Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282

Infortunio sul lavoro, Risarcimento del danno, Misure di
protezione antinfortunistiche Cintura anticaduta, Rischio specifico di caduta
dall’alto, Controllo della parte datoriale

Rilevato che

 

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza resa
pubblica il 22/10/2014 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che
aveva respinto la domanda proposta da D.C. nei confronti di R.T. già titolare
di T.R. Montaggi Industriali (che aveva ottenuto la chiamata in causa della
Società R.M. Assicurazioni), volta a conseguire il risarcimento del danno
risentito per effetto dell’infortunio sul lavoro occorsogli in data 21/4/2000
allorquando, impegnato in lavorazioni in quota, era caduto da un ponte mobile.

A fondamento del decisum ed in estrema sintesi,
all’esito della ricognizione del quadro probatorio acquisito, la Corte di
merito rimarcava che il lavoratore era stato reso edotto adeguatamente sull’uso
della cintura anticaduta e del relativo moschettone, oltre che sul rischio
specifico di caduta dall’alto connesso al mancato uso degli stessi.

Condivideva il giudizio già espresso dal giudice di
prime cure, secondo cui l’obbligo di controllo della parte datoriale non poteva
essere inteso in senso così pregnante da far configurare una sorveglianza
continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della
posizione di garanzia, una persistente attività di verifica dell’utilizzazione
dei mezzi di protezione. Concludeva, quindi, che il lavoratore, seppure
adeguatamente istruito sull’utilizzo della cintura di sicurezza e nonostante i
costanti richiami e la vigilanza sul corretto uso delle misure di protezione
antinfortunistiche, come emerso ex actis, il giorno dell’incidente aveva
inopinatamente omesso di agganciare alla cesta la cintura anticaduta, pur
regolarmente indossata, ponendo in essere una condotta anomala, tale da porsi
quale causa esclusiva dell’evento.

Avverso tale decisione D.C. interpone ricorso per
cassazione sostenuto da otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., ai quali oppone difese la
parte intimata. La intimata Società R.M. Assicurazioni non ha svolto attività
difensiva.

 

Considerato che

 

1. Con i primi tre motivi, denunciando omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le
parti, violazione dell’art. 4
d.p.r. n. 547/55 e degli artt. 1218-2087 c.c. (primo motivo), violazione e falsa
applicazione degli artt. 414-416 c.p.c., 112 c.p.c.,
4 d.p.r. n. 547/55 e dei
contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro (secondo motivo) nonché
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,
1370 e 4 d.p.r. n. 547/55 (terzo
motivo), il ricorrente si duole che la Corte di merito, contravvenendo alle
regole codicistiche che disciplinano l’ermeneutica contrattuale, non abbia
adeguatamente valutato il contenuto dello scritto in data 14/1/1997, con il
quale egli aveva dichiarato di essere stato reso edotto in ordine alla adozione
delle essenziali misure antinfortunistiche in relazione alle lavorazioni in
quota; da tale scritto, infatti, non risultava che detto obbligo di
informazione del lavoratore fosse stato assolto anteriormente o contestualmente
alla consegna della dotazione antinfortunistica di cui allo scritto. Attesa
l’incertezza in ordine alla volontà ivi espressa, illegittimamente il giudice
del gravame non aveva adottato nell’esercizio della attività esegetica
demandata, una interpretazione favorevole al lavoratore.

2. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi
siccome connessi, non sono fondati.

E’ infatti consolidato il dictum di questa Corte
secondo cui, in tema di interpretazione degli atti unilaterali – regolati, ai
sensi dell’art. 1324 cod. civ., alla stregua
dei contratti – vale il principio in base al quale la interpretazione della
volontà negoziale della parte che ha posto in essere il negozio, compiuta dal
giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità quando sia stata
condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sia congruamente
motivata (vedi Cass. 7/5/2004 n. 8713, Cass.
30/5/2018 n. 13667).

Nell’ottica descritta si è altresì affermato che
nell’espletamento della attività ermeneutica, l’elemento letterale assume
funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti
e deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale,
coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall’art.1363 c.c. (in tali sensi, vedi Cass. 26/2/2009
n. 4670, Cass. 8/6/2018 n. 14882).

Nella specie la Corte di merito, in coerenza coi
ricordati insegnamenti – che riconoscono rilievo prevalente al criterio
letterale nella interpretazione del contratto così come degli atti unilaterali
secondo i limiti innanzi enunciati – ha proceduto alla disamina dello scritto,
datato 14/1/1997, che recava quale indicazione dell’oggetto “dichiarazione
di presa in consegna di protézione individuale (DPI)”, e dava atto della
ricezione da parte del C., di alcune dotazioni fra le quali la cintura
antinfortunistica.

