Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3277

Licenziamento per giusta causa, Grave insubordinazione,
Abbandono del posto di lavoro, Minaccia fisica

Rilevato che

 

1. la Corte d’appello di L’Aquila respingeva il
gravame proposto da M.S. avverso la decisione del Tribunale di Lanciano, che
aveva rigettato l’opposizione avanzata contro l’ordinanza emessa ex art. 1, comma 49, della I. 92/2012,
all’esito della fase sommaria, con la quale era stata respinta la domanda del
predetto, di accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli il
19.1.2015 per giusta causa. La condotta ascritta al S. si sostanziava
nell’abbandono del posto di lavoro, nell’avere lo stesso, con fare intimidatorio
e violento, appoggiato la propria testa contro quella del Responsabile Shift
Manager con chiaro intento di minaccia fisica e nell’avere, in presenza di
colleghi, gettato via, con fare rabbioso, una pistola per la spruzzatura del
sigillante, rischiando di colpire con tale strumento di lavoro gli altri
lavoratori presenti nell’area;

1.2. la Corte riteneva l’infondatezza del reclamo,
per essere i rilievi del reclamante riferiti ad elementi di contorno non
incidenti sul nucleo della contestazione, risultata confermata quanto ai fatti
posti a suo fondamento dall’istruttoria svolta;

1.3. era, poi, da ritenere ininfluente quale
scriminante della grave insubordinazione addebitata la circostanza del diniego
alla richiesta di fruire della pausa attraverso il cd. cambista, che non
rilevava, anche ove connotata da chiara ingiustizia, ai fini della valutazione
dell’elemento soggettivo del comportamento del S., essendovi stato un mero
confronto e non un’aggressione da parte di altri che avesse giustificato la reazione
del reclamante. Era stato provato che il lavoratore, in stato di alterazione,
aveva con la propria testa spinto con fare minaccioso quella dello shift
manager;

1.4. erano disattese dalla Corte le ulteriori
censure con le quali si mirava a minimizzare il comportamento del S., che aveva
assunto le caratteristiche, per il contenuto aggressivo, non solo verbale ma
anche fisico, di sfida e disprezzo, con travalicamento dei limiti di
correttezza, per assumere i caratteri di una condotta sicuramente riprovevole,
integrante una negazione pubblica e palese del dovere di obbedienza ed una
sfida aperta al potere direzionale del superiore, idonea a ledere il vincolo
fiduciario e tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto;

1.5. infondato era ritenuto anche il motivo con il
quale si chiedeva che la condotta venisse qualificata come di lieve
insubordinazione, idonea a giustificare l’applicazione di una sanzione
meramente conservativa;

2. di tale decisione domanda la cassazione il S.,
affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la
società, che ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo, il S. denunzia violazione ed
errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c, adducendo
che la valutazione delle dichiarazioni scritte dei testi non poteva concorrere
con le dichiarazioni acquisite genuinamente nel corso dell’istruttoria, non
potendo attraverso le prime apprezzarsi la modalità di assunzione e dunque
l’autodeterminazione del dichiarante; assume che l’esito del giudizio sarebbe
stato sicuramente diverso in quanto nel corso dell’istruttoria non era emersa
alcuna prova della condotta oggetto di contestazione, ad eccezione di quella
fornita attraverso la dichiarazione resa da un teste sicuramente interessato
all’esito del giudizio;

2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta
violazione ed errata applicazione dell’art. 2119
c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,
assumendo che, anche ove ritenuti provati, i fatti ascritti al lavoratore non
avrebbero integrato la grave insubordinazione ascrittagli, ma una lieve
insubordinazione punibile con sanzione conservativa, per essere i fatti
espressivi di rilievo disciplinare inapprezzabile e parzialmente diversi da
quelli di cui alla contestazione. Adduce che non era stato provato che egli
avesse gettato con fare rabbioso una pistola per sigillante rischiando di
colpire i presenti, essendo emerso unicamente che aveva gettato a terra, per
farsi strada, il tubo collegato alla pistola, impugnandolo con la mano, e non
avendo rinvenuto conferma la circostanza che esso ricorrente avesse rivolto al
M. parole minacciose;

3. con il terzo motivo il S. si duole della
violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,
sostenendo l’omissione motivazionale, per non essere comprensibile l’iter
logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione;

4. con il quarto motivo, il ricorrente ascrive alla
decisione impugnata violazione dell’art. 32 c.c.n.I. di primo livello del
29.12.2010, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,
sostenendo che l’articolo menzionato, nel prevedere i provvedimenti di
ammonizioni scritte, multe e sospensioni, abbia riguardo ad atti di
insubordinazione lievi nei confronti dei superiori e ad altre condotte di
trasgressione dell’osservanza del contratto, o a mancanze che portino
pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello
stabilimento, ciò che doveva essere rilevato con riguardo alle caratteristiche
del fatto addebitatogli, non espressive, a suo dire, di grave subordinazione,
in quanto collegate alla legittima aspirazione ad ottenere il riconoscimento
del proprio diritto al cambio in relazione alle pause regolate in base alla
previsione di una turnazione nella relativa fruizione;

5. la critica espressa con il primo motivo è
connotata da assoluta genericità e nella sostanza mira a sollecitare una
diversa ricostruzione dei fatti alla stregua di una combinazione degli elementi
probatori differente da quella effettuata dal giudice del merito, con ciò
contravvenendo ai principi che regolano la deduzione dei vizi denunciabili in
sede di legittimità;

