Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 febbraio 2020, n. 4197

Raggiungimento dell’età prevista per il collocamento a riposo
– Diritto a proseguire il rapporto di lavoro, Contratti di portierato con enti
previdenziali, c.c.n.l. di diritto privato per i dipendenti da proprietari di
fabbricati, Privatizzazione del pubblico impiego

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 4755 del 2014, la Corte d’appello
di Roma accogliendo l’appello proposto dall’INPDAP (cui è succeduto nelle more
del giudizio d’appello l’INPS ex art.
21 d.l. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del
2011) nei confronti di F.S. avverso la sentenza del locale Tribunale, ha
rigettato la domanda dello stesso S. tesa al riconoscimento del diritto a
proseguire il rapporto di lavoro per un biennio dalla data di raggiungimento
dell’età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992
( oggi abrogato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114).

2. la Corte territoriale dopo aver ricordato che il
S. era stato dipendente con mansioni di portiere dell’INPDAP e che il rapporto
di lavoro era stato regolato dal c.c.n.l. di diritto privato per i dipendenti
da proprietari di fabbricati, che prevedeva la risoluzione del rapporto di
lavoro all’età di sessantacinque anni, ha ritenuto che il disposto dell’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992,
laddove dava facoltà di rimanere in servizio per un biennio, si rivolgesse ai
soli dipendenti che fossero risultati assicurati presso forme di previdenza
esonerative o sostitutive del sistema di previdenza obbligatorio generale, come
dimostrato dalla circostanza che la facoltà in esame era stata riconosciuta a
decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 di delega per la
privatizzazione dell’impiego pubblico.

3.Inoltre, la complessa procedura di dismissione del
patrimonio immobiliare degli enti pubblici non economici ed il nuovo
inquadramento del personale adibito a servizi di custodia o portierato, di cui
all’art. 43, comma 19, l. n. 388
del 2000, aveva comportato l’applicazione del contratto collettivo relativo
agli enti pubblici solo a decorrere dal 31 dicembre 2003 a seguito della
delibera del commissario straordinario n. 261 del 24 maggio 2004; pertanto, la
nuova disciplina non influiva sulla questione dedotta in causa posto che il S.
aveva compiuto 65 anni a settembre 2003 ed aveva cessato di lavorare a novembre
2003.

4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione F.S.
sulla base di due motivi. L’Inps resiste con controricorso illustrato da
memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione e o falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992
e dell’art. 43, comma 19, I. n. 388
del 2000, in relazione all’art. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile,
con riferimento al capo di sentenza che ha ritenuto applicabile alla concreta
fattispecie la norma di cui all’art.
43, comma 19, I. n. 388 del 2000, nel testo modificato dal d.l. n. 106 del
2004, e non quello vigente ratione temporis, con conseguente inapplicabilità
dell’art. 16 d.lgs. n. 503 del
1992.

1.1. In particolare, il ricorrente deduce
l’erroneità della qualificazione in termini di rapporto di lavoro privato del
rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso e l’INPDAP in quanto il tenore
dell’art. 16 cit. non
richiedeva altreo se non la dipendenza da un Ente pubblico.

Inoltre, non si era considerato che la
giurisprudenza di questa Corte, formatasi in tema di giurisdizione, aveva
affermato la natura pubblicistica del rapporto di lavoro intercorrente tra
INAIL ed i propri portieri. Peraltro, al momento in cui il ricorrente aveva
proposto la domanda di trattenimento in servizio (13 febbraio 2003) era in
vigore il testo dell’art. 43, comma
19, I. n. 388 del 2000 secondo il quale <I lavoratori, già dipendenti
degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e
vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti
previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo. Si applica quanto
disposto dagli articoli 33
e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>. Aggiunge, inoltre,
che in applicazione di tale previsione (dopo l’emanazione della Direttiva n. 3
del 2001 da parte del Comitato per l’attuazione dell’ordinamento INPDAP e la
sottoscrizione di apposito contratto integrativo individuale di lavoro), allo
stesso ricorrente furono assegnate le mansioni di ausiliario
dell’Amministrazione presso la sede dell’archivio INPDAP.

