Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2020, n. 2523

Esposizione all’amianto, Rendita ai superstiti, Vita
professionale quale causa esclusiva o quantomeno prevalente dell’esposizione,
Mancata prova, Non rileva, Malattia professionale tabellata, Inclusione
nella tabella della lavorazione svolta e della malattia contratta, purché
insorta entro il periodo massimo d’ indennizzabilità eventualmente previsto,
Presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da
C.D.L., M.C. e G.C. che, nella qualità di eredi di S.C., deceduto il 24.7.2003
per carcinoma polmonare, avevano chiesto l’erogazione della rendita ai
superstiti in ragione della derivazione causale della malattia mortale
dall’esposizione del de cuius all’amianto durante la propria vita
professionale, di addetto ai lavori portuali.

2. La Corte territoriale riteneva che non risultasse
provato nel caso il ruolo di causa esclusiva o quantomeno prevalente
dell’esposizione all’amianto, documentata in atti, nella malattia che aveva
condotto S.C. al decesso, recependo le conclusioni del c.t.u. secondo le quali
non era stata possibile la verifica in ordine all’esclusione di altre possibili
cause concorrenti nel processo eziologico, quali il fumo di tabacco.

3. Per la cassazione della sentenza C.D.L. ha
proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’INAIL con controricorso.

4. C.D.L. ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

5. La ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 del T.U.
n. 1124 del 1965 ed assume che, trattandosi di patologia tabellata, la
prova del nesso eziologico non fosse necessaria, non avendo l’INAIL neppure
controdedotto in ordine all’insufficienza del rischio e della concreta
esposizione all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura
sufficiente a cagionare la malattia.

6. Il ricorso è fondato.

Come chiarito da questa Corte sin dalla sentenza
delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel
sistema dell’assicurazione contro le malattie professionali – quale risulta per
effetto dell’ampliamento della protezione alle malattie professionali non
tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 179 del 1988 – la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e
quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l’inclusione
nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché
insorta entro il periodo massimo d’ indennizzabilità eventualmente previsto)
comporta l’applicazione della presunzione di eziologia professionale della
patologia sofferta dall’assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente
dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e
di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova
dell’esistenza del nesso di causalità tra l’uno e l’altra, avendo già
l’ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n.
3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass.
n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016).

7. Questa Corte ha poi precisato che in caso di
malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale,
il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o
ragionevole probabilità scientifica, dell’idoneità dell’esposizione al rischio
a causare l’evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n.
8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass.
n. 23653 del 21/11/2016, Cass. n. 17438 del
12/10/2012).

8. La soluzione non costituisce deroga ai principi
propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare
esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione
tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell’adibizione professionale alla
prima. Le tabelle richiamate all’art.
3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 vengono rinnovate tenendo conto delle
acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10,
attraverso i lavori dell’apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto
lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la
presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la
prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione
della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel
perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta
idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare
la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente
a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia
professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.

9. La presunzione legale in questione non è
assoluta, rimanendo la possibilità per l’INAIL di fornire la prova contraria,
ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è
ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da
lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all’agente
patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso
concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che
sia stato di per sé idoneo a determinarla (Cass. n.
19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004).

10. A questo proposito, poiché nella materia degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione
il principio di equivalenza causale di cui all’art.
41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore
che l’esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non
richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente
(così da ultimo v. Cass. n. 27952 del 31/10/2018,
Cass. n. 23653 del 2016, n. 6105 del 26/03/2015). Ne discende che, per
vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria
dell’INAIL dovrà avere ad oggetto l’efficacia causale esclusiva dell’eventuale
fattore morbigeno extralavorativo.

11. Qualora l’INAIL non fornisca tale prova
contraria, deve ritenersi sussistente il nesso causale in virtù della suddetta
presunzione legale.

12. Quanto detto vale, come anticipato, quando siano
previste in tabella sia la lavorazione che la specifica malattia ad essa
correlata.

13. Diverso è il caso in cui la malattia sia
nosologicamente definita solo con riferimento alla sua causa: talvolta infatti
la tabellazione ricorre a tale più generica previsione, comprendendo
lavorazioni (non nominate) «causate da …» agenti morbigeni individuati (v. ad
es. la voce n. 25 della tabella
allegato A) al d.p.r. n. 1124 del 1965, che alla lettera b) contempla le
«altre malattie causate dall’esposizione professionale a composti organici del
fosforo»).

14. In tale caso, non vi è una previa individuazione
normativa della derivazione causale, restando indefinito uno dei due fattori
del nesso, e dunque non scatta la presunzione di eziologia professionale,
sicché l’assicurato è integralmente onerato del relativo onere della prova.

15. Il carcinoma polmonare, che rileva nella causa
in esame, è esplicitamente previsto tra le malattie «contratte nelle
lavorazioni che espongono all’inalazione delle fibre di asbesto» alla voce n.
57 della Nuova Tabella delle malattie professionali dell’industria, all. 4, da
ultimo modificata dal D.M. 9 aprile 2008.

16. Si tratta quindi di malattia nosologicamente
definita nella tabella, in relazione alla quale in caso di esposizione al
relativo rischio la presunzione legale di origine professionale opera in modo
immediato.

17. Nel caso, la Corte territoriale ha riferito che
l’esposizione all’amianto del signor C. nello svolgimento dell’attività
lavorativa era documentata. Ha parimenti premesso che era stata accertata la
malattia denunciata, che aveva condotto a morte il de cuius.

18. Ciò malgrado, ha posto a carico dell’assicurato
(e per esso dei suoi eredi) l’onere di dimostrare l’esclusione di altre cause
dirette della malattia, desumibili dall’anamnesi personale e familiare e dalle
abitudini di vita del de cuius.

19. In tal modo ha però violato i principi che
governano la distribuzione dell’onere della prova del nesso causale nelle
malattie tabellate, quali risultano dall’esposizione che precede, in quanto,
essendo risultate in causa l’esposizione a rischio e l’affezione dalla malattia
tabellata, incombeva sull’INAIL l’onere di fornire la prova idonea a vincere la
presunzione legale di nesso causale, avente ad oggetto l’eventuale esistenza di
un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo.

20. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto,
la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione ad esso e rinviata alla
Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo
esame sulla base dei principi sopra esposti e provvedere anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.

21. L’esito del giudizio determina l’insussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione.

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