.
nel dicembre 2001 ed il verbale ispettivo del 31/1/2007 era pervenuto alla B.
S. nel febbraio 2007

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cc, degli artt.
115, 116 e 345
cpc avendo la Corte , in relazione al lavoratore C. , ritenuto provata la
natura subordinata solo sulla scorta delle dichiarazioni rese dal lavoratore
agli ispettori -peraltro prodotte tardivamente solo in appello- e sulla
deposizione testimoniale dell’ispettore che aveva redatto la predetta
dichiarazione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2094 cc con riguardo all’art. 1678 cc per aver ritenuto subordinato il
rapporto di lavoro del F. e dell’A. senza considerare la disciplina del
contratto di trasporto.

Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115
e 116 c.p.c., 2094
c.c., 61 dlgs n 276/2003
difettando l’impugnata sentenza ” di valida e tantomeno convincente
motivazione ” laddove aveva ritenuto dimostrata la natura subordinata dei
rapporti di lavoro intercorsi tra la soc. ricorrente e gli operatori telefonici
per attività di telemarketing e gli addetti ad attività di tipo amministrativo
ignorando elementi di prova decisivi al fine di escludere la subordinazione

4. Va accolto il primo motivo e rigettati gli altri.

5. Con riferimento al primo motivo questa Corte di
cassazione (v., fra le altre, Cass. 15 ottobre
2014, n. 21830, n . 9600/2018, n 9865/2019, n. 5757/2019) ha affermato che nella
materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della
prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi
dell’art. 3, comma 9, legge n.
335 del 1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti
l’entrata in vigore della stessa legge (art. 3, comma 10, legge n.335
cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha
efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale
creditore non può rinunziarvi – opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. Ne
consegue che nessuna preclusione per la rilevabilità della prescrizione nel
corso del giudizio poteva ritenersi intervenuta per il fatto che l’eccezione
fosse stata sollevata solo in appello.

5 . Per quanto riguarda gli altri motivi va rilevato
che il ricorso , pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse
disposizioni codicistiche, risulta sostanzialmente inteso a sollecitare una
rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una
congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.

Va, osservato, altresì, che un’autonoma questione di
malgoverno dell’art. 2697 c.c. può porsi
soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad
una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di
scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi
ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il
giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr Cass. n. 15107/2013,
n. 13395/2018 ) come nella specie laddove parte ricorrente critica
l’apprezzamento operato concordemente dai giudici di merito circa la natura
subordinata dei rapporti di lavoro opponendo una diversa valutazione che non
può essere svolta in questa sede di legittimità.

I motivi si incentrano, infatti, essenzialmente
sulla prova che la ricorrente, contrariamente a quanto riferito dalla Corte
d’appello sulla base delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni rese
agli ispettori , ritiene non raggiunta della natura subordinata dell’attività
svolta dai lavoratori individuati dagli ispettori.

6. Per le considerazioni che precedono in
accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata ed il giudizio
rinviato alla Corte d’appello di Milano2 in diversa composizione anche per le
spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente
giudizio.

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