Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2020, n. 5963

Infortunio sul lavoro, Formazione in materia di sicurezza,
Direttore dello stabilimento, Preposto, Responsabilità, Inadeguatezza delle
misure di prevenzione approntate, Nesso causale

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di quella città, appellata da B.M., con la
quale costui era stato condannato per il reato di cui all’art. 590, co. 1 e 3, cod. pen. ai danni del
lavoratore dipendente Z.G., ha sostituito la pena detentiva inflitta con quella
pecuniaria corrispondente, confermando nel resto.

In particolare, si è contestato al B., nella qualità
di direttore dello stabilimento delle A.V. S.p.A., sede di Sarezzo, delegato
per gli aspetti della sicurezza sul lavoro e datore di lavoro della persona
offesa, di avere cagionato, per colpa generica e specifica, omettendo di
provvedere a difendere in modo idoneo una fossa contro il rischio di caduta al
suo interno (in violazione dell’art.
64 co. 1 lett. a), art. 63 co.
1 all. IV punto 1.5.14.1, d. Igs. 81/2008),
le lesioni gravi da questa riportate il 16 giugno 2013, allorché era intenta ad
utilizzare una lancia a spruzzo in posizione prospiciente detta fossa profonda
tre metri. A causa di una improvvisa riattivazione della lancia, l’uomo aveva
perso l’equilibrio cadendo nella fossa suddetta e procurandosi le lesioni
descritte in imputazione.

2. Questa, in sintesi, la vicenda come ricostruita
nella sentenza.

L’infortunio era avvenuto all’interno di uno
stabilimento ove si producono billette e laminati, segnatamente nel reparto
refrattari e in prossimità di due fosse – in realtà un’unica attraversata da
una sorta di camminamento – all’interno della quale veniva collocata una
siviera (cioè una struttura metallica circolare atta a contenere metallo fuso
versato al suo interno dal forno di fusione, destinato ad alimentare le
lingottiere dell’impianto di colata continua). Ai quattro lati della fossa vi
era un parapetto nel quale si apriva un cancello che consentiva l’accesso al
camminamento; mentre la zona della fossa destinata al ripristino del setto
poroso risultava tutta circondata dal parapetto, la parte destinata al
rifacimento dei refrattari era priva di protezioni, il pericolo di caduta
essendo scongiurato da un metodo di lavoro in base al quale al suo interno
veniva collocata una siviera che, debordando di oltre un metro dal bordo della
fossa, finiva con il funzionare da parapetto. L’indicazione aziendale ai
lavoratori era pertanto di accedere a quella fossa solo previo posizionamento
di una siviera.

Tale metodica, tuttavia, era stata ripensata dopo un
infortunio mortale e dopo la constatazione, da parte del dipendente S., che il
meccanismo di chiusura del cancello che impediva l’accesso al camminamento non
protetto non era funzionante, cosicché era in corso, all’epoca dell’infortunio
per cui è processo, la progettazione di un sistema di copertura dedicato, atto
a prevenire la caduta all’interno della fossa.

3. Il B. ha proposto ricorso avverso la sentenza
d’appello, con proprio difensore, formulando due motivi.

Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di
legge quanto alla valutazione del nesso di causalità, con riferimento specifico
al comportamento alternativo lecito, e vizio della motivazione, quanto alla
valutazione delle evidenze probatorie.

Sotto il primo profilo, il deducente ha rilevato che
la Corte avrebbe erroneamente interpretato gli artt.
40 e 41 cod. pen., non avendo considerato
che, in caso di osservanza del comportamento conforme al dovere di diligenza,
l’evento si sarebbe ugualmente prodotto, poiché il lavoratore non avrebbe
provveduto a posizionare la copertura metallica sopra la fossa, misura che ha
sostituito la precedente soluzione, dopo l’infortunio.

Tale vizio avrebbe finito, secondo la difesa, con
intrecciarsi con quello motivazionale, avendo le prove dimostrato l’assunto di
partenza dell’osservazione difensiva, vale a dire l’equivalenza, in termini di
presidio di sicurezza, tra l’utilizzo della siviera e l’apposizione della copertura
metallica realizzata dopo l’infortunio, erroneamente considerate alla stessa
stregua dalla Corte territoriale, trattandosi in entrambi i casi di copertura
non fissa che doveva essere appositamente posizionata all’occorrenza.