Nel proprio incedere argomentativo la Corte
distrettuale ha inoltre rimarcato come il documento sottoscritto dal lavoratore
rendesse conto della circostanza che erano state a lui impartite, all’atto della
assunzione, le istruzioni sul corretto uso dei DPI oggetto di consegna, nonché
le informazioni inerenti ai rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal
mancato uso degli stessi, con la precisazione che non erano neanche state
enunciate da parte ricorrente in atto introduttivo, le prescrizioni che il
datore avrebbe omesso di fornirgli e sulle quali non fosse stato formato.

La riportata statuizione, logicamente congrua e
giuridicamente corretta, per quanto sinora detto, non può reputarsi inficiata
dalle argomentazioni di parte ricorrente la quale, con le formulate doglianze,
mira essenzialmente a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella
decisione impugnata, non ammissibile in questa sede di legittimità.

3. Con le ulteriori censure il lavoratore denuncia
violazione e falsa applicazione di legge, lamentando che:

a) il giudice del gravame sia pervenuto
all’accertamento della assunzione di una condotta abnorme da parte del
lavoratore, tralasciando di considerare che l’eventuale concorso colposo del
lavoratore non fa venir meno la responsabilità datoriale conseguente alla
violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087
e 1218 c.c. (quarto motivo);

b) abbia omesso di individuare ed applicare tutte le
norme di cui all’art. 4 d.p.r.
n. 547/55 tralasciando di verificare se il datore di lavoro avesse
effettivamente svolto un’attività di assiduo controllo sul corretto
funzionamento dei macchinari, attuato anche mediante predisposizione di
strumenti automatici di blocco della salita in caso di mancato allaccio della
cintura (quinto motivo).

Il ricorrente deduce altresì che “dalla mancata
prova da parte del datore di lavoro di tale adempimento, consegue
l’accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal lavoratore ex art. 2087 c.c.” (sesto motivo); che la
volontarietà del comportamento posto in essere dal dipendente, non era stata
ritualmente allegata dalla parte datoriale (settimo motivo); che erroneamente
l’elevata qualifica e l’anzianità professionale del ricorrente, erano stati
ritenuti elementi idonei a qualificare in termini di abnormità la condotta del
lavoratore (ottavo motivo).

4. Le censure, che possono congiuntamente trattarsi
per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattese
per le ragioni di seguito esposte.

Il compendio delle riportate doglianze sottopone
allo scrutinio della Corte la tematica della natura della responsabilità del
datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c.

La natura contrattuale della responsabilità
incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’art. 2087 cod. civ. è ormai da tempo consolidata.
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del
rapporto obbligatorio è indubbiamente fonte di obblighi positivi del datore; il
quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei
alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa
esigibilità della prestazione lavorativa, con la conseguenza che è possibile
per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e rifiutare la prestazione
pericolosa (art. 1460 cod. civ.).

Alla luce della sua formulazione “aperta”, la
giurisprudenza consolidata è concorde nell’assegnare all’art. 2087 cod. civ. il ruolo di norma di chiusura
del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole
d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a
sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa
predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità
psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della
concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a
conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato
momento storico (v., tra le tante, Cass. 14/1/2005,
n. 644; Cass. 1/2/2008, n. 2491; Cass. 3/8/2012, n. 13956; Cass. 8/10/2018, n. 24742).

Tuttavia, pur valorizzando la “funzione dinamica”
che va attribuita alla disposizione di cui all’art.
2087 cod. civ., in quanto norma diretta a spingere l’imprenditore ad
attuare, nell’organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione
attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite
dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel
migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro, è stato
condivisibilmente riconosciuto che la responsabilità datoriale non è
suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il profilo
meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica dei
dipendenti e di correlativo pericolo.

5. L’art. 2087 cod. civ.
non configura infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva (vedi sul punto ex
plurimis, Cass. 23/5/2019 n. 14066, Cass. 29/3/2019 n. 14066), essendone
elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella
predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il
lavoratore.

Né può desumersi dall’indicata disposizione un
obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela
possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un
ambiente di lavoro a “rischio zero” quando di per sé il pericolo di una
lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi
ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare
qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psicofisica del
lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza
l’ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se
imprevedibile ed inevitabile.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di
questa Corte (v. Cass. 15/6/2016, n. 12347; Cass. 10/6/2016, n. 11981) non si può
automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno,
l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario,
piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione
di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle
conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

6. In tal senso non può sottacersi che anche per la
violazione dell’art. 4, lett.c)
del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 (che obbliga datori di lavoro, dirigenti e
preposti a “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le
norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro
disposizione” e postula la prioritaria dimostrazione della relativa
condotta omissiva) l’assolvimento degli obblighi imposti da tale norma, deve
essere verificato con riguardo alle peculiari caratteristiche dell’impresa, ai
tipi di lavorazione ivi effettuati, all’entità del personale e ai diversi gradi
di rischio.

Ciò non comporta, peraltro, sempre ed in ogni caso,
una sorveglianza ininterrotta o la costante presenza fisica del controllore
accanto al lavoratore, ma può anche sostanziarsi in una vigilanza generica,
seppure continua ed efficace, intesa ad assicurare nei limiti dell’umana
efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite ed
utilizzino gli strumenti di protezione prescritti (vedi Cass. 26/11/1994 n. 10066).

7. Orbene, nello specifico, s’impone l’evidenza del
fatto che la Corte di merito non si sia discostata dagli enunciati principi,
laddove ha verificato, con puntuale accertamento in fatto, l’osservanza;da
parte datoriale, di tutte le cautele possibili atte a prevenire l’eventus
damni.

Gli accertamenti compiuti dalla Corte distrettuale,
conformi agli approdi ai quali era pervenuto anche il giudice di prima istanza,
convergono univocamente nel definire come effettiva la fornitura da parte
datoriale, a mezzo dei suoi preposti, dei necessari mezzi di protezione, così
come reale l’addestramento in ordine all’uso degli stessi e la vigilanza in
ordine al rispetto delle istruzioni impartite, avendo il responsabile della
sicurezza della società convenuta, costantemente provveduto a richiamare i dipendenti
ad un uso corretto delle misure di protezione antinfortunistiche.

In tale prospettiva la Corte ha anche rimarcato come
“l’obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far
configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere
richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di
costante verifica dell’utilizzo dello strumento di sicurezza”; era emerso
infatti che il ricorrente in occasione dell’infortunio, nonostante indossasse
la cintura a disposizione, avesse omesso di agganciarla al cestello, riuscendo
ad eludere il controllo del responsabile per la sicurezza che in quel momento
era presente e stava lavorando a terra.

Sotto altro versante, le acquisizioni probatorie
avevano consentito di acclarare la conformità della cintura di cui era
corredato il cestello per i lavori in quota, alle norme di protezione – assente
qualsivoglia anomalia strutturale della cintura stessa – cui faceva riscontro
altresì “la conformità ai requisiti di sicurezza del macchinario
utilizzato dal C. al momento del sinistro”, confermata dalla perizia
svolta dalla Procura della Repubblica di Livorno nel corso del procedimento
penale instaurato nei confronti del T.

8. Conclusivamente, tale essendo il quadro
probatorio delineato nel corso del giudizio di merito, immune da censure è da
ritenersi la decisione della Corte territoriale che ha reputato insussistente
la responsabilità del datore nella causazione del sinistro, in un contesto in
cui è limpidamente emersa – per quanto sinora detto – la fornitura da parte
datoriale, dei necessari mezzi di protezione, non disgiunta dalla allegazione
di istruzioni sull’uso degli stessi e dall’esercizio costante di una attività
di vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite, attuata mediante il
responsabile della sicurezza.

Nel contesto descritto di puntuale assolvimento da
parte datoriale, di tutti gli obblighi previsti dalla legge, la condotta del
lavoratore – il quale aveva omesso di agganciare alla cesta la cintura di
sicurezza anticaduta (che pure indossava), nonostante i continui richiami ad un
uso corretto delle misure di protezione antinfortunistica e la persistente,
effettiva attività di vigilanza espletata dal personale addetto attestata delle
univoche dichiarazioni testimoniali acquisite – aveva assunto il carattere
dell’assoluta imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto ai
procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sì da porsi quale causa
esclusiva dell’evento.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di
merito, sorrette da congrua motivazione e conformi a diritto, per quanto sinora
detto, si sottraggono, dunque, alle censure all’esame.

9. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese inerenti al presente giudizio di
legittimità seguono il principio della soccombenza, liquidate come da
dispositivo in favore del controricorrente R.T.

Nessuna statuizione va invece emessa nei confronti
della Società R.M. Assicurazioni che non ha svolto attività difensiva.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha
aggiunto il comma 1 quater all’art.
13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo
13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per
esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo
13.

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