Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4506

Differenze retributive, Svolgimento di mansioni superiori,
Liquidazione coatta amministrativa, Domanda di insinuazione tardiva, Nuova
insinuazione per un credito o una parte di esso, già in precedenza esclusi dal
novero del passivo, Eventuale frazionamento della domanda, in relazione a
diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto
di durata tra le parti, Interesse, in capo al creditore, oggettivamente
valutabile alla tutela processuale frazionata

 

Rilevato che

 

Con decreto del 24/11/2017, il Tribunale di Roma ha
respinto l’opposizione allo stato passivo della C. Ausiliari Traffico soc.coop.
a r.l. in l.c.a., proposta da M.I., per ottenere l’ammissione delle differenze
retributive tra il parametro 123-130 CCNL
Autoferrotranvieri e quello superiore 170, a fronte delle somme già
riconosciute per detto periodo a seguito di domanda tempestiva, calcolate sulla
base dell’inquadramento inferiore, parametro 130, riconosciuto dal datore di
lavoro.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda
tardiva, rilevando che si era formato il giudicato interno a seguito
dell’ammissione al chirografo, sulla base della domanda tempestiva fatta
valere, né poteva ritenersi che la domanda tardiva fosse diversa per petitum e
causa petendi rispetto alla domanda tempestiva, per essere diversa la somma per
differenze retributive ed essere allegato lo svolgimento di mansioni superiori,
trattandosi di differenze retributive attinenti allo stesso periodo per il
quale era stato già riconosciuto il tfr e non un periodo diverso, né rilevava
che il rapporto fosse qualificato diversamente, “atteso che con la propria
domanda il ricorrente ha implicitamente aderito alla documentale evidenza circa
la qualifica svolta e le retribuzioni ricevute e di cui aveva diritto.”

Ricorre con un solo motivo il M.

La liquidazione coatta si difende con controricorso.

 

Considerato che

 

Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia il vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
cod.civ. ed il vizio di motivazione; espone di avere agito nel 2011 avanti
al Tribunale di Roma, per ottenere le differenze retributive contestando
l’inquadramento economico e che detto giudizio, interrotto all’udienza del
23/12/2014 a seguito della messa in Ica della società, e poi riassunto nei
confronti della L. nel maggio 2015, è stato dichiarato improcedibile con
sentenza del 21/7/2015; sostiene che le due pretese azionate nella Procedura
sono diverse, che la causa per il superiore inquadramento è stata iscritta a
ruolo nel 2011 prima dell’apertura della procedura e riguarda periodi diversi
(anni 2006-2011), mentre nella domanda di ammissione tempestiva del 10/2/2015
erano state richieste le differenze per mensilità, tfr e ferie per il 2015,
secondo l’inquadramento indicato in busta paga.

Superato agevolmente il profilo di inammissibilità
fatto valere con riguardo alla intestazione del motivo, considerata l’espositiva
dello stesso, ampiamente deponente per doglianza di carattere processuale, va
osservato quanto segue. Come affermato nella pronuncia 26377/2011(e conforme la
successiva 4282/2012) la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la domanda
di insinuazione tardiva sia ammissibile solo se diversa, per petitum e causa
petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti
preclusa dal giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva (Cass.
20/7/2016 n. 14936 e Cass. 28/6/2012 n. 10882);
ciò in quanto il sistema della legge fallimentare – in ragione del principio
generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di
verificazione del passivo – esclude la possibilità di proporre una nuova
insinuazione per un credito o una parte di esso che siano già stati in
precedenza esclusi dal novero del passivo.

La pronuncia 26377 cit., nello specifico, ha
rilevato altresì come, per la giurisprudenza di legittimità, “nell’ambito
dello stesso rapporto di lavoro costituiscano crediti diversi per carenza di
identità degli elementi indicati quelli attinenti alle varie voci (differenze
paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR ecc.) essendo diversi gli elementi
costitutivi dei singoli crediti e che non vi sia quindi alcuna preclusione alla
azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione
di domanda tempestiva per altre (Cass. civ., n. 20534 del 6 ottobre
2011)”, continuando come segue:” Ma alle stesse conclusioni può
giungersi anche in presenza di domande attinenti alla stessa “voce”
quando diversa sia sostanzialmente la domanda.

