Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3291

Gestione Commercianti, Cartella esattoriale, Inps,
Contributi omessi, Attività di socio amministratore e socio lavoratore,
Carattere di continuità e prevalenza

Rilevato che

Si controverte dell’opposizione proposta innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore da F.P. alla cartella esattoriale dell’Inps
recante la richiesta di pagamento di euro 2.688,19 a titolo di contributi della
Gestione Commercianti omessi per il periodo 2005-2006.

All’uopo F.P., amministratore della società s.r.l.
N.F.C., deduceva di non avere mai prestato attività lavorativa all’interno
dell’azienda con carattere di continuità e prevalenza.

Resisteva l’Inps sul rilievo essenziale che
l’iscrizione nella gestione commerciale fosse avvenuta su espressa richiesta
del medesimo opponente.

Il giudice adito respingeva l’opposizione sul
rilievo che il credito contributivo azionato dall’Inps rinvenisse fondamento
nella circostanza che l’opponente aveva dato prova della cancellazione dalla
Gestione Commercianti solo con effetto dal 28/9/2006.

Con sentenza resa pubblica il 10/10/2013 la Corte
d’appello di Salerno, investita dall’impugnazione dell’Inps, in riforma della
sentenza gravata accoglieva l’opposizione proposta dal P. col ricorso
introduttivo del giudizio ed annullava la cartella esattoriale opposta.

Secondo i giudici d’appello, ai sensi dell’art. 1 c. 203 I. n. 662/1996,
colui che nell’ambito di una S.r.l. svolga attività di socio amministratore e
socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente nella
gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza. In
tale contesto normativo è onere dell’Inps individuare e provare quale debba
essere l’iscrizione all’assicurazione corrispondente alla attività prevalente;
nella specie tale dimostrazione non era stata fornita dall’istituto, non
potendo ritenersi significativa al riguardo la dichiarazione resa dal P.
all’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco degli esercenti attività
commerciale ai sensi della legge n. 662/1996,
di svolgere attività prevalente di natura commerciale.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con
un solo motivo.

Resiste con controricorso F.P..

 

Considerato che

 

1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 commi
203 e 208 I. n. 662/1996, come interpretato dall’art. 12 c. 11 d.l. n.78/2010 e
dell’art. 2697 c.c. ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c..

Si deduce che ai sensi della richiamata legge n.78/2010, interpretativa della pregressa
disposizione di cui alla I. n. 662/1996, nella
esegesi offerta dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte,
deve ritenersi che l’insorgenza dell’obbligo assicurativo è legata
all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, di guisa che se un soggetto
espleta di fatto più attività protette ciascuna di esse dà luogo ai correlativi
obblighi contributivi secondo le regole proprie delle corrispondenti gestioni
di riferimento.

Nello specifico l’attività posta in essere dal P.
doveva ritenersi connotata dai caratteri della abitualità e prevalenza con
piena legittimità dell’iscrizione del predetto alla gestione commercianti per
il periodo in contestazione. In tal senso era significativa sotto il profilo
probatorio anche la dichiarazione resa dal P., che rivestiva quanto meno valore
di presunzione juris tantum in ordine alla sussistenza delle condizioni
legittimanti l’iscrizione in oggetto.

2. Il motivo non è fondato.

Vero è che secondo i principi affermati da questa
Corte, ai quali va data continuità, in tema di iscrizione assicurativa per lo
svolgimento di attività autonome, l’art. 12, comma 11, del d.l. n.78 del
2010, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 122 del 2010 – in base al quale l’art.1, comma 208, legge n. 662 del
1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera
il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione
dell’art. 1, comma 208, legge n.
662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995 – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di
interpretazione autentica, e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del
principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU (quanto al mutamento
delle “regole del gioco” nel corso del processo) trattandosi di
legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost. (vedi Cass.
S.U. 8/8/2011 n.17076).

Sulla scia dei descritti approdi cui sono pervenute
le Sezioni Unite di questa Corte, si sono collocati numerosi successivi arresti
con i quali si è ribadito che in caso di esercizio di attività in forma
d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti,
contemporaneo all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria
l’iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995, ai sensi dell’art.
1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato
dall’art. 12, comma 11, del d.l.
n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010,
non opera la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione
sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della
doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità
limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale
collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione,
presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la
gestione commercianti per il reddito d’impresa (vedi Cass.6/6/2012 n. 9153, Cass. 4/6/2012 n. 9803, Cass. 13/10/2015 n. 20519, Cass. 3/3/2017n. 5452).

Ma è altrettanto vero che, per quanto riguarda
l’accertamento concernente le attività autonome per le quali opera il principio
di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente,
esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori diretti per le quali sussiste il citato obbligo contributivo,
l’onere della prova cede a carico dell’Inps (ex aliis, vedi Cass. 31/8/2018 n. 21511).

E detto onere, nella opinione espressa dal giudice
del gravame, non risulta assolto dall’Istituto Previdenziale, non potendo
conferirsi valenza confessoria alla domanda di iscrizione alla gestione
commerciale. Tale valutazione, rientrando nella sfera di giudizio riservata al
giudice di merito, non appare censurabile nella presente sede, essendo stata la
quaestio facti esaminata congruamente con statuizione insuscettibile di
sindacato in questa sede di legittimità.

Alla stregua delle superiori argomentazioni il
ricorso va respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente
giudizio segue il regime  della
soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata e da distrarsi in favore
dell’avv. F.P., dichiaratosi antistatario.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012  (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per
esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. F.P..

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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