5.1. non integra violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. la denunziata mera
circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle
parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad
altre, essendo tale violazione ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice
abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di
sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere
officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016);
al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché
il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della
decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o
al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge: poiché, in realtà,
nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo anzidetto, la relativa
doglianza deve ritenersi mal posta;

6. la censura contenuta nel secondo motivo risulta
anch’essa genericamente formulata e le evidenziate divergenze ricostruttive in
fatto sono state correttamente ritenute di nessuna rilevanza, in quanto
riferite ad elementi di mero contorno rispetto alla condotta contestata,
consistita nell’avere il S. spinto con fare minaccioso con la propria testa
quella del M.; peraltro, la Corte d’appello ha al riguardo evidenziato come le
doglianze già espresse negli stessi termini “non individuavano fatti
decisivi, in rapporto di causalità tale con la soluzione giuridica della
controversia da far ritenere, con giudizio di certezza e non di mera
probabilità, che la loro considerazione nei termini esplicitati dal reclamante
avrebbe comportato una decisione diversa”;

7. in ordine al terzo motivo va evidenziato in primo
luogo come non risulti disatteso il contenuto dell’art.
132, co. 1, n. 4 c.p.c. essendo la motivazione sussistente e non meramente
apparente: l’esame delle circostanze processuali effettuata è idonea, invero, a
dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel
pervenire alla soluzione adottata, essendo peraltro coerente sviluppo di quanto
argomentato ai paragrafi 2 e 3 della sentenza l’individuazione dei caratteri
della condotta rilevanti sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo, e
della gravità necessaria e sufficiente a compromettere in modo irreparabile il
vincolo fiduciario; non si verte nell’ipotesi di una violazione del
“minimo costituzionale” richiesto dall’art.
111, sesto comma, Cost., individuabile, nei casi che si convertono in
violazione dell’art. 132, secondo comma n. 4,
c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, di “mancanza della
motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”,
di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile
contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od
incomprensibile”, alla cui esclusiva verifica è attualmente circoscritto
(oltre alla possibilità di deduzione del vizio di motivazione per omesso esame
di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che
appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della
controversia) il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. 12 ottobre
2017, n. 23940): sicché, a fronte di un percorso argomentativo a sostegno della
decisione assunta, il mezzo di impugnazione consiste in un’evidente
contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, incensurabile
in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011,
n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892);

8. quanto all’ultimo motivo, è sufficiente osservare
che, in tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione
della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che
deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento
agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo
rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle
specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto,
ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità
dell’elemento intenzionale o di quello colposo; l’onere della prova del fatto
contestato al lavoratore, che spetta al datore di lavoro, deve riguardare
quindi la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del
rapporto di lavoro ed, in particolare, di quello fiduciario (cfr., ex aliis, Cass. 9.9.2003 n. 13188, Cass. 26.7.2011 n. 16283, Cass. 1.7.2016 n. 13512);

8.1 la Corte di merito, poi, conformemente all’orientamento
di legittimità (cfr. Cass. 22636/2019, Cass. n. 2830/2016; Cass. n. 16260/2004), secondo
cui alla ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla contrattazione
collettiva non può conseguire automaticamente il giudizio di legittimità del
licenziamento, ma occorre sempre che la fattispecie tipizzata contrattualmente
sia riconducibile alla nozione di giusta causa, tenendo conto della gravità del
comportamento in concreto del lavoratore, ha verificato tale requisito
precisando che la condotta addebitata integrasse senz’altro una manchevolezza
che, per la sua gravità, risultava punibile con il licenziamento, da
considerarsi, quindi, sanzione proporzionata al fatto; i giudici del merito hanno
anche escluso, con una indagine di merito non censurabile in questa sede,
perché adeguatamente motivata, che il comportamento del S. potesse essere la
reazione ad espressioni dello Shift manager M., con ciò valutando, quindi, di
fatto l’intensità dell’elemento volitivo ed il contesto in cui avvenne la
minaccia fisica contestata al lavoratore;

8.3. in continuità con i principi richiamati si pone
anche l’ulteriore affermazione di questa Corte secondo cui “in materia
disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione
collettiva ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando
il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività
sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi
concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la
scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati
nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo
fiduciario” (cfr. Cass. 14062/2019 con richiamo a Cass. n. 28492 del
2018);

8.2. infine, come da questa Corte più volte
affermato, privilegiando una nozione ampia di insubordinazione, quest’ultima,
nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al
rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori (e dunque ancorata,
attraverso una lettura letterale, alla violazione dell’art. 2104, co. 2, cod. civ.), ma implica
necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare
l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della
organizzazione aziendale (così Cass. 27 marzo
2017, n. 7795; Cass. 11 maggio 2016, n. 9635
e già Cass. 2 luglio 1987, n. 5804 nonché la più recente 19 aprile 2018, n. 9736, che, pur resa con
riferimento ad un rapporto di lavoro pubblico, richiama il medesimo principio,
e, da ultimo Cass. 22382/2018);

9. alla stregua delle svolte considerazioni, il
ricorso va, complessivamente, respinto;

10. le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo;

11. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115
del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro
200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis, del citato D.P.R.,
ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3277
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