In mancanza di notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, l’appello, pur se proposto tempestivamente nei termini di legge, è improcedibile.

 Nota a Cass. ord. 14 gennaio 2020, n. 453

Francesca Albiniano

Nel rito del lavoro, l’appello, anche proposto tempestivamente nel termine previsto dalla legge, è improcedibile qualora la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta. Non è infatti consentito al giudice (in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della c.d. ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost.), di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.

Tale principio è ribadito dalla Corte di Cassazione con ord. 14 gennaio 2020, n. 453 (conforme a App. Napoli n. 8648/2018).

La giurisprudenza ha, infatti, da tempo precisato che “nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (così, Cass. n. 20613/2013; v. anche Cass. nn. 6159/2018 e 27086/2011).

L’improcedibilità dell’impugnazione nelle controversie di lavoro (che consegue alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, senza che sia possibile per il giudice assegnare un termine perentorio al fine di provvedervi, trae giustificazione anche dall’esigenza di tutelare la “legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso”.

Ciò, diversamente da quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, in cui la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (v. Cass. n. 6159/2018, cit. e Cass. n. 17368/2018).

Mancata notificazione del ricorso nel rito del lavoro
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