Con il secondo motivo, invece, la difesa ha
contestato la valutazione della responsabilità personale e, dunque, la
posizione di garanzia rispetto al rischio concreto, deducendo analoghi vizi.

Sotto il primo profilo, ha rilevato che la Corte
avrebbe ritenuto che le violazioni contestate al B., nella qualità datoriale,
non fossero attribuibili anche ad altre figure, nella specie il S., dirigente
del reparto acciaieria, tenuto conto che le scelte di modificare il presidio di
sicurezza non implicavano decisioni di politica aziendale tali da richiedere
l’intervento datoriale. Ha dunque opposto che la responsabilità della scelta
era da ricollegarsi esclusivamente a costui, quale soggetto che aveva ammesso
la paternità della decisione di cambiare il sistema di sicurezza inadeguato. Su
tale punto, la Corte avrebbe reso una motivazione del tutto apodittica
affermando che, in ogni caso, il B. non aveva verificato che il S. svolgesse
adeguatamente il suo compito.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte bresciana ha ritenuto incontestata la
ricostruzione della dinamica dei fatti e dei luoghi ove essi erano avvenuti in
uno con la circostanza che, nell’occorso, le lesioni erano state certamente
conseguenza della rovinosa caduta dell’uomo all’interno della fossa non
protetta.

Ha, dunque, richiamato la sentenza appellata,
procedendo poi alla disamina delle doglianze veicolate con i motivi d’appello,
con i quali si era in sostanza contestata la posizione di garanzia del B.,
avuto riguardo a una organizzazione complessa, nella quale era in atto un’ampia
suddivisione del lavoro, tale da determinare che anche funzioni penalmente
presidiate facessero capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, nella specie
il dipendente S., il quale si era fatto carico in prima persona delle problematiche
in tema di sicurezza, sia prima, che dopo l’infortunio, formando anche un
elenco degli interventi migliorativi dall’ottobre 2012, prodotto dalla difesa.
L’effettività del suo ruolo, del resto, sempre nell’ottica difensiva, era
confermata dalla circostanza che gli interventi previsti in quell’elenco non
richiedevano impegni di spesa rilevanti e che la realizzazione della copertura
metallica dopo l’infortunio non aveva comportato un costo reale, essendo stata
realizzata per mezzo delle strutture interne dell’azienda.

Sotto il profilo colposo, inoltre, a parere della
difesa, la fossa era adeguatamente protetta dalla rete di parapetti che
lasciava un solo varco, interdetto da un cancello regolarmente chiuso.

I pochi operai autorizzati ad accedere all’interno
della zona non protetta erano perfettamente consapevoli della situazione dei
luoghi ed erano stati specificamente formati. Neppure era convincente l’assunto
secondo cui l’utilizzo della siviera era solo eventuale e richiedeva la
collaborazione di altre maestranze per lo spostamento con un carroponte, poiché
anche la copertura metallica in seguito realizzata doveva essere posizionata
con lo stesso mezzo.

Con tale ultima riflessione, la difesa ha introdotto
anche in appello censure intese a contestare la ricostruzione del nesso di
causalità, opponendo che il comportamento alternativo lecito non avrebbe
scongiurato l’evento, dal momento che la scelta imprudente autonomamente
adottata dal lavoratore (di entrare, cioè, nella parte non protetta senza prima
posizionare la siviera), si sarebbe tradotta nella mancata allocazione della
copertura metallica, cosicché l’evento si sarebbe ugualmente verificato.

La Corte bresciana ha ritenuto innanzitutto
accertata la posizione di garanzia del B., il quale era titolare di una
specifica delega per la sicurezza dello stabilimento diretto, munito di totale
autonomia, anche di spesa. Il fatto che costui avesse ritenuto di delegare di
fatto alcuni compiti, nella specie al S., non poteva essere favorevolmente
considerato, residuando in capo allo stesso quantomeno l’obbligo di accertarsi
che il dipendente svolgesse in maniera adeguata quel compito.

Quanto agli ulteriori profili di censura, quel
giudice ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’area fosse provvista di
apposito parapetto, atteso che oggetto del procedimento era proprio l’adeguata
protezione di coloro che erano abilitati ad accedere alla parte non protetta,
rilevando l’inadeguatezza di un sistema basato su una mera disposizione
impartita ai lavoratori (quella, cioè, di non accedere a quell’area senza il
previo posizionamento di una siviera, ulteriore rispetto a quella posta nella
fossa attigua). Tale inadeguatezza, del resto, aveva ricevuto conferma, secondo
la Corte territoriale, dal fatto che il S. aveva ritenuto di dover sostituire
il sistema, progettando una copertura stabile della fossa.

Né il comportamento del lavoratore, operaio esperto
e formato, era idoneo a interrompere il nesso causale, per le condivisibili
ragioni evidenziate dal Tribunale, secondo cui l’imprudenza di costui non
elideva il fatto che l’incidente era accaduto a causa della inadeguatezza delle
misure di prevenzione approntate, non rilevando la prospettazione di una causa
di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore
allorché chi la invoca versi in re illicita per avere consentito alla vittima
di operare in condizioni di pericolo.

Quanto, poi, al giudizio controfattuale, pur
attaccato dalle argomentazioni difensive, la Corte bresciana ha ritenuto il
ragionamento sopra svolto non convincente: anche a voler ritenere dimostrato
che la copertura metallica progettata avrebbe necessitato comunque uno
spostamento con il carroponte, le due strutture non potevano essere considerate
alla stessa stregua, poiché la destinazione naturale della siviera non era di
tipo prevenzionale, tanto che ogni volta occorreva reperirne una libera
all’interno dell’azienda; laddove la copertura dedicata sarebbe stata
normalmente già posizionata sulla fossa e spostata solo ove necessario per porre
all’interno di essa una siviera. Lo Z., quindi, nel secondo caso, avrebbe
trovato la fossa già coperta e non avrebbe avuto bisogno di provvedere alla sua
protezione, come non fece, reperendo e posizionando una siviera non utilizzata.

L’accertata inadeguatezza del sistema vigente
rendeva poi irrilevante la circostanza che il nuovo fosse in fase di
progettazione al momento dell’infortunio, atteso che il B. avrebbe dovuto
interdire la prosecuzione della lavorazione in prossimità della fossa, in
attesa della realizzazione della copertura dedicata (in ogni caso, ove egli
avesse ignorato la pericolosità del sito e il progetto del S. di ovviare al
problema riscontrato, gli sarebbe stato addebitabile il disinteresse su aspetti
importanti della sicurezza dello stabilimento rientranti nelle sue competenze).

3. I motivi sono infondati con riferimento ad
entrambi i vizi denunciati.

3.1. Invertendo l’ordine di esame delle doglianze,
può intanto osservarsi – quanto all’inquadramento giuridico della posizione
ricoperta dall’imputato operata dal giudice d’appello – che essa è
assolutamente coerente con le norme di legge e con il costante orientamento di
questa Corte di legittimità.

Giovi intanto un richiamo all’art. 64 co. 1 lett. a), d.lgs.
81/2008, quanto agli obblighi del datore di lavoro: la norma opera un
espresso rinvio ai requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, per
i quali prescrive la conformità ai requisiti indicati nell’allegato IV: al punto 1.5.14.1. di tale
documento, è previsto che «Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei
luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi,
devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad
impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le
aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo».

Orbene, il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure
antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione
da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della
generale disposizione di cui all’art. 2087 cod.
civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di
lavoro [cfr. sez. 4 n. 4361 del 21/10/2014 Ud.
(dep. 29/01/2015), Ottino, Rv. 263200],

Peraltro, in ordine alla ripartizione degli obblighi
di prevenzione tra le diverse figure di garanti nelle organizzazioni complesse,
il Supremo Collegio di questa Corte ha definitivamente chiarito che gli
obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di
lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato
nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il
relativo atto di delega ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008
riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso
ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per
professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di
organizzazione, gestione, controllo e spesa (cfr. Sez. Unite n. 33343 del
24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108).

Anche più di recente, del resto, si è affermato il
principio in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro,
diretto precipitato di quelli già richiamati, secondo cui, qualora vi siano più
titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario
dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di
una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione
(cfr. sez. 4 n. 6507 dell’11/01/2018, Caputo, Rv. 272464; già in precedenza
cfr. sez. 4 n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850 (in un caso in cui era
stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).

Proprio con riferimento alla esatta individuazione
del garante in tali specifiche ipotesi, si è precisato che il datore di lavoro
deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza
affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in
aggiunta, impartitegli (cfr. sez. 4 n. 26294 del 14/03/2018, Passero Gamba, Rv.
272960).