Posto che la causa petendi si identifica con i fatti
costitutivi del diritto azionato (Sez. 3, Sentenza n. 11960 del 17/5/2010) e
che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello
svolgimento dello stesso si succedono non vi è dubbio che, per rimanere alla
fattispecie, diversi siano i fatti dai quali sorge il diritto alla retribuzione
per un determinato periodo da quelli che a tale fine hanno rilevanza in un
periodo diverso, a partire dalla stessa esistenza di elementi costitutivi del
diritto per finire a quelli che ne qualificano l’ammontare. Nessuna identità di
causa petendi e di petitum, dunque, tra la pretesa per retribuzioni relativa ad
un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella
attinente ad altro segmento e quindi nessun impedimento a richiederne il
riconoscimento nell’ambito del rito fallimentare in tempi diversi, salvo
ovviamente il regime delle spese in caso di ingiustificato frazionamento della
domanda.”

La questione si interseca infatti con il profilo
dell’eventuale frazionamento della domanda, in relazione al quale la pronuncia Sez. U. 4090/2017 ha affermato che le domande
aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un
medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati
processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un
medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili
nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate
sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate
separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di
una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale
– le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se
risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela
processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il
giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa
questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se
del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.

E, con specifica attinenza al caso di specie, la
pronuncia 28964/2017 ha affermato che, in tema di plurime obbligazioni
pecuniarie relative al medesimo rapporto contrattuale di durata, non
costituisce abusivo frazionamento della domanda il comportamento del lavoratore
che, dopo aver già agito giudizialmente per il riconoscimento di differenze
retributive e dell’indennità sostitutiva del preavviso, chieda la
rideterminazione delle medesime voci per effetto del riconoscimento di un
superiore inquadramento contrattuale, in considerazione dell’apprezzabile
interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via
monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all’esito del più
complesso giudizio relativo alla qualifica.

Ora, va osservato che, nella specie, la domanda del
superiore inquadramento, con le relative differenze retributive e di tfr per il
periodo 2006-2011, pendeva già prima dell’apertura della liquidazione coatta e
veniva interrotta per tale ragione all’udienza del 23/12/2014, come riferito
dal ricorrente; il Mancini avanzava domanda di ammissione tempestiva a febbraio
2015, limitando le proprie richieste ai crediti derivanti dall’inquadramento
operato dal datore di lavoro per il 2015, senza far valere anche le differenze
retributive e di tfr conseguenti al ritenuto superiore inquadramento, e solo a
seguito della dichiarazione di improcedibilità del giudizio lavoristico
riassunto, proponeva domanda tardiva per dette differenze, relative al periodo
successivo.

Nella fattispecie, pertanto, si deve ritenere
erroneo il rilievo della Corte d’appello, di preclusione della domanda tardiva
a ragione del giudicato endofallimentare formatosi a seguito della domanda
tempestiva accolta, stante la parziale diversità del titolo oltre che del
petitum tra le due domande, né, in ogni caso, potrebbe ritenersi
l’ingiustificato frazionamento della domanda, stante l’interesse della parte ad
ottenere l’ammissione al passivo con la domanda tempestiva sulla base
dell’inquadramento risultante dalle stesse buste paga ed incontestato.

V’è infine da osservare che le eventuali carenze
probatorie, sulle quali insiste la difesa della L., non possono rilevare nel
presente giudizio di legittimità, dato che la Corte d’appello si è limitata a
ritenere in via preliminare ed assorbente l’inammissibilità della domanda
tardiva.

Da quanto sopra rilevato consegue la cassazione
della pronuncia impugnata, con rimessione al Tribunale in diversa composizione,
alla quale si rinvia anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e
rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4506
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: