Non è ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato nella prestazione di una direttrice della farmacia, svolta in assoluta autonomia e carente dei requisiti presuntivi della subordinazione.
Nota a Cass. 22 gennaio 2020, n. 1396
Alfonso Tagliamonte
Nell’ipotesi di società di persone, “il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ma a tal fine è comunque necessario verificare che l’attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia”.
Il principio è statuito dalla Corte di Cassazione (22 gennaio 2020, n. 1396, conforme ad App. Milano n. 1196/2014), la quale specifica che nelle società di persone è possibile configurare un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché la prestazione del socio non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e l’attività lavorativa sia svolta sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. La sussistenza di tali condizioni va sempre verificata tenendo presente che “il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità” (v. Cass. n. 23129/2010 e Cass. n. 14906/2010).
Nella fattispecie, si chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la direttrice di una farmacia e la società di persone titolare della farmacia medesima.
La Corte, uniformandosi al giudizio di merito, rileva che la ricorrente non aveva dedotto nulla circa circa la sussistenza della etero-direzione, intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. “Al contrario, era positivamente emerso che la farmacia era gestita in assoluta autonomia dalla odierna ricorrente ed erano totalmente carenti i requisiti presuntivi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”.