3.2. La risposta alle censure difensive è del tutto
coerente con i richiamati principi.

Intanto, deve premettersi che la responsabilità
penale dell’imputato, per la posizione di garanzia ricoperta all’interno di
quella specifica realtà produttiva, non è stata attribuita in via automatica
per il solo fatto di rivestire quel ruolo apicale e/o decisionale, bensì
tenendo conto dell’effettivo contesto organizzativo e delle condizioni in cui
egli si è trovato a operare. E’ proprio la complessità organizzativa
evidenziata a difesa a suggerire, secondo l’insegnamento del S.C. nella
sentenza citata (cfr. Sez. Un. Espenhahn e altri, Rv 261103) che
l’individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una
accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa
all’interno di ciascuna istituzione. Da un lato, a tal fine, rilevano le
categorie giuridiche, i modelli di agente; dall’altro, i concreti ruoli esercitati
da ciascuno. Si tratta «di una ricognizione essenziale per un’imputazione che
voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano
l’ordinamento penale; per evitare l’indiscriminata, quasi automatica
attribuzione dell’illecito a diversi soggetti.» (sul punto, cfr. anche sez. 4
n. 55005 del 10/11/2017, P.G. e P.C. in proc. Pesenti e altri).

Orbene, la Corte bresciana ha posto in rilievo la
espressa delega del B. per la sicurezza, attribuitagli quale direttore dello
stabilimento di Sarezzo delle A.V. S.p.A., munito di ampia autonomia
decisionale e di spesa e, in virtù di essa, ritenuto l’imputato gravato da
responsabilità con riferimento a una intera unità produttiva autonoma,
articolazione di un’organizzazione aziendale più complessa. Rispetto a tale
posizione, peraltro, l’eventuale “presa in carico” da parte del S. –
unicamente per vie di fatto peraltro – dell’onere di verifica interna della
sicurezza del luogo di lavoro, conseguita all’infortunio mortale verificatosi
poco prima di quello oggetto del presente processo (per il quale la Corte
territoriale ha pure rilevato che il B. aveva patteggiato una pena di otto mesi
di reclusione), non era certamente idonea a escludere la posizione di garanzia
autonomamente riconoscibile in capo all’imputato, opportunamente evidenziando
che quella di terzi soggetti (anche ove ravvisabile, tenuto conto delle
modalità della delega, certamente non conformi al disposto di cui all’art. 16 del d.lgs. 81/08)
avrebbe potuto, al più, concorrere con quella del titolare, ma – in ogni caso e
risolutivamente – non esonerare costui dall’onere di controllare gli
adempimenti degli obblighi che la difesa ha ritenuto oggetto di una delega che,
si ribadisce in questa sede, non era stata neppure formalizzata.

4. Anche per quanto riguarda il nesso eziologico,
con specifico riferimento al giudizio controfattuale che la difesa ha ritenuto
positivamente risolvibile in favore dell’imputato, emerge una congrua risposta
da parte del giudice dell’appello: questi ha, infatti, obiettato alla
considerazione difensiva una valutazione in questa sede non sindacabile,
rispetto alla quale mette conto evidenziare l’intrinseca contraddittorietà
degli assunti difensivi (secondo cui, si rammenta, il lavoratore non avrebbe
utilizzato neppure la copertura metallica ove già realizzata, cosicché il
comportamento alternativo lecito non avrebbe scongiurato l’evento). La
contraddizione si annida nella semplice considerazione che la copertura
metallica era in fase di realizzazione allorché avvenne l’infortunio, come pure
rilevato dalla corte del merito. Essa, contrariamente agli assunti difensivi,
ha correttamente operato il giudizio meramente ipotetico, necessario per
verificare se il comportamento omesso avrebbe, con un alto grado di probabilità
logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell’evento o
comunque ridotto l’intensità lesiva dello stesso (sui connotati del quale pare
sufficiente, in questa sede, un rinvio ai principi consolidatisi dalla sentenza
delle Sezioni Unite del 2002, F. in avanti e sino alla più recente E. e a altri
del 2014, citata), ponendo l’accento sulla diversità ontologica dei due
differenti strumenti. L’uno (la siviera) era infatti presidio assolutamente
precario e disfunzionale (siccome finalizzato ad altro scopo); l’altro era,
invece, stabile e dedicato, atteso che la copertura metallica, contrariamente a
quanto affermato dalla difesa, sarebbe stata regolarmente apposta alla fossa e
solo eventualmente rimossa, allorché fosse stato necessario collocarvi la
siviera.

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2020, n. 5963
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