2. Con il secondo comma si deduce violazione e o
falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in
relazione alle previsioni contenute nel CCNQ stipulato il 18.12.2002 e del CCNL
2002- 2005, per avere la Corte ritenuto che il CCNL per il personale di
portineria e di vigilanza dell’INPDAP sia confluito nei CCNL solo con
decorrenza dal mese di ottobre 2003 e non dal 1.1.2002, senza attribuire
rilevanza al CCNQ del 18 dicembre 2002 ed all’ipotesi di accordo nonché alle
dichiarazioni congiunte.

3. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto
connessi, sono fondati.

4. Questa Corte di cassazione, come rilevato dalla
difesa dell’Istituto contro ricorrente, ha avuto modo di esaminare le vicende
normative relative ai contratti di portierato con enti previdenziali, ed ha
affermato che gli stessi aventi originaria natura privatistica, sono stati
trasformati in rapporti di pubblico impiego privatizzato dall’art. 43, comma 19, della I. n. 388 del
2000, con conseguente assegnazione degli addetti, “ex lege”, alle
mansioni proprie dell’attività istituzionale degli enti di riferimento e ciò
sin dalla entrata in vigore di tale previsione.

5. In particolare, Cassazione n. 31090 del 27
novembre 2019, cui si intende dare continuità, ha dapprima ricordato il
consolidato orientamento secondo cui, pur dopo la privatizzazione del pubblico
impiego, non è impedita la stipula di contratti di lavoro con la P.A. destinati
ad essere regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa
generale, da ultimo contenuta nel d. Igs. 165/2001
laddove vi sia una norma che lo preveda (v. Cass., S.U., 15 aprile 2010, n.
8985) e che non consente una diversa qualificazione del rapporto stesso perché
risulta essere prevalente la definizione normativa (da ultimo Cass.  22 novembre 2018, n. 30271; in precedenza,
Cass., S.U., 8985/2010 cit.; Cass., S.U., 24 novembre 2009, n.24670).

5.1. Inoltre, ha ricordato che la disciplina
generale sulla privatizzazione del pubblico impiego (qui da riferire ai d. Igs. 29/1993 ed al d.
Igs. 165/2001) può non essere applicata allorquando i rapporti di lavoro –
ritenuti afferire a casi “marginale e sostanzialmente anomali” – siano
intrattenuti per ragioni non riconducibili alle specifiche finalità
istituzionali dell’ente interessato (Cass. 27 giugno 2007 n. 14809).

5.2. Proprio con riferimento ai portieri degli enti
previdenziali, ai fini del riparto di giurisdizione a favore del giudice
amministrativo secondo le regole dell’epoca, si è affermato (tra le molte,
Cass., S.U., 28 novembre 1990, n. 11459) che i relativi rapporti di lavoro
possono essere riportati al pubblico impiego, ma si caratterizzano per
l’eccezionale destinazione ad un regolamento negoziale di stampo esclusivamente
privatistico (v., sempre rispetto ai portieri, Cass.
22 aprile 2010, n. 9555, in tema rapporto a tempo determinato di pubblico
impiego ma soggetto a disciplina secondo le regole del rapporto privato, tra
cui la conversione a tempo indeterminato).

5.3. Nella fattispecie in esame si è verificata ab
origine la sottrazione della disciplina a quella propria dei rapporti di lavoro
con l’ente pubblico di riferimento, per effetto dell’art. 51 d.p.r. 411/1976,
secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro pubblico, nell’ambito del c.d.
parastato, non si applicava «ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da
contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimento di
attività privatistiche dell’ente o per servizi di istituto del tutto
peculiari».

5.4. Nel caso dei rapporti di lavoro dei portieri
degli Enti previdenziali, è avvenuto che i rapporti di lavoro così instaurati,
dopo l’assunzione, abbiano visto realizzarsi l’adibizione a mansioni diverse da
quelle per le quali vi fu l’eccezionale instaurazione in forme privatistiche ed
in particolare l’assegnazione a compiti inerenti all’attività amministrativa
tipica dell’ente pubblico considerato.

