Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3819

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Difficoltà
economiche e finanziarie azienda, Effettività della riorganizzazione aziendale
– Prova

Rilevato che

 

1. In data 4.12.2014 la S. spa (oggi E.B.P. spa) ha
comunicato al dipendente S.M. il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo.

2. Il Tribunale di Sulmona, sia in fase sommaria che
in sede di opposizione ex art. 1
comma 51 della legge n. 92 del 2012, ha dichiarato la legittimità del
licenziamento.

3. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza
n. 175 del 2018, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha ritenuto,
esclusa la natura ritorsiva, illegittimo il recesso, con declaratoria di
risoluzione del rapporto e condanna della datrice di lavoro al pagamento di una
indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione la E.B.P. spa affidato a quattro motivi.

5. Ha resistito con controricorso S.M., ammesso in
via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in virtù di
delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila del 6.7.2018,
formulando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui a sua
volta ha resistito con controricorso la società.

6. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo
il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale
condizionato.

7. Le parti hanno depositato memorie.

 

Considerato che

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la
società denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e/o 5 della legge n. 604 del 1966
e/o dell’art. 30 della legge n.
183 del 2010 anche in relazione all’art. 41
Cost., per avere erroneamente la Corte territoriale, da un lato, accertato
l’effettività della riorganizzazione attuata dalla società con la
redistribuzione delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato (nella specie
distribuzione fra tutti i dipendenti con mansioni di carrellista addetti al
reparto logistica dell’attività di completamento dei carichi in partenza con i
pacchetti contenenti materiale pubblicitario da inviare alla clientela a scopo
pubblicitario, nonché con accessori ed utensili per il montaggio, attività
prima svolta in via esclusiva dal S.) e, quindi, la non pretestuosità della
soppressione della posizione lavorativa e, dall’altro, per avere dichiarato
l’illegittimità del licenziamento sul presupposto che le ragioni tecniche che
avevano determinato la scelta di pervenire a detta riorganizzazione non
risultavano in alcun modo precisate e che il datore di lavoro non aveva fornito
la prova dell’ulteriore elemento rappresentato dall’andamento economico
negativo che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione
dell’organizzazione di lavoro.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si
censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966
e/o dell’art. 2697 cc e/o dell’art. 30 della legge n. 183 del 2010,
anche in relazione all’art. 41 Cost., per avere
la Corte di merito errato nell’avere ritenuto che fosse il datore di lavoro ad
essere onerato di fornire la prova del preteso “andamento economico
negativo” che avrebbe imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione
dell’organizzazione del lavoro”.

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale
lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato
oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere errato la Corte di appello nell’avere
ritenuto che il licenziamento di cui è causa fosse stato basato su un
“preteso andamento economico negativo” e che la lettera di
licenziamento non contenesse la specificazione delle “ragioni tecniche”
quando, invece, erano state esplicitate in termini univoci le ragioni del
licenziamento, conseguenti alla decisione aziendale di operare la
riorganizzazione, poi attuata, di redistribuzione delle mansioni
precedentemente svolte da M.S. tra più lavoratori in servizio presso la
medesima azienda.

5. Con il quarto motivo del ricorso principale si
deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del
1970 in quanto era stato ritenuto illegittimo il recesso quando, invece, in
relazione al vizio rilevato, il recesso avrebbe dovuto considerarsi inefficace,
per mancata motivazione, sicché l’indennità risarcitoria onnicomprensiva
avrebbe dovuto essere contenuta tra un minimo di sei ed un massimo di dodici
mensilità, ai sensi dell’art.
18 co. 6 della legge n. 300 del 1970.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale
condizionato M.S. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 132
c.p.c.e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., perché nella gravata
sentenza mancava del tutto l’indicazione delle prove in base alle quali
risultava dimostrata l’effettività della riorganizzazione aziendale, senza
alcun riferimento agli atti istruttori.

7. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale
lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di
discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n.
5 c.p.c., per non avere considerato la Corte territoriale che egli aveva
contestato l’effettività della riorganizzazione aziendale come prospettata
dalla società datrice di lavoro adducendo circostanze che non erano state
esaminate.

8. I primi tre motivi del ricorso principale, da
trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati.

9. E’ opportuno precisare quale è stato l’iter
decisionale della gravata sentenza.

10. La Corte territoriale ha sottolineato che, nel
caso in esame, sia la lettera di avvio della procedura di licenziamento che la
lettera di licenziamento indicavano specificamente la decisione organizzativa
che l’azienda intendeva attuare (distribuzione tra tutti i dipendenti con
mansione di carrellista addetti al reparto logistica del compito di
preparazione dei pacchetti contenenti materiale pubblicitario da inviare alla
clientela a scopo pubblicitario, da lui svolto in via esclusiva), tuttavia le
ragioni tecniche che avevano determinato la scelta di pervenire a detta
riorganizzazione non risultavano in alcun modo precisate, limitandosi entrambe
le missive a riportare stereotipatamente il dettato dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966.

11. Inoltre i giudici di secondo grado hanno dato
atto che, nel verbale di comparizione per l’espletamento del tentativo di
conciliazione, la società aveva specificato che la riorganizzazione che aveva
determinato il licenziamento del S. trovava le sue ragioni obiettive nelle
serie difficoltà economiche e finanziarie in cui essa versava da circa un
biennio e non in ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale; hanno
rilevato, infine, che la S. non aveva fornito alcuna prova dell’andamento
economico negativo che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione
dell’organizzazione del lavoro, ma solo dell’effettività della riorganizzazione
a seguito del licenziamento.

12. Orbene, è stato affermato (cfr. Cass. n del
2017) che, ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604 del 1966
richiede: a) la soppressione del settore lavorativo e del reparto o del posto
cui era addetto il dipendente, senza che sia necessario la soppressione di
tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità
della soppressione a progetti o scelte datoriali -insindacabili dal giudice
quanto ai profili di congruità ed opportunità, purché effettivi e non simulati-
diretti ad incidere sulla struttura e sulla organizzazione dell’impresa, ovvero
sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore
efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego
del lavoratore in mansioni diverse.

13. E’ stato anche precisato (cfr. Cass. n. 25201 del 2016) che l’andamento
economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il
datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le
ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro,
comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un
incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’asseto
organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione
lavorativa ove, però, il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a
situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in
giudizio se ne accerti in concreto, l’inesistenza, il licenziamento risulterà
ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale
addotta; inoltre che è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le
addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del
lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad
un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento
dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata
posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia
comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di
congruità ed opportunità (cfr. Cass. n. 10699 del
2017).

14. Nella fattispecie in esame, deve rilevarsi
-differentemente da quanto ritenuto dalla Corte di merito- che il controllo
giudiziale andava limitato alla verifica sulla reale sussistenza del motivo
addotto dall’imprenditore sui cui incombeva l’onere di provare l’effettività
della riorganizzazione, quale “ragione organizzativa o produttiva”
della soppressione del lavoro (cfr. Cass. n. 4015
del 2017) e non anche sull’effettivo andamento economico negativo dell’impresa
che non costituisce, come detto, un presupposto essenziale della legittimità
del licenziamento economico.

15. Il licenziamento del S., con la lettera di
recesso, era stato determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva e
l’organizzazione del lavoro (distribuzione tra tutti i carrellisti dei compiti
di preparazione dei pacchetti svolti in precedenza in via esclusiva dal S.
stesso), che costituivano, quindi, la causa efficiente della soppressione del
posto.

16. La scelta dei criteri di gestione dell’azienda
così come la migliore efficienza gestionale ovvero un incremento della
redditività (evidenziati soltanto in sede di tentativo di conciliazione)
rappresentavano elementi non sindacabili dal giudice.

17. Il riscontro di effettività doveva concernere la
sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore
e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni
dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso (cfr. Cass. 24458
del 2019).

18. L’obiettivo perseguito dall’imprenditore, sia
esso una migliore efficienza, un incremento della produttività -e quindi del
profitto- ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli
o a spese straordinarie, è indipendente dalla sussistenza del giustificato
motivo oggettivo che si sostanzia in ogni modifica della struttura
organizzativa dell’impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una
determinata posizione lavorativa, a meno che esso obiettivo, posto
esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si
riveli pretestuoso e carente di veridicità.

19. Ciò che contava controllare, pertanto, nel caso
de quo, era la effettività della riorganizzazione aziendale su cui si fondava
il recesso e non gli aspetti economici ad essa connessi né le ragioni di natura
imprenditoriale che l’avevano determinata.

20. La Corte di merito, invece, in modo non
condivisibile, si è discostata da tali principi ritenendo che andasse invece
provato anche l’andamento economico negativo che aveva imposto la riduzione dei
costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e, non anche, la
effettività della riorganizzazione a seguito del licenziamento.

21. L’accoglimento dei primi tre motivi determina
l’assorbimento della trattazione del quarto ed impone, di contro, lo scrutinio
del ricorso incidentale condizionato, formulato dalla società.

22. Ritiene al riguardo il Collegio che anche i due
motivi del ricorso incidentale, da trattarsi congiuntamente per connessione
logico-giuridica, sono fondati.

23. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di
motivazione previsto dall’art. 132 commi 2 e 4
c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste
quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio
logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,
come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né
alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo
seguito (cfr. Cass n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014).

24. Nella sentenza gravata, si è dato atto del
positivo accertamento della riorganizzazione aziendale senza, però,
l’indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della
effettività della riorganizzazione stessa e senza avere considerato le
circostanze addotte dal lavoratore, della assunzione, in epoca successiva al
licenziamento, di n. 4 carrellisti (sia pure mediante contratti di
somministrazione), in un contesto lavorativo in cui l’assetto organizzativo del
reparto cui era adibito il S. avrebbe assunto un aspetto diverso da quello
prospettato nella lettera di licenziamento.

25. Le dette circostanze erano state oggetto di
discussione tra le parti, erano decisive ai fini del riscontro sulla
sussistenza del giustificato motivo oggettivo del recesso e risultavano dalla
sentenza impugnata ove si è fatto riferimento alla presenza di n. 10 unità di
carrellisti a differenza dei n. 6 in forza al momento del licenziamento del S.

26. Alla stregua di quanto esposto, vanno quindi
accolti i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto, nonché
va accolto anche il ricorso incidentale.

27. La sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in
diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi
di diritto sopra richiamati, in tema di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, e valuterà, oltre le questioni la cui trattazione è stata ritenuta
assorbita in questa sede, le circostanze in punto di fatto omesse, indicate nel
ricorso incidentale.

28. I giudici di rinvio provvederanno, altresì, alla
determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie i primi tre motivi del ricorso principale,
assorbito il quarto; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in
relazione ai motivi accolti e rinvio, alla Corte di appello di L’Aquila, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3819
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