Tale evenienza, in sé considerata, data la stretta
relazione tra rapporti di cui al d.lgs. 29/1993
e 165/2001, dotazione organica, (art. 4 d. lgs. 165/2001,
già art. 6 d. Lgs. 29/1993) e
svolgimento di procedure concorsuali o selettive (art. 35 d. Igs. 165/2001,
già art. 36 d.Igs. 29/1993),
non avrebbe di per se rilevanza posto che affinché un rapporto instaurato nelle
forme esclusivamente privatistiche possa evolversi in un rapporto tipico di
pubblico impiego privatizzato, occorre, come è avvenuto nel caso di specie, che
una previsione normativa disponga in tal senso, anche in ragione dell’eventuale
assenza di un originario concorso o selezione pubblica ed in linea con la
previsione dell’art. 97, u.c. ultima parte Cost.

5.5. Nel caso dei contratti di diritto privato di
chi sia stato assunto come portiere di un ente previdenziale, tale previsione
normativa, è da ravvisare nell’art.
43, co. 19, L. 388/2000, secondo cui «i lavoratori già dipendenti degli
enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza
degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali,
restano alle dipendenze dell’ente medesimo».

Tale norma, prevedendo la prosecuzione dei rapporti
di lavoro instaurati in torme esclusivamente privatistiche, pur con
l’adibizione a mansioni diverse e dunque attinenti all’attività amministrativa
propria dell’ente datore di lavoro, comporta il fuoriuscire dei rapporti stessi
dall’ambito di quel riferimento ad attività «privatistiche dell’ente o servizi
di istituto del tutto peculiari» che, come detto, ai sensi dell’art. 51 d.p.r.
411/1976, caratterizzava le eccezionali ipotesi di contratti di caratura
esclusivamente civilistica.

Poiché non vi è dubbio che la disciplina del lavoro
pubblico privatizzato, di cui al d.lgs. 29/1993
ed al d. Igs. 165/2001, costituisca lex
generalis, l’effetto dell’assegnazione ex lege a mansioni proprie dell’attività
amministrativa tipica dell’ente di riferimento porta naturalmente con sé la
corrispondente trasformazione del rapporto di lavoro, che resta dunque
ricondotto alle forme comuni dell’impiego pubblico privatizzato.

5.6. Pertanto, anche la successiva aggiunta apportata
all’art. 43, co. 19, cit. dall’art. 7, co. 4, L. 3/2003, secondo
cui «si applica quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del d.lgs 20
marzo 2011, n. 165» costituisce precisazione normativa di uno sviluppo già
insito nella pregressa disposizione dell’art. 43 nella originaria
formulazione.

Il riferimento della norma agli «addetti al servizio
di portierato» ed al fatto della dismissione degli immobili, quale ragione
della permanenza in servizio, non può escludere peraltro che gli effetti così
delineati si verifichino rispetto a chi, già all’epoca non più addetto a quelle
mansioni, fosse tuttavia titolare di un rapporto stipulato per il portierato ed
in forme di diritto privato.

Orienta verso tale interpretazione estensiva sia il
tatto che anche in tali casi si è dì fronte all’allontanamento delle mansioni
concrete da quelle rispetto alle quali eccezionalmente si è addivenuti
all’utilizzazione del contratto privatistico, sia la comune ratio diretta al
mantenimento in servizio dei titolari di contratti civilistici di portierato in
sé non più utili come tali per la P.A.

5.7. I rapporti instaurati con contratti di
portierato, comunque svoltisi nel corso del tempo, a partire dall’entrata in
vigore dell’art. 43, co. 19,
cit., sono dunque divenuti a tutti gli effetti rapporti di pubblico impiego
privatizzato, con applicazione consequenziale di ogni previsione, anche
retributiva, ad esso inerente.

6. A fronte di tale ricostruzione, che ha esaminato
la peculiare vicenda dei rapporto di lavoro dei portieri degli enti previdenziali
all’interno del generale sistema dell’ impiego pubblico privatizzato, non
residuano dubbi sulla fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere,
al  momento in cui avanzò la relativa
richiesta (13.2.2003) il riconoscimento del diritto a permanere in servizio per
un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a
riposo per esso previsto, come stabilito dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del
1992 nel testo all’epoca vigente. Ciò anche ai fini della limitazione della
domanda ai soli aspetti risarcitori, esplicitata dal medesimo ricorrente sin
dal primo grado in ragione del raggiungimento del 67° anno di età in corso di
causa.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi
sopra enunciati e sintetizzati nel superiore punto 5.7, va, dunque, cassata con
rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del
presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche
la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 febbraio 2020, n. 4197
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: